Massime classificate per il nodo " in genere"

Parere di Precontenzioso n. 155 del 27/09/2012 - rif. PREC 128/12/S d.lgs 163/06 Articoli 4, 84 - Codici 4.1, 84.1
Gli articoli 84 del Codice e 48 della legge regionale n. 3/2007 (dopo la modifica intervenuta con L.R. Campania n. 1 del 30.01.2008) sono perfettamente coincidenti e sovrapponibili. Peraltro, la citazione, negli atti di gara, dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 anziché dell’art. 48 L.R. Campania n. 3/2007 non ha alcun rilievo giuridico, posta l’identità delle due disposizioni e, quindi, la non cedevolezza della legge statale rispetto a quella regionale da essa non difforme
Parere di Precontenzioso n. 154 del 27/09/2012 - rif. PREC 127/12/L d.lgs 163/06 Articoli 4, 84 - Codici 4.1, 84.1
La nomina della commissione di gara per l’affidamento dell’appalto effettuata ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006 è da ritenersi legittima, in ragione della completa sovrapponibilità e perfetta coincidenza delle disposizioni di cui all’articolo menzionato a quelle di cui all’art. 48 L.R. Campania n. 3/2007 (dopo la modifica intervenuta con la L. R. Campania n. 1 del 30.01.2008). La sentenza Corte Costituzionale n. 401 del 23.11.2007, infatti, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dei commi 2, 3, 8 e 9 dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006, afferma che, soltanto laddove vi sia una disciplina specifica di matrice regionale, per gli appalti inerenti a settori di competenza regionale, le disposizioni di cui all’art. 84 D.Lgs. 163/2006 hanno carattere suppletivo e cedevole rispetto alla disciplina specifica regionale, secondo quanto disposto dall’art. 117 comma 5 Cost. e dall’art. 1 comma 6 L. 62/2005.
Parere di Precontenzioso n. 101 del 27/06/2012 - rif. PREC 57/12/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 4, 46 - Codici 2.1, 4.1, 46.1
L’art. 46 del Codice dei contratti rientra tra le norme di principio della materia, a tutela della concorrenza e della libertà di circolazione e di stabilimento, nonché tra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e come tale è destinato a prevalere sulle normative regionali difformi (cfr. A.V.C.P., parere 23 febbraio 2012 n. 20), anche con riguardo alla Regione Sicilia (si veda, per la giurisprudenza costituzionale: Corte Cost., 7 aprile 2011 n. 114; Id., 12 febbraio 2010 n. 45, ove si riconosce ai principi desumibili dal Codice degli appalti la natura di norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica, come tali costituenti limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, segnatamente per quelle disposizioni che attengono alla scelta del contraente, alle procedure di affidamento ed al perfezionamento del vincolo negoziale).
Parere di Precontenzioso n. 20 del 23/02/2012 - rif. PREC 214/11/L d.lgs 163/06 Articoli 4, 46 - Codici 4.1, 46.1
La stazione appaltante non poteva in ogni caso comminare l’esclusione, per l’asserita violazione di un onere formale che è estraneo alla normativa statale (il Codice dei contratti pubblici non prevede l’obbligatoria presentazione del d.u.r.c. in sede di offerta, mentre l’art. 16 bis d.l. 29/11/2008, n. 185 convertito con legge 28/01/2009, n. 2 rimette alla stazione appaltante l’onere di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva), onere che nel caso di specie era previsto soltanto dalla lex specialis di gara, sulla base di un regolamento regionale. Sul piano sistematico e della gerarchia delle fonti, l’art. 46 del Codice, nella sua nuova formulazione, rientra tra le norme di principio della materia, a tutela della concorrenza e della libertà di circolazione e di stabilimento, nonché tra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, e come tale è destinato a prevalere sulle normative regionali difformi, anche con riguardo alla Regione Sicilia (cfr., in proposito: Corte cost., 7 aprile 2011 n. 114; Id., 12 febbraio 2010 n. 45, ove si riconosce ai principi desumibili dal Codice degli appalti la natura di norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica, come tali costituenti limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, segnatamente per quelle disposizioni che attengono alla scelta del contraente, alle procedure di affidamento ed al perfezionamento del vincolo negoziale).
