AG17-09
20 maggio 2009
Oggetto: Metropolitana di Roma – Linea “C” – Disposizioni in materia di sicurezza – richiesta parere
In esito a quanto richiesto con nota n. 7272 del 27 aprile u.s. si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 20.5.09 ha approvato le seguenti considerazioni.
Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno evidenziare ai sensi dell’art. 176 del Codice dei contratti pubblici “il soggetto aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori”. Come emerge dai commi 2 e 3 della disposizione de qua, al contraente generale è demandata la definizione della progettazione definitiva (soggetta ad approvazione del CIPE) e/o esecutiva, l’acquisizione anche coattiva delle aree di sedime, il prefinanziamento in tutto o in parte dell'opera, la direzione dei lavori, l’esecuzione con ogni mezzo dell’opera. Al soggetto aggiudicatore spetta invece di provvedere alle attività necessarie all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE (ove non sia stato posto a base di gara), all'approvazione del progetto esecutivo e delle varianti, all’alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, al collaudo delle stesse, alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità.
Il contraente generale risponde, dunque, nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, che può essere realizzata direttamente dallo stesso nei limiti della qualificazione posseduta, a mezzo di società di progetto, ovvero mediante affidamento a terzi – totale o parziale; in tale ultimo caso le imprese devono essere adeguatamente qualificate e devono essere indicate in sede di offerta; tali imprese possono a loro volta subaffidare nei limiti imposti dall’art. 118 Codice.
I rapporti tra contraente generale ed imprese terze sono rapporti di diritto privato ai quali, per la fase di scelta del contraente affidatario, non si applicano le regole di evidenza pubblica di cui al codice dei contratti pubblici (comma 6) (salvo il caso in cui il contraente sia anche amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore). Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari.
Dal breve excursus che precede in ordine alle disposizioni del Codice dedicate al contraente generale emerge, dunque, che quest’ultimo assume le funzioni di progettista, esecutore ed in parte di finanziatore dell’opera da realizzare e ne assume di conseguenza integralmente la responsabilità. Tale figura è stata, quindi, concepita quale “dominus” dell’intera opera - e delle singole fasi del suo concreto venire in essere - ferma restando la vigilanza sull’intero sistema di realizzazione dell’opera stessa in capo all’aggiudicatore.
Il sistema così delineato dal Codice in relazione alle prestazioni richieste al contraente generale, sembra invero incidere sugli obblighi e sugli adempimenti in materia di sicurezza delineati dal D.Lgs. n. 81/2008 in relazione alle attività da svolgere in cantiere, ove il committente si avvalga della facoltà di cui all’art. 164, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Dall’esame dello stesso D.Lgs. n.81/2008, ed in particolare dagli articoli 88 e seguenti dello stesso, si identificano i principali attori del sistema “sicurezza” come segue:
Come emerge dalle definizioni che precedono, il responsabile dei lavori è un alter ego del committente, ove quest’ultimo si avvalga della facoltà di tale nomina, mentre gli articoli 90 e 93 del TU sicurezza, definiscono gli obblighi e le responsabilità che gravano su tali figure.
Tra i compiti assegnati al committente o al responsabile dei lavori dall’art. 90 si segnala, in particolare, la nomina del coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (commi 3 e 4 ); la comunicazione alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (comma 7); la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Il comma 6 prevede, inoltre, la possibilità per il committente o responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98, di svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Di notevole rilievo, ai fini della presente disamina, è la previsione dell’art. 93 del D.Lgs. 81/2008, che riformula la responsabilità del committente ed il rapporto fra questo ed il responsabile dei lavori prevedendo, in aggiunta a quanto già indicato nell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 494/1996 (“il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”), che “in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99”; pertanto, in capo al committente residuano in maniera esclusiva gli obblighi connessi alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza e tra questi l’obbligo di verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri doveri (art. 90), la verifica che il coordinatore per l’esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza e proponga la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e), la verifica della trasmissione della notifica preliminare e i suoi aggiornamenti (art. 99).
In linea generale, il D.Lgs. 81/2008 assegna al committente un ruolo centrale in relazione alla vigilanza sul generale rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.
E’ quanto chiarisce anche la giurisprudenza, ai sensi della quale il committente, definito dal D. Lgs. n. 494/1996 ed ora dal D. Lgs. n. 81/2008 come il soggetto per il quale viene realizzata un’ opera comportante un cantiere temporaneo o mobile, è il “perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Pen. Sez. III, n. 21995 del 19/05/ 2003), è il soggetto obbligato in via originaria e principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Cass. Pen. Sez. III, n. 7209 del 21/02/2007), è responsabile del controllo che il coordinatore svolga le sue mansioni di verifica dell’osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (Cass. Pen. Sez. IV, n. 7714 del 20/02/2008) ed è tenuto a creare un idoneo canale informativo che gli consenta di eseguire un rapido intervento volto a scongiurare conseguenze dannose derivanti da un eventuale malfunzionamento di una attrezzatura di cantiere e dalle ipotizzabili e prevedibili improvvide condotte dei lavoratori (Cass. Pen. Sez. IV, n. 3011 del 21/01/2008).
L’orientamento giurisprudenziale in materia è dunque fermo nel riconoscere in capo al committente la responsabilità dell’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza, essendo tuttavia questo esonerato dalla relativa responsabilità limitatamente all’incarico eventualmente conferito al responsabile dei lavori, secondo quanto chiarito dall’art. 93 sopra richiamato.
Con riferimento, invece, all’impresa affidataria l’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 ne definisce, gli obblighi e le responsabilità. Tra questi, la vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati, sull'applicazione da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (piano sicurezza e coordinamento), il coordinamento degli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza, la verifica della congruenza dei POS (piani operativi di sicurezza) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 26, è anche responsabile degli obblighi connessi ai contratti d'appalto. Tra questi la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi di cui si avvale, in relazione alla prestazione da affidare; le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui imprese e lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l’elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze.
Si evidenzia, infine, che con l’art. 157 del D.Lgs. 81/2008 sono state rimodulate e inasprite le sanzioni a carico degli inadempienti.
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento alla richiesta di parere formulata da Roma Metropolitane s.r.l., si può dedurre quanto segue.
La figura del contraente generale si caratterizza per l’assunzione – a proprio rischio – di un obbligo di risultato che presuppone un’autonomia organizzativa e gestionale ben più ampia di quella riconosciuta in capo all’Appaltatore.
Tale autonomia può tradursi anche nella scelta di non realizzare direttamente le opere ma di affidare a terzi – con moduli di tipo privatistico, vale a dire senza la necessità di esperire procedure di evidenza pubblica – l’esecuzione – anche totale – delle stesse.
Il contraente generale assume, pertanto, nei confronti della Stazione Appaltante un obbligo di risultato, facendosi garante del corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale.
In materia di sicurezza, quanto sopra è stato tradotto nella previsione del citato d.lgs. 190/2002 come modificato dal d.lgs. 189/2005 il quale consente al soggetto aggiudicatore di affidare al contraente generale le funzioni proprie del responsabile dei lavori.
Tale disposizione trova la sua ratio proprio nella necessità di tener conto delle peculiarità tipiche del contraente generale che, ove intenda realizzare le opere avvalendosi di terzi, assume le funzioni tipiche di committente dei lavori appaltati.
In tal senso, è possibile affermare che la figura di committente accede a quella di responsabile dei lavori, principio che il Legislatore ha voluto esplicitare e tradurre in disposizione normativa proprio con la previsione del d.lgs. 189/2005 più volte citata.