Massime classificate per il nodo " in genere"

Deliberazione n. 61 del 20/06/2012 - rif. Fascicolo 1002/2012 d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
Il contributo all’Autorità deve essere versato anche nel caso delle concessioni di servizi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, come risulta dal costante orientamento contenuto nelle istruzioni operative relative alla contribuzione in fase di gara, costituendo il versamento del contributo condizione di ammissibilità dell’offerta alla procedura di gara, con l’effetto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporta l’esclusione del concorrente, anche nell’ipotesi in cui la lex specialis nulla preveda in tal senso.
Parere sulla Normativa del 13/03/2012 - rif. REG 10/2012 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
In proposito, occorre evidenziare che, anche qualora gli acquisti siano destinati a più commesse pubbliche e private, l’impresa, facente parte della filiera, ha contezza della quota parte destinata all’esecuzione dei diversi contratti. Pertanto, qualora l’acquisto venga effettuato per eseguire un contratto d’appalto pubblico in corso, l’articolo 3 della legge n. 136/2010 deve trovare applicazione necessaria, pur in presenza di possibili difficoltà operative. E’ peraltro importante sottolineare che la tracciabilità non concerne il singolo bene oggetto di fornitura, ma il relativo flusso finanziario (cfr. quesiti tab.1.1 e tab. 3.7). In altri termini, non è esatto asserire che il bene in sé debba essere tracciato. Si supponga, ad esempio, che, sulla base di due contratti in essere, uno pubblico e l’altro privato, l’impresa acquisti una fornitura delle medesime apparecchiature mediche per un importo totale pari a 100. L’impresa saprà che la quota parte di apparecchiature mediche destinata all’esecuzione del contratto pubblico è pari a 50. Il flusso finanziario da tracciare sarà quest’ultimo, a prescindere dall’esatta e materiale individuazione dei singoli beni destinati alla PA. Le semplificazioni e le esenzioni individuate dalla determinazione n. 4 del 2011 riguardano, invece, la diversa ipotesi di acquisto di beni destinati all’esecuzione di più contratti, che però siano tutti pubblici (servizi di assistenza tecnica - quesito tab.1.12). In tal caso, occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero – se compatibile con il tracciato bancario – indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l’onere di conservare idonea documentazione contabile. In via residuale, soltanto nel caso di impossibilità a seguire le modalità indicate, una terza possibilità è quella prevista nelle Linee guida del CASGO, le quali consentono di indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura. Le forme di semplificazione indicate nella determinazione non sono vincolanti, essendo soltanto un ausilio. Spetta, comunque, agli operatori individuare le soluzioni e modalità compatibili con la normativa e con le indicazioni dell’Autorità. Si rammenta che la normativa non impone agli operatori della filiera l’indicazione del CIG nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto o del subcontratto (cfr. quesiti tab. 1.7, 1.9) o delle bolle di spedizione della merce; quindi, tale indicazione non può essere pretesa dalla stazione appaltante (tranne, ovviamente, nel caso in cui sia stata contrattualmente pattuita). Ove nella determinazione si richiede l’inserimento in fattura è solo per soluzioni semplificative che sono facoltative; la regola è quella dell’inserimento del CIG relativo al singolo flusso nello strumento di pagamento.
Deliberazione n. 4 del 25/01/2012 - rif. Fascicolo n. 3141/2011 d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
L’onere di allegazione all’offerta della documentazione attestante l’avvenuto versamento del contributo all’AVCP per la partecipazione alla gara, in quanto prescritto dalla legge, deve essere assolto a pena di esclusione, anche quando non previsto espressamente dalla lex specialis di gara ( cfr. ex multis Parere AVCP n. 30 del 9 febbraio 2011, Delibera AVCP n. 42 dell’8 luglio 2010) o nel bando sia stato comunicato un importo erroneo inferiore alla soglia di esenzione dal contributo.