Deliberazione n. 14 del 08/02/2012 - rif. Fascicolo n. 2855/2011 d.lgs 163/06 Articoli 28, 4 - Codici 28.4, 4.1
Il legislatore regionale deve improntare la propria condotta al rispetto dei principi fondamentali della disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa, sono sempre tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e delle disposizioni relative alle materie di competenza dello Stato, tra le quali rientra la tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, co. 2, lettera e), della Costituzione (cfr. art. 4, co. 1, D.Lgs. 163/06). A seguito della riforma della seconda parte della Costituzione (L. Cost. 3/2011) è stato cristallizzato il principio per cui le Regioni devono sempre esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (cfr. art. 117, co. 1, Cost.). I suddetti vincoli richiedono che l’outsourcing dei servizi sia fatto nel pieno rispetto dei principi della concorrenza, della parità di trattamento e della trasparenza, in altri termini richiedono che la scelta del miglior contraente sia effettuata sulla base di una procedura concorsuale ad evidenza pubblica (cfr. Deliberazione AVCP n. 56 del 6 ottobre 2010).
Parere di Precontenzioso n. 191 del 03/11/2010 - rif. PREC 174/09/L d.lgs 163/06 Articoli 4, 86 - Codici 4.1, 86.1
Come chiaramente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 411/2008 la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono: in essa pertanto si profila una interferenza tra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto ma “con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006”. Alla luce di quanto sopra, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha affermato che l’art. 4, comma 5 del codice dei contratti, il quale, nella parte in cui stabilisce che le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione, “impone alle Regioni ad autonomia speciale, in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del codice dei contratti, di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso”.
Parere di Precontenzioso n. 51 del 11/03/2010 - rif. PREC 171/09/S d.lgs 163/06 Articoli 4, 86 - Codici 4.1, 86.1
Non è conforme alla normativa di settore l’operato di una s.a. operante nella regione Sardegna, che in una procedura per l’affidamento di servizi di pulizia bandita il 26 gennaio 2009 abbia applicato l’art. 20, co. 5 della l.r. Sardegna 5/2007. Tale disposizione, infatti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza 17 dicembre 2008, n. 411.
Parere di Precontenzioso n. 35 del 25/02/2010 - rif. PREC 97/09/L d.lgs 163/06 Articoli 4, 86 - Codici 4.1, 86.1
Negli affidamenti effettuati nella Regione Sardegna, è corretto l’operato della s.a. che, in un gara per un appalto di lavori di valore inferiore a 1 milione di euro, proceda all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse qualora le offerte valide siano in numero inferiore a dieci, ma superiore a cinque. L’art. 20, co 7, 8, 9 della l.r. 7/2007, infatti, prevede che “qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si applica la media aritmetica di cui al comma 7 e l'esclusione automatica di cui al comma 8; in tal caso, le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa”. A differenza di altre disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2007 – dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 411/2008– la disciplina contenuta nel citato art. 20 (parzialmente difforme dall’art. 122, co. 9 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163) risulta essere in vigore.
Parere di Precontenzioso n. 136 del 19/11/2009 - rif. PREC 37/09/L d.lgs 163/06 Articoli 4, 86 - Codici 4.1, 86.1
In una gara d’appalto bandita nella Regione Siciliana per l’affidamento di lavori, non è conforme alla normativa di settore l’operato della S.A. che, prima di calcolare la soglia di anomalia, proceda ad escludere tutti gli operatori economici che non abbiano presentato giustificazioni dei prezzi relativamente a tutte le voci dell’offerta. La soluzione favorevole alla possibilità di fornire giustificazioni complete successivamente alla presentazione dell’offerta, peraltro, in omaggio al principio del contraddittorio, è stata seguita anche dalla giurisprudenza che si è pronunciata sull’interpretazione da dare all’art. 21, comma 1-bis, L. n. 109/1994, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 nonché legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e sua circolare esplicativa (pubblicata su GURS n. 48 del 6 ottobre 2007).
