Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 4 del 31/01/2001 - rif.

Determinazione n. 4 del 31/01/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4
Il combinato disposto di cui all'art.16, co.2, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., e dell'art.15, co.2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., ove dispone in merito alla possibilità per il responsabile del procedimento di ridurre il numero dei livelli della progettazione, non riguarda il progetto esecutivo, costituendo lo stesso la base per la materiale esecuzione dell'intervento.L'art.35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., laddove definisce il progetto esecutivo come la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, va inteso nel senso che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l'esecuzione dei lavori; non è, pertanto, conforme al dettato normativo prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità tecnica dell'esecuzione, quale che sia la effettiva esecutività del progetto.L'attività di cantierizzazione a carico dell'appaltatore va intesa come la redazione di eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione che consente di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere; essa costituisce l'insieme di quelle attività e relativi documenti ( piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli grafici delle opere provvisionali) che l'art.35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., non comprende tra quelli facenti parte del progetto esecutivo.