Massime classificate per il nodo "Lavori sottosoglia"

Parere di Precontenzioso n. 197 del 21/11/2012 - rif. PREC 211/12/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 37 - Codici 122.1, 37.1
Anche negli appalti di lavori sottosoglia, il principio di carattere generale desumibile dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici impone che la singola impresa componente dell’A.T.I. deve possedere la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della serietà dell’offerta presentata alla stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione. Alla mancata osservanza di tale obbligo consegue senz’altro l’esclusione, poiché non può ammettersi l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva, almeno in parte, della qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero, nelle A.T.I. costituende, dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso (così, di recente: cfr TAR Puglia, Bari, sez. I, 19 settembre 2012 n. 1681).
Parere di Precontenzioso n. 185 del 07/11/2012 - rif. PREC 180/12/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 82, 86 - Codici 122.1, 82.1, 86.1
Per gli appalti di lavori pubblici sotto soglia, da aggiudicarsi con procedura negoziata al prezzo più basso, trova applicazione, in via eterointegrata, l’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e pertanto, essendo le offerte ammesse inferiori a 10, la stazione appaltante non può applicare l'esclusione automatica, ma il procedimento di verifica di cui all’art. 86 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.
Parere di Precontenzioso n. 146 del 12/09/2012 - rif. PREC 142/12/S d.lgs 163/06 Articoli 122, 141, 64 - Codici 122.1, 141.1, 64.1
Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che prevedono una dilazione di pagamento degli acconti e del saldo nei confronti dell’esecutore sono illegittime per contrasto con l’art. 141, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 poiché da tali disposizioni si evince che i termini stabiliti per il loro pagamento non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.
Parere di Precontenzioso n. 145 del 12/09/2012 - rif. PREC 141/12/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 141, 64 - Codici 122.1, 141.1, 64.1
Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che prevedono una dilazione di pagamento degli acconti e del saldo nei confronti dell’esecutore sono illegittime per contrasto con l’art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e gli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010 poiché da tali disposizioni si evince che i termini stabiliti per il loro pagamento non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.
Parere di Precontenzioso n. 136 del 25/07/2012 - rif. PREC 110/12/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 86 - Codici 122.1, 86.1
E’ illegittimo da parte del seggio di gara il calcolo degli scarti operato sottraendo da ciascuna offerta il risultato della media dei ribassi ammessi (c.d. prima media) non arrotondato, e, cioè, completo di tutte le sue cifre decimali, nonostante il disciplinare, ai fini del calcolo dell’anomalia, faccia riferimento alle “medie”, sulla considerazione che, in presenza di un tale riferimento (formulato al plurale), sarebbe evidente ed incontestabile l’applicabilità dell’arrotondamento predetto a tutte le medie la cui formazione è contemplata dal complesso criterio di aggiudicazione prescelto. Pertanto, una volta determinata la media dei ribassi ammessi già arrotondata (dopo il c.d. taglio delle ali), nel prosieguo della procedura di calcolo è alla stessa che si dovrebbe far riferimento, al fine di individuare la soglia di anomalia sulla quale parametrare l’aggiudicazione.
Deliberazione n. 28 del 21/03/2012 - rif. Fasc. n. 884/2010 d.lgs 163/06 Articoli 122, 2, 32, 56 - Codici 122.1, 2.1, 32.6, 56.1
Non è ammissibile la partecipazione alla gara del titolare del permesso di costruire o del piano urbanistico attuativo legato da un rapporto di coniugio con l’amministratore unico dell’impresa aggiudicataria perché si tratta di una situazione che potenzialmente mina il principio di imparzialità cui si deve conformare l’azione della pubblica amministrazione (cfr. Determinazione Avcp n. 7 del 2009). Conseguentemente, la cessione di ramo d’azienda con atto stipulato solo due giorni prima della spedizione degli inviti di partecipazione alla gara non può che considerarsi strumentale ai fini della partecipazione alla stessa. L’invito, rivolto a soggetti non dotati dei necessari requisiti di partecipazione, in contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 57 comma 6 e 122 comma 8 del Codice dei contratti, restringe fortemente il numero dei partecipanti, a discapito dell’esigenza di assicurare adeguata concorrenza, quindi provoca un ribasso di aggiudicazione limitato ed impedisce possibili economie sull’importo del finanziamento.
Deliberazione n. 22 del 08/03/2012 - rif. Fasc. n. 1186/2010 d.lgs 163/06 Articoli 122 - Codici 122.1
Ai sensi dell’art. 122, comma 7-bis del D.Lgs n. 163/2006 si prevede che l’affidamento, operato tramite procedura informale, deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con le esigenze di assicurare concorrenza tra gli operatori economici. È previsto, quindi, che le amministrazioni, individuino i soggetti da invitare alle procedure informali previa indagine di mercato, ovvero attingendo i nominativi da elenchi di operatori economici appositamente istituiti, soggetti ad aggiornamento almeno annuale e con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di qualificazione; si rimanda al riguardo a quanto indicato dall’Autorità con Determinazione n.2 del 6 aprile 2011.
Deliberazione n. 22 del 08/03/2012 - rif. Fasc. n. 1186/2010 d.lgs 163/06 Articoli 122, 2 - Codici 122.1, 2.1
l’urgenza deve essere qualificata e riconducibile a circostanze oggettive ed imprevedibili e, comunque, non imputabile in alcun modo alle stazioni appaltanti. Non possono integrare gli estremi richiesti dalla norma quelle urgenze o circostanze comunque prevedibili, o che fossero divenute tali in forza di un comportamento omissivo o inattivo dell’ Amministrazione.