Parere di Precontenzioso n. 233 del 23/10/2008 - rif. PREC209/08/L d.lgs 163/06 Articoli 38, 4, 48 - Codici 38.1.1, 4.1, 48.1
Con riferimento alle procedure di gara esperite nella regione Sicilia per l’affidamento di appalti di lavori, nonostante l’art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 554, non menzioni, nella lett. c), le condanne inflitte con decreto penale, facendo esplicito riferimento solo a quelle riportate con sentenza di condanna passata in giudicato e di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p, il concorrente, tuttavia, ha l’obbligo di dichiarare in sede di offerta anche le condanne riportate con decreto penale. Nel caso in cui la dichiarazione richiesta e resa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. risulti non veritiera trova applicazione, innanzitutto, l’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il quale, fermo restando quanto previsto relativamente alle sanzioni penali, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Di qui la legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria da parte della S.A., dato che nella specie il “beneficio conseguito”, in funzione del quale la falsa dichiarazione è stata resa, è propriamente costituito dall’aver partecipato alla gara e dall’aver ottenuto l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. Inoltre, trattandosi di dichiarazione mendace, sussiste anche l’obbligo di segnalazione a questa Autorità, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo coordinato con la Legge Regionale della Sicilia 2 agosto 2002, n. 7. (cfr. determinazione 3/2003).
Parere di Precontenzioso n. 173 del 05/06/2008 - rif. PREC108/08/L - PREC160/08L d.lgs 163/06 Articoli 4, 40 - Codici 4.1, 40.3
Con particolare riguardo all’affidamento di appalti di lavori di valore inferiore ai 150.000 € nella regione Sicilia, ai fini della qualificazione delle ditte esecutrici, la stazione appaltante deve effettuare, con verifica concreta e puntuale, la valutazione di coerenza tecnica tra la natura delle attività effettuate e quelle da affidare. Detta verifica non può limitarsi al riscontro pedissequo fra la categoria richiesta dal bando e quella posseduta dal concorrente, dovendosi far riferimento a riscontri oggettivi fra l’esperienza specifica pregressa e i lavori dedotti in appalto.
Parere di Precontenzioso n. 136 del 08/05/2008 - rif. PREC109/08/L d.lgs 163/06 Articoli 38, 4 - Codici 38.1.4, 4.1
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie nella regione Sicilia, i concorrenti dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile, o tramite la dimostrazione della formazione del silenzio assenso, attraverso la produzione di documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato e la produzione di dichiarazione sostitutiva attestante che il medesimo non è stato rilasciato. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti.
Parere di Precontenzioso n. 103 del 09/04/2008 - rif. PREC105/08/L d.lgs 163/06 Articoli 121, 2, 4, 40 - Codici 121.1, 2.1, 4.1, 40.1
Anche in riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione ai quali si impone comunque l’applicazione dei principi di parità di trattamento e tutela della concorrenza sanciti dal Trattato CE, il pubblico funzionario e le stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni di diritto interno in contrasto con i principi comunitari, quali per esempio quelle contenute in una legge regionale che neghino o limitino il ricorso all’avvalimento.
Parere di Precontenzioso n. 67 del 06/03/2008 - rif. PREC9/08/L d.lgs 163/06 Articoli 121, 2, 4, 40 - Codici 121.1, 2.1, 4.1, 40.1
Anche in riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione ai quali si impone comunque l’applicazione dei principi di parità di trattamento e tutela della concorrenza sanciti dal Trattato CE, il pubblico funzionario e le stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni di diritto interno in contrasto con i principi comunitari, quali per esempio quelle contenute in una legge regionale che neghino o limitino il ricorso all’avvalimento.
Deliberazione n. 3 del 17/01/2008 d.lgs 163/06 Articoli 4, 91 - Codici 4.1, 91.1
Nella Regione Sicilia, ai fini dell’affidamento di contratti pubblici di lavori e relativi incarichi professionali, trovano applicazione le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo coordinato con le norme recate dall’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia.