Deliberazione n. 4 del 25/01/2012 - rif. Fascicolo n. 3141/2011 d.lgs 163/06 Articoli 28, 6, 75 - Codici 28.1, 6.1, 75.1
In tutte le ipotesi in cui l’importo soggetto a ribasso non coincida con l’intero valore del contratto, calcolato ai sensi dell’art. 29, occorrerà comunque considerare quest’ultimo ammontare per calcolare gli altri importi - come ad esempio il contributo all’Autorità e/o la cauzione dovuta ai sensi dell’art. 75 - che sono commisurati al valore indicato quale base di gara
Parere di Precontenzioso n. 147 del 20/07/2011 - rif. Prec 157/10/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
La questione controversa attiene alla legittimità del provvedimento di esclusione disposto nei confronti dell’istante che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella lex specialis, ha omesso di effettuare il versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. L’Autorità ha più volte affrontato la questione ribadendo, con le varie deliberazioni sulla contribuzione in sede di gara, che gli operatori economici “sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione” e che “la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara, di tal ché, il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità ai fini della partecipazione alle gare. Le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005”, pubblicate sul sito dell’Autorità, indicano, inoltre, le modalità di pagamento della contribuzione che, per le procedure avviate prima del 1 maggio 2010, corrispondevano al versamento on line oltre che sul conto corrente postale intestato all’Autorità. Anche se la mancata comunicazione degli estremi del versamento non può, quindi, costituire sic et simpliciter, senza un previo accertamento da parte della stazione appaltante, motivo di esclusione delle imprese concorrenti, nel caso di specie non risulta che il concorrente medesimo abbia provveduto ad effettuare il dovuto versamento del contributo né on line al “Servizio riscossione contributi” né presso gli uffici postali, sul conto corrente postale intestato all’Autorità. Né può valere a giustificazione di tale inadempimento l’argomentazione sostenuta dall’istante secondo cui nel caso di specie la disciplina di gara non prevedeva alcuna prescrizione in tal senso, dal momento che, come più volte affermato dall’Autorità (cfr. parere n. 25 del 31 gennaio 2008, parere n. 189 del 19 giugno 2008, parere n. 69 dell’11 giugno 2009, parere n. 92 del 10 settembre 2009), gli operatori economici, anche qualora la lex specialis non contenga prescrizioni in ordine all’obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l’offerta. Alla luce di quanto sopra specificato, data l’essenzialità ed indefettibilità del contributo di che trattasi, i concorrenti erano tenuti al versamento del contributo, pure se tale obbligo non era stato espressamente previsto nella documentazione di gara.
Parere di Precontenzioso n. 141 del 20/07/2011 - rif. PREC 79/11/L d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Il regolamento dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, stabilisce che i soggetti che possono avanzare richiesta di parere sono la stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate, le quali possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgersi all’Autorità in relazione a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 2, comma 1). In particolare, possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti: la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente; l’operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente; soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all’esterno la volontà del richiedente (articolo 2, comma 2). E’ chiaro, che uno dei soggetti indicati – ed, in particolare, un operatore economico - può ritenersi legittimato ad avanzare richiesta di parere all’Autorità solo se direttamente o indirettamente interessato all’esito del quesito. Quindi, l’istanza di parere, per essere considerata ammissibile, deve evidenziare l’interesse alla soluzione della controversia ed essere avanzata dall’operatore economico legittimato, in persona del soggetto in grado di esprimere all’esterno la volontà del richiedente.
Parere di Precontenzioso n. 37 del 24/02/2011 - rif. PREC 254/10/F d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
In ordine alle modalità di pagamento del contributo in favore dell’Autorità, è corretto prevedere l’esclusione da una gara solo nel caso in cui non sia stato effettuato tale pagamento e non nel differente caso in cui lo stesso sia stato effettuato mediante versamento su conto corrente postale, anziché secondo le nuove modalità. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n.8 del 14.1.2010, n.67 del 25.3.2010, n.225 del 16.12.2010). Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni.
Parere di Precontenzioso n. 36 del 24/02/2011 - rif. PREC 252/10/L d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
In ordine alle modalità di pagamento del contributo in favore dell’Autorità, è corretto prevedere l’esclusione da una gara solo nel caso in cui non sia stato effettuato tale pagamento e non nel differente caso in cui lo stesso sia stato effettuato mediante versamento su conto corrente postale, anziché secondo le nuove modalità. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n.8 del 14.1.2010, n.67 del 25.3.2010, n.225 del 16.12.2010). Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni.
Parere di Precontenzioso n. 30 del 09/02/2011 - rif. PREC 265/10/S d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
In ordine alle modalità di pagamento del contributo in favore dell’Autorità, è corretto prevedere l’esclusione da una gara solo nel caso in cui non sia stato effettuato tale pagamento e non nel differente caso in cui lo stesso sia stato effettuato mediante versamento su conto corrente postale, anziché secondo le nuove modalità. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n.8 del 14.1.2010, n.67 del 25.3.2010, n.225 del 16.12.2010). Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni.