Parere di Precontenzioso n. 3 del 08/02/2012 - rif. Prec.224/11/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 2, 64, 70 - Codici 122.1, 2.1, 64.1, 70.2
In una procedura aperta, la rettifica del bando di gara che comporti modifiche sostanziali alla procedura, impone la riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Parere di Precontenzioso n. 50 del 23/03/2011 - rif. PREC 205/10/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 64 - Codici 122.1, 64.1
E’ conforme alla normativa in tema di pubblicità prevista dall’art. 122 del Codice dei contratti pubblici per gli appalti di lavori sotto soglia, la fissazione da parte della stazione appaltante della data di effettuazione del sopralluogo a cinque giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI.
Parere di Precontenzioso n. 126 del 07/07/2010 - rif. PREC 195/09/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 70 - Codici 122.1, 70.1
Nel caso di appalto di lavori di importo sotto soglia e inferiore a cinquecentomila euro – salvo oggettiva complessità della prestazione oggetto del contratto (elemento che va allegato oltre che dimostrato) - la pubblicazione del bando per ventotto giorni è conforme alla normativa di settore e garantisce la partecipazione alla procedura di gara a tutti gli operatori economici interessati.
Determinazione n. 7 del 16/07/2009 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 122, 32 - Codici 122.1, 32.6
L’affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 8 del Codice, avviene mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in cui le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione. Alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria comprese nelle convenzioni urbanistiche stipulate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, si applica la disciplina previgente.
Deliberazione n. 56 del 18/06/2009 d.lgs 163/06 Articoli 122, 56, 86 - Codici 122.1, 56.1, 86.1
Nell’ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e con invito rivolto a meno di dieci imprese, secondo il disposto dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non può trovare applicazione la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 86. L’Amministrazione, tuttavia, può valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, richiedendo a tal fine al concorrente opportune precisazioni in merito agli elementi costituitivi delle medesime.
Parere di Precontenzioso n. 104 del 09/04/2008 - rif. PREC124/08 d.lgs 163/06 Articoli 122, 86 - Codici 122.1, 86.1
Ai seni dell’articolo 122, comma 9, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del medesimo decreto, senza procedere alla verifica in contraddittorio delle offerte anormalmente basse. Detta facoltà è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è almeno pari a cinque. L’aggiudicazione a favore dell’impresa che abbia presentato un ribasso pari alla soglia di anomalia non è conforme alla normativa di settore, in quanto tale offerta avrebbe dovuto essere esclusa.
Parere di Precontenzioso n. 8 del 16/01/2008 - rif. PREC471/07 d.lgs 163/06 Articoli 122, 71 - Codici 122.1, 71.1
In materia di appalti di lavori pubblici sottosoglia, l’art. 122 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non prevede, nelle procedure aperte, la possibilità di ridurre i termini di ricezione delle offerte per motivi di urgenza. In via generale, peraltro non costituisce presupposto per ricorrere a procedure di urgenza il rischio della perdita di un finanziamento provinciale o regionale a causa delle scadere di un termine.
Parere di Precontenzioso n. 78 del 23/10/2007 - rif. PREC447/07 d.lgs 163/06 Articoli 122, 71 - Codici 122.1, 71.1
Rientra nell’organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici la calendarizzazione delle visite di sopralluogo e del ritiro della documentazione tecnica complementare di gara, nel rispetto del principio della par condicio. La disciplina di settore non dispone la fissazione di un termine entro il quale procedere a detti adempimenti, la cui articolazione rientra nelle valutazioni proprie della stazione appaltante, che deve rispettare, come per ogni altro suo comportamento, il principio del buon andamento e di ragionevolezza. A tal riguardo, negli affidamenti di lavori sottosoglia, è stato ritenuto congruo un termine per la richiesta dei documenti di 49 giorni dalla pubblicazione del bando, con la previsione di ulteriori 30 giorni per la presentazione delle offerte.
Deliberazione n. 51 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 122, 4 - Codici 122.1, 4.1
La normativa regionale sui lavori pubblici di recepimento della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo vigente nella Regione Siciliana (legge regionale 7/2002 e s.m.) all’art. 21, quinto comma, prevede che l’affidamento di appalti di cui al comma 1 (lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro) avviene mediante gara informale, alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Con riferimento al caso di specie, in cui l’amministrazione aggiudicatrice è un consorzio di bonifica, si ritiene che il numero minimo di imprese da invitare alla gara informale non possa essere assunto inferiore a dieci, tenuto conto delle peculiarità dell’ente, sia sotto l’aspetto funzionale che organizzativo.
Deliberazione n. 119 del 19/12/2006 - rif. PREC32/06 d.lgs 163/06 Articoli 122 - Codici 122.1
Nei contratti sotto soglia, la clausola del bando di gara, che richieda - fin dalla presentazione delle offerte - le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base del bando di gara, è contraria al disposto dell’art. 122, comma 9, in quanto – laddove la S.A. intenda attuare l’esclusione automatica, che risponde a esigenze di snellezza del procedimento - richiedere contemporaneamente le voci di prezzo appare contraddittorio e aggravante della procedura.