Parere di Precontenzioso n. 112 del 15/11/2007 - rif. PREC493/07 d.lgs 163/06 Articoli 4, 86 - Codici 4.1, 86.1
Sebbene l’articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo coordinato con la Legge Regionale della Sicilia 2 agosto 2002, n. 7., disponga che le offerte siano corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, i principi generali di partecipazione privata all’azione amministrativa rendono quanto meno opportuna, anche in questo caso, una preventiva contestazione, utile se non altro ad instaurare un contraddittorio sulla effettiva carenza della documentazione obbligatoria e sulla possibilità di ricavare i dati richiesti da altri documenti prodotti a corredo della offerta.
Parere di Precontenzioso n. 37 del 03/10/2007 - rif. PREC383/07 d.lgs 163/06 Articoli 4, 75 - Codici 4.1, 75.1
Con riferimento agli appalti di lavori affidati nella Regione Sicilia, il legislatore non ha espressamente attribuito natura transitoria alla riduzione premiante della cauzione di cui l’articolo 8, comma 11-quater della legge 11 febbraio 1994, n.109. Ne discende che tale norma reca una disciplina speciale in materia, con la conseguenza che la prevista riduzione del 50 per cento della cauzione si applica a tutte le fattispecie ivi previste senza limiti temporali.
Deliberazione n. 88 del 29/03/2007 - rif. PREC60/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 4 - Codici 118.1, 4.1
La pronuncia della Corte Costituzionale n. 482/1995 ha attribuito ai nuclei essenziali della legge n. 109/94 e s.m. e ai principi desumibili dalle sue disposizioni (trasfusi nel D. Lgs. 163/2006) la qualifica di norme fondamentali di riforma economica-sociale e di principi della legislazione dello Stato. L’istituto del subappalto è da includere tra i “nuclei essenziali” della legislazione sugli appalti, per la stretta connessione della relativa disciplina con la tutela della concorrenza, e la disciplina statale del subappalto è pertanto efficace erga omnes. Il Consiglio di Stato, con parere n. 355/2006, ha ritenuto che non è possibile l’esercizio decentrato di potestà normative con riferimento agli ambiti appartenenti al c.d. nucleo essenziale del Codice dei contratti, tra i quali rientra il subappalto. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 le normative regionali precedentemente emanate sono da considerare implicitamente abrogate in forza del principio di successione delle leggi nel tempo. E’ conforme alla normativa l’esclusione dalla gara di un’impresa che ha presentato la dichiarazione relativa al subappalto in contrasto con quanto richiesto dal disciplinare di gara.
Deliberazione n. 51 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 122, 4 - Codici 122.1, 4.1
La normativa regionale sui lavori pubblici di recepimento della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo vigente nella Regione Siciliana (legge regionale 7/2002 e s.m.) all’art. 21, quinto comma, prevede che l’affidamento di appalti di cui al comma 1 (lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro) avviene mediante gara informale, alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Con riferimento al caso di specie, in cui l’amministrazione aggiudicatrice è un consorzio di bonifica, si ritiene che il numero minimo di imprese da invitare alla gara informale non possa essere assunto inferiore a dieci, tenuto conto delle peculiarità dell’ente, sia sotto l’aspetto funzionale che organizzativo.
Deliberazione n. 51 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 4 - Codici 4.1
Appare, infine, incongruente, nell’ambito del complessivo iter procedurale, il fatto che per talune incombenze (ad esempio, per la pubblicità del bando di gara) sia stata seguita la normativa nazionale, mentre per altre, sia stata seguita la normativa regionale. Sul punto, vale la pena di rammentare che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della normativa regionale sui lavori pubblici di recepimento della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., nel testo modificato ed integrato dalla L.R. 7/2002 e s.m., gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione Siciliana sono tenuti ad applicare la normativa regionale “qualunque sia la forma di finanziamento” delle opere.
Deliberazione n. 19 del 24/01/2007 - rif. PREC7/07 d.lgs 163/06 Articoli 4, 54 - Codici 4.1, 54.1
La stazione appaltante ha il potere/dovere di adottare i provvedimenti in autotutela ove, in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, vengano in evidenza vizi determinanti per l'individuazione del contraente (determinazione Autorità n. 17/2002). A ciò non osta la disposizione di cui all’articolo 21-bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. coordinata con la legge regionale siciliana n. 7/2002 e s.m., secondo la quale in assenza di contestazioni nei sette giorni successivi all’espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.