Affinché l’affidamento ad una società mista possa ritenersi legittimo, deve essere ben definito non soltanto il pacchetto di attività attribuito alla società con la prima – ed unica – gara con la quale si sceglie il socio privato, ma anche delimitata la durata della partecipazione di quest’ultimo. In sintesi gli elementi imprescindibili per la legittimità di una società mista e degli affidamenti direttamente disposti a favore della medesima sono i seguenti: gara unica a doppio oggetto (per la scelta del socio e l’affidamento del servizio); socio privato con funzioni di socio operativo (mentre la p.a. esercita sul medesimo un controllo “semianalogo”); partecipazione a tempo determinato del privato alla compagine sociale; divieto di società mista “generalista” ovvero “aperta” all’affidamento di ulteriori incarichi al socio privato.
Le prestazioni relative al servizio energia per gli immobili comunali sono dirette unicamente al Comune, che ne fruisce alla stregua di qualsiasi altro soggetto, e non alla collettività, e pertanto non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale.