Con particolare riferimento alla distinzione tra concessione di servizi e concessione di lavori, al cospetto di contratti “misti” nei quali si contempla anche l’esecuzione di lavori congiuntamente alla gestione del servizio, vige la regola dell’assorbimento, che privilegia la disciplina della prestazione prevalente; pertanto, si sarà in presenza di una concessione di lavori pubblici nel caso in cui il servizio risulti strumentale, in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione, rispetto alla costruzione dell’opera o, viceversa, si sarà in presenza di una concessione di pubblico servizio nel caso in cui i lavori abbiano carattere di accessorietà rispetto al servizio (Cons. St., Sez. IV, n. 2804/2005 ; Cons. St., Sez. V, n. 5620/2010; Cass. Sez. Un. n. 26298/2008), fermo restando che l’esatto inquadramento del contratto, individuata la prestazione prevalente, appare strettamente connesso agli aspetti economici dello stesso.
In caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell’attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta dalla stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori, se di valore superiori a 150.000 euro, attraverso l’attestazione SOA prevista dall’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, sia dei requisiti speciali richiesti per l’esecuzione dei servizi e/o della fornitura, ai sensi degli artt. 41 e 42.
Nel caso di appalti misti (es. fornitura e servizi) i criteri di valutazione delle offerte devono tenere in considerazione tale peculiare natura dell’appalto, mettendo la Commissione di gara in condizione di valutare sia elementi quali quantitativi riferiti alla fornitura sia elementi quali quantitativi riferita ai servizi. I criteri di valutazione che facciano riferimento esclusivamente alle caratteristiche dei beni da fornire non risultano adeguati rispetto all’oggetto dell’appalto.
La ponderazione dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione legati al tempo è irragionevole se la stazione appaltante chiede di indicare il tempo in minuti, senza prevedere un punteggio massimo e minimo correlato al tempo rappresentato. Conseguentemente, tutte le offerte, purché riportanti un valore al riguardo, dovrebbero, in relazione a tali elementi di valutazione, ottenere lo stesso punteggio, indipendentemente dal valore temporale indicato. La Commissione di gara non può compiere alcuna precisazione al riguardo, ricorrendo ai c.d. criteri motivazionali, stante le previsioni dell’art. 83, commi 2, 3, e 4, che impongono alla stazione appaltante di predefinire nei documenti di gara , i criteri, ed ove necessario i sub-criteri, i pesi ed i sub-pesi, ossia tutto ciò che occorre alla Commissione per esprimere un giudizio sulle offerte (cfr. determinazione n. 7 del 24.11.2011 di questa Autorità “Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di contratti di servizi e forniture” (in G.U. n.291 del 15.12.2011 e pubblicata sul sito www. avcp.it).
Il criterio dell’accessorietà, di matrice comunitaria, è integrato nell’ordinamento italiano con il criterio della prevalenza economica, per cui la normativa in tema di lavori pubblici va applicata sia nel caso in cui l’oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato utile che dallo stesso l’amministrazione pubblica intende conseguire, è quella della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità (in tale ipotesi, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale, c.d. criterio funzionale); sia nel caso di contratti misti veri e propri (cioè aventi ad oggetto lavori e servizi o lavori e forniture), laddove la prestazione di lavori assuma rilievo economico superiore al 50% del complessivo contratto.
In ogni caso in cui sia configurabile un’attività prevista dalle declaratorie dell’allegato A al DPR 34/2000, relativo alla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto è da individuare nella realizzazione dell’opera o del lavoro, che costituiscono l’oggetto principale del contratto (anche se le descrizioni fanno riferimento a forniture e posa in opera).
Secondo il legislatore la differenza tra il contratto di appalto e quello di compravendita (che costituisce il presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d’opera).
Ai fini della individuazione della normativa applicabile, occorre, pertanto, sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni, nel senso, che quando l’appalto è funzionale alla realizzazione o alla modificazione di un’opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l’importo economico della fornitura e del lavoro. Viceversa è configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per la loro stessa natura. In tal caso gli eventuali lavori di posa e istallazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all’uso dello stesso.
Di conseguenza si ritiene che quando un appalto abbia ad oggetto opere e impianti che vanno inseriti in un organismo di ingegneria civile, commerciale, industriale, non è consentito dare rilievo alle forniture, anche se di valore superiore al 50%. Ciò in quanto in ogni appalto di lavori vi è una componente, talora economicamente prevalente, di forniture, ma detto appalto non muta natura quando l’opera si realizza o si modifica per consentire un’attività che costituisce finalità della iniziativa della pubblica amministrazione.
La qualificazione giuridica dell’appalto misto avente per oggetto prodotti e servizi deve essere effettuata utilizzando il c.d. “principio della prevalenza economica”, in base al quale l’appalto è considerato un appalto di servizi solo se il valore di questi è complessivamente superiore al totale delle voci previste nel quadro economico per i prodotti oggetto delle forniture.
Con particolare riferimento all’individuazione dell’oggetto degli appalti misti di lavori e forniture, rileva, più che altro, il carattere accessorio o meno delle prestazioni e non tanto l’incidenza economica proporzionale dei lavori. Pertanto, anche ove sia presente un divario delle proporzioni tra importo della componente forniture e importo della componente lavori superiore al criterio legale del 50%, per individuare correttamente l’oggetto contrattuale occorre avere riguardo alla prevalenza della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità perseguite dall’Amministrazione che ha indetto la gara.
Nel caso in cui ricorra un’ipotesi di un contratto attivo e un contratto passivo funzionalmente collegati al fine di realizzare un’unica operazione economica, ai fini del pagamento delle relative contribuzioni, evidenti considerazioni di ragionevolezza suggeriscono di commisurate le contribuzioni alla sola operazione del contratto passivo.
Nel caso in cui ricorra l’ipotesi di un contratto attivo e un contratto passivo funzionalmente collegati al fine di realizzare un’unica operazione economica, i procedimenti non possono essere disgiunti e si applicherà all’unitaria operazione la disciplina del Codice in quanto compatibile, con particolare riferimento ad un unico codice identificativo e alla vigilanza dell’Autorità.
Nel caso di contratti funzionalmente collegati, secondo cui due o più contratti assolvono una funzione economica unitaria e trovano l’uno causa nell’altro, devono ritenersi non applicabili le regole che presiedono alla disciplina dei contratti misti, di cui all’art. 14, Codice, di tal ché non si può ritenere applicabile il criterio della prevalenza di un contratto rispetto all’altro.
In un appalto di fornitura e posa in opera di apparecchiature gps per la localizzazione dei mezzi della polizia locale di un comune, con prevalenza della prestazione di forniture, è corretto l’operato della s.a. che richieda che l’attestazione di qualità sussista in capo alla ditta produttrice dei beni forniti e non in capo al soggetto fornitore.
Deliberazione n. 6 del 28/01/2009
d.lgs 163/06 Articoli 14 - Codici 14.1
Non Massimabile
Deliberazione n. 2 del 15/01/2009
d.lgs 163/06 Articoli 14, 40, 56 - Codici 14.1, 40.1, 56.1
L’appalto che prevede esclusivamente la realizzazione di “Isole Ecologiche Interrate”, e non anche un più ampio intervento di riqualificazione urbana, va classificato come appalto di forniture avente ad oggetto forniture di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e installazione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale classificazione permane anche qualora, per particolari situazioni tecniche, la quota percentuale dei lavori dovesse superare il cinquanta percento dell’importo totale, dato il carattere chiaramente accessorio dei lavori stessi (art. 14, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
I lavori accessori necessari per la realizzazione del cavo e della vasca di contenimento devono essere classificati come OG1.
Non sussistono i presupposti per il ricorso ad una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.57, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/06, in quanto, sebbene le imprese operanti in tale settore siano ancora poche e spesso titolari di diritti di esclusiva sembra possibile definire l’oggetto del contratto in termini di prestazioni o requisiti funzionali, facendo applicazione del principio di equivalenza, senza dover esclusivamente far riferimento a prodotti coperti da diritti di esclusiva.
Deliberazione n. 55 del 03/12/2008
d.lgs 163/06 Articoli 128, 14 - Codici 128.1, 14.1
Si può ritenere ammissibile il ricorso al global service anche per interventi di manutenzione straordinaria quando detti interventi siano accessori rispetto all’oggetto principale dell’appalto, secondo le disposizioni dell’art. 14 del Codice, oltre che programmabili ai sensi dell’art. 128 del Codice, solo se preventivamente inclusi negli atti di programmazione dell’ente; puntualmente indicati (descrizione delle opere e relativi costi) nel bando di gara, con relativa richiesta di appositi requisiti per gli esecutori, secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006n. 163. Solo in tali ristretti ambiti è, pertanto, possibile includere anche interventi di manutenzione.
Il contratto di “global service” è uno strumento di gestione e manutenzione dei complessi immobiliari qualificabile come contratto misto, in cui le prestazioni oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto sono eterogenee, ascrivibili ai settori dei lavori, dei servizi e delle forniture.
In caso di realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ampliamento di impianti già esistenti, quand’anche essi abbiano un valore superiore al 50% del valore complessivo della concessione, stante il carattere di accessorietà degli stessi rispetto al servizio di illuminazione, il rapporto concessorio rientra nell’ambito della concessione di servizi. Al contrario, nel caso in cui al concessionario venga affidata la progettazione e la realizzazione, ex novo, di un impianto di illuminazione votiva, si può ritenere che la componente lavori “prevalga”, non solo sotto il profilo economico, su quella dei servizi, configurando il rapporto come concessione di lavori pubblici. Il criterio aritmetico della prevalenza economica, infatti, deve essere considerato recessivo rispetto a quello dell’accessorietà; in tal senso, quand’anche i lavori abbiano un valore superiore al 50% del valore complessivo del contratto, se accessori rispetto ai servizi o alla fornitura, non ne costituiscono l’oggetto principale.
Deliberazione n. 5 del 30/01/2008
d.lgs 163/06 Articoli 14 - Codici 14.1
A norma dell’art. 14 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nei contratti misti di lavori e servizi, trovano applicazione le disposizioni relative ai lavori pubblici qualora questi ultimi assumano rilievo economico superiore al 50 per cento dell’appalto, a meno che i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto, costituito dai servizi. Si ascrivono al regime dei lavori pubblici anche i contratti misti nei quali i lavori, ancorchè di valore economico inferiore, costituiscono sostanzialmente l’oggetto del contratto (determinazione n. 3/2005).
Deliberazione n. 1 del 17/01/2008
d.lgs 163/06 Articoli 14 - Codici 14.1
Costituisce appalto pubblico di lavori, ai sensi dell’art. 14, commi 2, lett. a) e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un appalto misto nel quale i lavori rappresentano l’oggetto principale dello stesso e sono di rilievo economico prevalente rispetto alle forniture.
Deliberazione n. 50 del 20/02/2007
d.lgs 163/06 Articoli 14, 40 - Codici 14.1, 40.1
Nel caso di appalto misto di fornitura, lavori e servizi, la prestazione più rilevante connota oggettivamente l’appalto, attribuendo carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo non solo economico inferiore. Il caso di un contratto misto con la finalità prevalente della gestione del servizio pubblico rispetto alla realizzazione delle opere, comporta la necessità di applicare in via principale la disciplina contenuta nel D.Lgs. 157/95.
La legge 109/94 prevede all’ultimo comma dell’art. 11 che “nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorchè accessori e di rilievo economico inferiore al 50%, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo”.
Deliberazione n. 69 del 13/09/2006
d.lgs 163/06 Articoli 14 - Codici 14.1
Nella costruzione di una strada le amministrazioni devono valutare attentamente l’opportunità di utilizzare l’istituto dell’appalto misto di lavori e forniture (barriere stradali), con prevalenza di lavori, in considerazione del rischio che può comportare l’intervento mediante più appalti tra loro strettamente connessi, frequentemente causa di ritardi nell’esecuzione e contenziosi con richieste di maggiori oneri per la stazione appaltante.