Parere di Precontenzioso n. 29 del 09/02/2011 - rif. PREC 251/10/L d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
In ordine alle modalità di pagamento del contributo in favore dell’Autorità, è corretto prevedere l’esclusione da una gara solo nel caso in cui non sia stato effettuato tale pagamento e non nel differente caso in cui lo stesso sia stato effettuato mediante versamento su conto corrente postale, anziché secondo le nuove modalità. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n.8 del 14.1.2010, n.67 del 25.3.2010, n.225 del 16.12.2010). Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni.
Parere di Precontenzioso n. 27 del 09/02/2011 - rif. PREC 224/10/S d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
In ordine alle modalità di pagamento del contributo in favore dell’Autorità, è corretto prevedere l’esclusione da una gara solo nel caso in cui non sia stato effettuato tale pagamento e non nel differente caso in cui lo stesso sia stato effettuato mediante versamento su conto corrente postale, anziché secondo le nuove modalità. L’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n.8 del 14.1.2010, n.67 del 25.3.2010, n.225 del 16.12.2010). Ne deriva che se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni.
Parere di Precontenzioso n. 11 del 12/01/2011 - rif. PREC 291/10/L d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nei casi in cui la richiesta di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006 censuri profili della lex specialis che attengono alla corretta applicazione della disciplina legislativa di settore, impedendo la partecipazione, ostacolando o comunque restringendo la concorrenza, può sussistere un interesse strumentale di un soggetto non partecipante alla gara all’enunciazione di principi che possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei bandi di gara nel pieno rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di appalti pubblici. In particolare, laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, o di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa. L’Autorità è competente ad esaminare l’avvenuto rispetto della concorrenza sotto il profilo della garanzia di un’ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore ed in particolare è chiamata a vigilare su un’effettiva concorrenza che, come statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 22 novembre 2007, n. 401, deve essere intesa come concorrenza “per” il mercato, in cui il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali
Parere di Precontenzioso n. 10 del 12/01/2011 - rif. PREC 232/10/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nei casi in cui la richiesta di parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006 censuri profili della lex specialis che attengono alla corretta applicazione della disciplina legislativa di settore, impedendo la partecipazione, ostacolando o, comunque, restringendo la concorrenza, può sussistere un interesse strumentale di un soggetto non partecipante alla gara all’enunciazione di principi che possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei bandi di gara nel pieno rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di appalti pubblici.
Parere di Precontenzioso n. 225 del 16/12/2010 - rif. PREC 216/10/L d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
Se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all’Autorità, prevedendo, altresì, l’esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto, prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni. Osta a ciò, da un lato, il principio di stretta interpretazione della cause di esclusione dalle gare pubbliche – avendo previsto il legislatore l’esclusione solo in caso di mancato versamento del contributo - e dall’altro, i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa – che sarebbero violati se la stazione appaltante non distinguesse, all’interno della lex specialis, tra inadempimenti di tipo sostanziale, comportanti l’esclusione del concorrente, ed inadempimenti di tipo formali, non aventi le stesse conseguenze dei primi (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. I, sentenza n. 487 del 7.5.2008).
Parere di Precontenzioso n. 116 del 16/06/2010 - rif. 26/10/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
In presenza di clausole escludenti, cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l’ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un’offerta concorrenziale, l’onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell’impresa. Pertanto, laddove la richiesta di parere ex art. 6, co. 7, lett. n), investa questioni di massima che riguardino aspetti cruciali delle regole di concorrenza, sulla cui corretta osservanza l’Autorità è deputata a vigilare, sussiste l’interesse strumentale di un soggetto non partecipante all’enunciazione dei principi che possano orientare anche in futuro le stazioni appaltanti nella stesura di bandi di gara nel rispetto delle regole di mercato.
Parere di Precontenzioso n. 113 del 16/06/2010 - rif. 211/09/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nei casi in cui la richiesta di parere investa questioni di massima che riguardino aspetti cruciali delle regole della concorrenza, sulla corretta osservanza delle quali l’Autorità è istituzionalmente deputata a vigilare nel settore di propria competenza, può sussistere un interesse strumentale di un soggetto non partecipante alla gara all’enunciazione di principi che possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei bandi di gara nel pieno rispetto delle regole del mercato. Come già evidenziato nel parere n. 95 del 20 marzo 2008, l’Autorità è infatti competente ad esaminare l’avvenuto rispetto della concorrenza sotto il profilo della garanzia di un’ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore ed in particolare è chiamata a vigilare su un’effettiva concorrenza che, come recentemente statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 22 novembre 2007, n. 401, deve essere intesa come concorrenza “per” il mercato, in cui il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali.
Parere di Precontenzioso n. 102 del 27/05/2010 - rif. PREC 139/09/S d.lgs 163/06 Articoli 6, 73 - Codici 6.1, 73.1
In caso di erronea indicazione da parte della stazione appaltante nei documenti di gara, l’inesattezza dell’importo pagato a titolo di contributo all’Autorità non può comportare l’esclusione dalla gara degli operatori economici. Permane l’obbligo della stazione appaltante di provvedere sia a versare essa stessa l’integrazione dell’importo erroneamente corrisposto, pena l’avvio della relativa procedura di riscossione coattiva, sia a richiedere tale integrazione ai concorrenti medesimi, a pena di esclusione dalla gara.
Parere di Precontenzioso n. 81 del 29/04/2010 - rif. PREC 117/09/F d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nella prassi dell’Autorità, il requisito della partecipazione alla procedura concorsuale viene generalmente considerato necessario per poter rivolgere l’istanza di parere, anche alla luce della causa di inammissibilità introdotta dall’articolo 3 del nuovo regolamento, attinente all’“assenza di una controversia insorta fra le parti”. Infatti, chi non abbia partecipato alla procedura concorsuale resta un soggetto terzo rispetto alle eventuali controversie che possano insorgere tra la stazione appaltante e le altre parti interessate. Anche nella procedura di precontenzioso, tuttavia, opera il noto principio per cui, laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti – cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale – l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa.
Parere sulla Normativa del 11/03/2010 - rif. AG 1/10 d.lgs 163/06 Articoli 1, 14, 6 - Codici 1.1, 14.1, 6.1
Nel caso in cui ricorra l’ipotesi di un contratto attivo e un contratto passivo funzionalmente collegati al fine di realizzare un’unica operazione economica, i procedimenti non possono essere disgiunti e si applicherà all’unitaria operazione la disciplina del Codice in quanto compatibile, con particolare riferimento ad un unico codice identificativo e alla vigilanza dell’Autorità.
Parere di Precontenzioso n. 121 del 05/11/2009 - rif. PREC 22/09/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Il “Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie” attuativo dell’art. 6, comma 7, lett. n.) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 prevede, all’art. 2 comma 1, che sia la stazione appaltante sia le parti interessate possano, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza porre termini perentori in ordine alla relativa proponibilità. Ciò trova evidente fondamento nella funzione affidata al parere in questione, teso non a risolvere singole controversie d’imperio ed in via definitiva, bensì ad acquisire, in ordine alle fattispecie controverse, un parere altamente qualificato reso dall’Autorità istituzionalmente deputata a vigilare nel settore, ben potendo, pertanto, le parti, anche a fronte della sopravvenuta aggiudicazione e degli atti conseguenti, adeguarsi spontaneamente all’ipotesi di soluzione indicata dal parere precedentemente richiesto.
Parere di Precontenzioso n. 118 del 22/10/2009 - rif. PREC 29/08/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Sussiste l’interesse ad avviare il procedimento di pre-contenzioso di cui all’art. 6, c. 7, l. n) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 da parte dell’operatore economico che non abbia presentato l’offerta, qualora si sia in presenza di una clausola c.d. escludente, cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa. L'onere di presentare la domanda di partecipazione costituirebbe, infatti, un inutile aggravio a carico dell'impresa.
Parere di Precontenzioso n. 107 del 08/10/2009 - rif. PREC 11/09/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Il Regolamento attuativo dell’art. 6, comma 7, lett. n.) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, prevede all’art. 2 comma 1 che sia la stazione appaltante sia le parti interessate (individuate dal successivo comma 2) possano, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all’Autorità istanza di parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza porre termini perentori in ordine alla relativa proponibilità. Ciò trova evidente fondamento nella funzione affidata al parere in questione, teso non a risolvere singole controversie d’imperio ed in via definitiva, bensì ad acquisire, in ordine alle fattispecie controverse, un parere altamente qualificato reso dall’Autorità istituzionalmente deputata a vigilare nel settore. Pertanto, le parti, ancorchè il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale sia ormai scaduto, possono richiedere il parere ed adeguarsi spontaneamente all’ipotesi di soluzione dallo stesso indicata.
Parere di Precontenzioso n. 101 del 08/10/2009 - rif. 128/08/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nella prassi dell’Autorità, il requisito della partecipazione alla procedura concorsuale viene generalmente considerato necessario per poter rivolgere l’istanza di parere, anche alla luce della causa di inammissibilità introdotta dall’art. 3 del nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n, 163 (in G.U. 28 gennaio 2008, n. 23), attinente all’“assenza di una controversia insorta fra le parti”. Infatti, chi non abbia partecipato alla procedura concorsuale, resta un soggetto terzo rispetto alle eventuali controversie che possano insorgere tra la stazione appaltante e le altre parti interessate. Ciò non toglie che, in casi eccezionali, quando la richiesta di parere investa questioni di massima che riguardino aspetti cruciali delle regole della concorrenza, sulla corretta osservanza delle quali l’Autorità è istituzionalmente deputata a vigilare nel settore di propria competenza, possa sussistere un interesse strumentale di un soggetto non partecipante alla gara all’enunciazione di principi che possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei bandi di gara nel pieno rispetto delle regole del mercato.
Deliberazione n. 24 del 01/04/2009 - rif. R/756-08 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
L’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di procedure di scelta del contraente, anche sotto soglia, su tutto il territorio nazionale, svolta dall’Autorità ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, risponde all’esigenza di garantire il rispetto della parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e trasparenza.
Parere di Precontenzioso n. 16 del 12/02/2009 - rif. PREC304/08/L d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nell’ambito delle “questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara”, di cui all’art. 6, comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed all’art. 2 del Regolamento dell’Autorità sul procedimento per la soluzione delle controversie, rientrano anche le contestazioni relative alla legittimità di alcune previsioni del bando di gara, ove le stesse determinino l’impossibilità per un operatore economico di partecipare alla gara. Inoltre, l’istanza può essere presentata anche successivamente alla data di apertura delle offerte economiche, in quanto l’art. 3 del Regolamento suddetto dispone che sono inammissibili le istanze presentate “su una questione riguardante la fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva”.
Parere di Precontenzioso n. 251 del 10/12/2008 - rif. PREC194/08/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Nell’ambito delle “questioni insorte durante lo svolgimento della procedura di gara”, di cui all’art. 6, comma 7 lett. n) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed all’art. 2 del Regolamento dell’Autorità sul procedimento per la soluzione delle controversie, rientrano anche quelle relative a contestazioni circa la legittimità di alcune previsioni del bando di gara, ove le stesse determinino l’impossibilità per un operatore economico di partecipare alla gara, ovvero si pongano in violazione dei principi e della normativa vigente di settore.
Parere sulla Normativa del 06/11/2008 - rif. AG31/08 d.lgs 163/06 Articoli 2, 6 - Codici 2.1, 6.1
In conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza 5- 14 aprile 1995, n. 127), l’Autorità ritiene che l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti contenenti deroghe alla normativa dei lavori pubblici incontri dei limiti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità tra il provvedimento e la situazione oggettiva considerata, dell’obbligo di motivazione, dell’indicazione del termine finale e delle specifiche disposizioni derogate. Infatti, il potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ha carattere eccezionale e presuppone l’esistenza di un ben individuato nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione. Per quanto attiene la deroga agli articoli di legge che disciplinano l’Autorità e le sue funzioni, ritenuto che solo il menzionato nesso di strumentalità tra situazione emergenziale e normativa derogata può giustificare la deroga alle norme primarie, non può ritenersi ammissibile la deroga alle norme relative all’azione di vigilanza dell’Autorità la quale, non emettendo pareri preventivi e/o vincolanti, non può rappresentare un ostacolo alla tempestività né compromettere la celerità dell’intervento amministrativo.
Parere di Precontenzioso n. 213 del 31/07/2008 - rif. PREC282/08/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
In base al combinato disposto degli art. 30, c. 3 e art. 6, c. 5 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità l’attività di vigilanza dell’Autorità si estende anche alle procedure ad evidenza pubblica indette per l’affidamento di concessioni di servizi e di beni demaniali. Anche in tali fattispecie, pertanto, può essere avviato il procedimento precontenzioso di cui all’art. 6, co. 7, lett. n), del D.Lgs. n. 163/2006.
Parere di Precontenzioso n. 145 del 08/05/2008 - rif. PREC504/07 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Unica condizione per avviare il procedimento pre-contenzioso di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del codice dei contratti pubblici, è che questo sia reso su problematiche sorte nell’ambito dell’espletamento della procedura di gara, e non già in fase esecutiva. Non è necessaria la previa contestazione dell’addebito alla S.A. o ai partecipanti.
Parere di Precontenzioso n. 135 del 28/11/2007 - rif. PREC513/07 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, l’istanza di parere può essere rivolta all’Autorità dalla stazione appaltante, da una parte interessata ovvero da più parti interessate, singolarmente o congiuntamente.
Parere di Precontenzioso n. 131 del 28/11/2007 - rif. PREC514/07 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, l’istanza di parere può essere rivolta all’Autorità dalla stazione appaltante, da una parte interessata ovvero da più parti interessate, singolarmente o congiuntamente.
Parere di Precontenzioso n. 126 del 28/11/2007 - rif. PREC507/07 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
L’Autorità, in quanto organo vigilante del mercato degli appalti, riconosce alle associazioni di categoria la legittimazione a proporre istanze di parere per la soluzione delle controversie su questioni che investono il settore vigilato, tenuto conto che l’Autorità, con tutti gli strumenti ad essa attribuiti, ivi compreso l’istituto ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d. Lgs. n. 163/2006, è tenuta a perseguire l’interesse pubblico alla tutela oggettiva della concorrenza, vigilando sulle possibili limitazioni ed ostacoli alla partecipazione alle gare di appalto.
Deliberazione n. 79 del 27/03/2007 - rif. PREC57/07 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
L’istituto della soluzione delle controversie, di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 è di immediata applicazione nella Regione Siciliana.
Deliberazione n. 48 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 130, 6 - Codici 130.1, 6.1
In merito alle responsabilità del direttore dei lavori, quando sia libero professionista, significativa è la sentenza della Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 23 marzo 2004, n. 5781, secondo cui: “…il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di “agente”, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.” Tale assunto giustifica la segnalazione da parte dell’Autorità sia alla Procura della Corte dei Conti sia alla Procura della Repubblica, competenti per territorio (ex art. 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ora art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.).
Deliberazione n. 31 del 06/02/2007 - rif. PREC20/07 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
L’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, coma 7, lett.n) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è proponibile per le controversie insorte in relazione a bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 16372006; tuttavia l’Autorità può, qualora entrambe le pari ritengano di voler comunque proporre istanza di soluzione della controversia, in assenza di eccezioni di irricevibilità, accogliere istanze relative a bandi pubblicati sotto il vigore della precedente normativa.
Deliberazione n. 115 del 14/12/2006 - rif. PREC34/06 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Con riguardo all’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in mancanza di diverse disposizioni di legge che espressamente prevedano la possibilità di applicare retroattivamente detto istituto, deve trovare applicazione il generale principio del tempus regit actum, in base al quale la procedura in contestazione resta disciplinata dalla disciplina di settore relativa al periodo in cui è stato pubblicato il bando. Peraltro, ove, in simili circostanze, entrambe le parti ritengano di voler comunque proporre istanza di soluzione della controversia, in assenza di eccezioni di irricevibilità, l’Autorità può accogliere l’istanza stessa.
Deliberazione n. 104 del 12/12/2006 - rif. PREC28/06 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1
Deve essere accolta l’eccezione di irricevibilità dell’istanza per la soluzione di controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) presentata relativamente ad un procedura di gara bandita prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In proposito si osserva che quest’ultimo non contempla disposizioni che espressamente prevedano la possibilità di applicare l’istituto della soluzione delle controversie alle procedure in corso. In tal caso, deve trovare applicazione il generale principio del tempus regit actum, in base al quale la procedura in esame resta disciplinata dalla previgente disciplinata di settore. Ciò non toglie, tuttavia, che, ove, in simili circostanze, entrambe le parti ritengano di voler comunque proporre istanza di soluzione della controversia, in assenza di eccezioni di irricevibilità, l’Autorità possa accogliere l’istanza stessa.