Procedura informatica per la nomina del Terzo arbitro – Revisione della disciplina in vigore contenuta nel Comunicato n. 27 del 21 luglio 2008 concernente il sistema finalizzato alla nomina del Terzo arbitro.
A) Il procedimento di sorteggio elettronico, previo preavviso alle parti di almeno tre giorni e correlativo invito a presenziare alle relative operazioni, si terrà nei locali della Camera arbitrale alla presenza di un Ufficiale della Guardia di Finanza di collegamento con l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Ufficiale da lui delegato (sempre appartenente al nucleo della Guardia di Finanza presso l’Autorità).
a1) In sede di sorteggio si procede all'estrazione di 15 (quindici) nominativi tra tutti i soggetti iscritti nell'Albo degli arbitri, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato;
a2) La procedura elettronica di sorteggio dovrà assicurare che, tra i primi dodici nominativi estratti, 3 siano ricompresi in ciascuna delle categorie indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 242, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il sorteggio dei rimanenti 3 è effettuato, tra le categorie sopra indicate;
a3) Il procedimento di estrazione è pubblico.
Entro le 48 ore successive alle estrazioni le parti hanno facoltà, con istanza riservata da depositare in segreteria, di comunicare alla Camera arbitrale eventuali motivate controindicazioni alla nomina di uno o più degli arbitri estratti.
L’anzidetto adempimento viene omesso qualora le parti per ragioni di urgenza chiedano congiuntamente l’immediata nomina del terzo arbitro rinunciando alla facoltà sopraindicata.
B) La scelta del terzo arbitro terrà conto della natura delle problematiche prevalenti coinvolte nella controversia.
C) La scelta dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri predeterminati ed oggettivi, risultanti dal curriculum personale trasmesso alla Camera arbitrale in occasione della domanda di iscrizione all’Albo:
c1) "competenza", avuto riguardo alle attitudini derivanti da studi scientifici o esperienza professionale, in rapporto alla natura della controversia da decidere;
c2) a parità o equivalenza di competenza, la maggiore anzianità di esercizio professionale;
c3) a parità anche di anzianità di servizio, la priorità della domanda di ammissione all'Albo quale risulta dal protocollo e, in caso di istanze in pari data, secondo l'ordine di assunzione al protocollo.
D) La scelta del terzo arbitro è comunque condizionata alla verifica di compatibilità anche avuto riguardo a criteri d'ordine negativo, nel senso che si deve escludere dall'incarico di terzo arbitro per incompatibilità colui il quale dichiari di trovarsi in presenza di una delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c., nonchè in una delle seguenti situazioni:
d1) per gli avvocati dello Stato, quando una delle parti in causa sia patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, o quando un arbitro di parte appartiene a tale categoria;
d2) per i magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato quando, per ragioni del loro ufficio, abbiano comunque conosciuto della vicenda da cui trae origine la controversia;
d3) per i magistrati o avvocati dello Stato in pensione quando, per ragioni del pregresso ufficio, abbiano a qualsiasi titolo conosciuto di vicende connesse a quella da cui trae origine la controversia, ovvero, indipendentemente dal pregresso ufficio, abbiano dato consiglio ad una parte o sia stato con essa in rapporti professionali;
d4) per gli avvocati, tecnici, professori universitari o dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni (di cui alle categorie b), c) e d) dell'art. 242, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) quando abbiano conosciuto o dato parere in merito alle vicende da cui trae origine la controversia, ovvero abbiano avuto od abbiano rapporti professionali con una delle parti in causa.
La presente delibera sostituisce integralmente tutti i precedenti Comunicati concernenti l’oggetto a decorrere dal 30 maggio 2012.
Deliberato nella seduta del Consiglio del 23 maggio 2012 verbale 359.