Massime classificate per il nodo "Avvalimento per la singola gara"

Parere di Precontenzioso n. 66 del 18/04/2012 - rif. PREC 37/12/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
È legittima l’esclusione dalla gara del concorrente che, al fine di colmare la parziale carenza della qualificazione SOA, si avvalga di un’impresa ausiliaria anch’essa priva dell’intero requisito previsto dal bando. Il divieto di frazionamento del requisito di qualificazione disposto nei confronti di più imprese ausiliarie si applica anche ai rapporti tra impresa ausiliaria ed impresa ausiliata. Si delinea, quindi, una netta linea di demarcazione tra avvalimento, da una parte, e raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, dall’altra, essendo previsto esclusivamente per questi ultimi il frazionamento dei requisiti di partecipazione.
Parere di Precontenzioso n. 47 del 21/03/2012 - rif. PREC 255/11/S d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
Gli operatori economici partecipanti alla gara non possono avvalersi delle certificazioni di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 possedute da altre imprese designate quali ausiliarie, ai fini della dimostrazione del requisito richiesto nel bando di gara. Su tale premessa, appare preferibile l’interpretazione dell’art. 49 del D. Lgs n. 163/2006, nel senso che non sia consentito l’avvalimento della certificazione di qualità aziendale posseduta da altra impresa ausiliaria (cfr. ex multis Avcp parere n. 80/2011).
Parere di Precontenzioso n. 182 del 20/10/2011 - rif. PREC 45/11/L d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
L’avvalimento costituisce un’eccezione al principio che vuole che i concorrenti possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, pertanto la prova circa l’effettiva disponibilità dei mezzi della ausiliaria deve essere fornita in modo rigoroso mediante la presentazione di un apposito impegno da parte della stessa, che sia riferito allo specifico appalto e sia valido per tutta la durata della prestazione dedotta in gara. Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 è richiesta a tali fini la presentazione del contratto di avvalimento e, per esigenze di certezza dell’amministrazione, una dichiarazione di impegno proveniente dall’impresa ausiliaria volta a soddisfare l’interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario. Nell’istituto dell’avvalimento, infatti, l’impresa ausiliaria non è semplicemente soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare, non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata, ma anche verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l’ausiliario è tenuto a produrre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. Analogo ragionamento va fatto, mutatis mutandis, in caso di omessa produzione della dichiarazione dell’impresa ausiliata ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera a), previsto come autonomo obbligo di allegazione a carico del concorrente rispetto a quello riguardante il contratto di avvalimento, previsto alla lettera f) del medesimo art. 49, comma 2. Il rigore dell’art. 49 Codice dei contratti relativamente all’allegazione dei documenti necessari ai fini dell’avvalimento, si giustifica in relazione alla ratio della norma in esame, che è quella di consentire, da un lato, la massima partecipazione possibile alle procedure di aggiudicazione e, dall’altro, di evitare che l’istituto in questione diventi uno strumento per eludere la disciplina in materia di requisiti di partecipazione fissata dal D.Lgs. n. 163/2006.
Parere di Precontenzioso n. 85 del 05/05/2011 - rif. PREC 278/10/L d.lgs 163/06 Articoli 49, 53 - Codici 49.1.1, 53.1.2
L'istituto dell'avvalimento, di origine comunitaria, si delinea quale strumento in grado di consentire la massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti oggettivi di ordine speciale, economico – finanziari e tecnici, ivi compresa l’attestazione SOA, di sommare - unicamente per la gara in espletamento - le proprie capacità tecniche ed economico - finanziarie a quelle di altre imprese. Il principio generale che permea l'istituto è quello secondo cui, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, il concorrente - per dimostrare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche nonché il possesso dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto - può fare riferimento alla capacità e ai mezzi di uno o più soggetti diversi ai quali conta di ricorrere, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli intercorrenti con questi ultimi. Tale istituto presuppone non soltanto che, in sede di gara, siano indicati i soggetti ed i requisiti specifici di cui il concorrente si intende avvalere, ma anche che sia data la prova, mediante presentazione di dichiarazione, dell’impegno da parte dell'impresa ausiliaria. Peraltro, poiché la facoltà di avvalimento costituisce una rilevante eccezione al principio generale che impone che i concorrenti ad una gara pubblica possiedano in proprio i requisiti di qualificazione, la prova circa l'effettiva disponibilità dei mezzi dell'impresa avvalsa deve essere fornita in maniera rigorosa. Non costituisce avvalimento, secondo le disposizioni dell’art. 49 del Codice, la possibilità -contemplata dall’art. 53, comma 3 - per gli operatori economici che partecipano a gare che hanno per oggetto anche la progettazione, di “avvalersi” di progettisti qualificati. Tale possibilità, infatti, era già prevista all’art. 19, comma 1 ter, della legge n. 109/94, che non prevedeva l’istituto dell’avvalimento, il quale consentiva, in caso di appalto integrato, alle imprese prive di qualificazione per la progettazione, di “avvalersi” di progettisti qualificati senza dover ricorrere ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici.
Parere sulla Normativa del 23/04/2009 - rif. AG13-09 d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
L’avvalimento concernente l’attestazione SOA determina, in favore dell’impresa ausiliata, la messa a disposizione dell’intera azienda dell’impresa ausiliaria, intesa come il complesso dei beni organizzato per l’esercizio dell’impresa. È, appunto, in virtù della qualificazione che si attesta la capacità di un’impresa ad assumere appalti pubblici, fino ad un certo limite e relativamente a certi lavori. Anche in caso di avvalimento trova applicazione il principio di carattere generale derivante dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo il quale l'attestato di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento.
Parere di Precontenzioso n. 38 del 18/03/2009 - rif. PREC230/08/S d.lgs 163/06 Articoli 49, 52 - Codici 49.1.1, 52.1
In materia di appalti riservati, e in particolare degli affidamenti a favore di cooperative sociali, è conforme alla normativa di settore il divieto di avvalimento dei requisiti tecnico organizzativi (servizi analoghi già svolti). Tale deroga appare legittima soprattutto in considerazione della ratio legis che, secondo un pacifico orientamento, va individuata nella immediata finalizzazione delle convenzioni stipulate ai sensi della normativa nazionale e regionale sulle cooperative sociali a creare opportunità di lavoro per persone socialmente svantaggiate e, dunque, nella finalità di interesse generale di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale.
Parere di Precontenzioso n. 34 del 11/03/2009 - rif. PRE281/08/S d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
In tema di avvalimento, il divieto di cui all’art. 49, c. 8 del d. lgs. 12 aprile 2006, deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, e quindi siano entrambe presentatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa facciano parte di uno stesso raggruppamento, e quindi presentino un’unica offerta facendo capo ad un medesimo centro di interessi. È, altresì, necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentire sia la sua partecipazione alla gara come concorrente in RTI, sia la partecipazione alla stessa gara dell’impresa avvalente nell’ambito del medesimo RTI.
Parere di Precontenzioso n. 165 del 21/05/2008 - rif. PREC146/08/L d.lgs 163/06 Articoli 39, 49 - Codici 39.1, 49.1.1
L’avvalimento si realizza in relazione ad elementi di capacità tecnica, funzionali all’esecuzione dell’appalto. Così come è consentito l’avvalimento per il requisito dell’attestazione della certificazione SOA, deve ritenersi consentito effettuare l’avvalimento anche per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di che trattasi, abilitazione che riconosce ad un soggetto una specifica idoneità a svolgere una determinata attività.
Parere di Precontenzioso n. 155 del 20/12/2007 - rif. PREC459/07 d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
Allorché l’avvalimento concerne l’attestazione SOA, lo stesso determina la messa a disposizione dell’impresa ausiliata dell’intera azienda dell’impresa ausiliaria, intesa come il complesso dei beni organizzato per l’esercizio dell’impresa. L’attestazione, infatti, è rilasciata in considerazione di un patrimonio complessivo di requisiti e quindi, in via generale, la relativa qualificazione non può trasferirsi all’impresa avvalente se siano oggetto di avvalimento soltanto alcuni di quei requisiti. È riconosciuta alla stazione appaltante la facoltà di stabilire nel bando di gara una misura percentuale minima di requisiti che l’impresa ausiliata deve possedere, con la conseguenza che l’avvalimento può riguardare l’integrazione dei requisiti non posseduti. Ne consegue che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione predeterminare nel bando di gara una soglia minima di qualificazione SOA, di cui l’impresa avvalente deve comunque essere in possesso.
Parere di Precontenzioso n. 135 del 28/11/2007 - rif. PREC513/07 d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
A fronte di requisiti di partecipazione molto stringenti e rigorosi previsti dai documenti di gara, non può considerarsi conforme alla normativa una previsione che limiti o, addirittura, vieti l’utilizzo dell’avvalimento, istituto che, come noto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, disciplina la possibilità, per un soggetto partecipante ad una gara, di dimostrare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante mediante le risorse e le capacità di un altro soggetto.
Deliberazione n. 220 del 28/06/2007 - rif. PREC187/07 d.lgs 163/06 Articoli 49 - Codici 49.1.1
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto. Diversamente opinando, si verrebbe a determinare una frattura nel possesso dell’imprescindibile titolo abilitante per chi voglia eseguire lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro costituito dall’attestazione SOA. Pertanto, nel caso in cui l’impresa di cui si avvale l’aggiudicatario sia in possesso di attestazione SOA scaduta e quindi sia priva della prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria indispensabili per la partecipazione alla gara e per l’affidamento dei lavori pubblici, non ricorrono le condizioni per poter stipulare il contratto di appalto.
Deliberazione n. 2 del 10/01/2007 - rif. PREC42/06 d.lgs 163/06 Articoli 34, 49 - Codici 34.3, 49.1.1
L’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, consente ad un soggetto, singolo o raggruppato, che intenda concorrere ad una gara pubblica di avvalersi di requisisti di altro soggetto che ne dispone, previa apposita dichiarazione resa ai sensi del medesimo art. 49. Nel caso di un consorzio ordinario a rilevanza esterna che abbia indicato per l’esecuzione dell’appalto due imprese consorziate, entrambe in possesso in proprio dei requisiti richiesti dal bando nel caso di consorzi ordinari, non sussiste la necessità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento.