Massime classificate per il nodo "Qualificazione delle imprese in genere"

Parere di Precontenzioso n. 89 del 30/05/2012 - rif. PREC 60/12/L d.lgs 163/06 Articoli 14, 40 - Codici 14.1, 40.1, 40.3
In caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell’attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta dalla stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori, se di valore superiori a 150.000 euro, attraverso l’attestazione SOA prevista dall’art. 40 del Codice dei contratti pubblici, sia dei requisiti speciali richiesti per l’esecuzione dei servizi e/o della fornitura, ai sensi degli artt. 41 e 42.
Parere di Precontenzioso n. 75 del 16/05/2012 - rif. PREC 58/12/S d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.2
Qualora l’impresa si sottoponga a verifica triennale dopo il termine di cui all’art. 77, comma 1, primo periodo (90 giorni), del D.P.R. n. 207/2010, non può partecipare alla gara nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo, in quanto quest’ultima risulta successiva alla data di scadenza di validità triennale dell’attestazione. Le condizioni per beneficiare della riduzione del 50% della cauzione provvisoria dipendono dal possesso della certificazione di qualità in corso di validità, secondo quanto stabilito all’art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.(cfr Determinazione AVCP n. 4/2012).
Parere di Precontenzioso n. 70 del 16/05/2012 - rif. PREC 269/11/L d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1
Nel caso di un appalto composto da lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG2 (Classifica I), e nella categoria scorporabile OG11, classifica I, poichè quest’ultima categoria è a qualificazione obbligatoria, le relative lavorazioni possono essere realizzate esclusivamente da soggetti in possesso di adeguata qualificazione, inoltre, poiché il valore delle relative lavorazioni è superiore al 15% del costo dell’appalto, queste ultime possono essere subappaltate solo nei limiti dettati dalla suddetta disposizione. Pertanto, per le lavorazioni rientranti nella categoria OG11, deve ritenersi ammesso il subappalto, ma nel limite del 30%.
Parere di Precontenzioso n. 49 del 21/03/2012 - rif. PREC 286/11/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
È illegittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico privo della qualificazione richiesta nel bando di gara (OG1, per la classifica II), perché in possesso della OG1 classifica III-bis. Durante il periodo transitorio, coesisteranno due tipologie di attestazioni SOA (quelle rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e quelle rilasciate ai sensi del D. P. R. n. 207/2010), entrambe utilizzabili ai fini della partecipazione alle gare, con la possibilità per le stazioni appaltanti di comprendere se l’attestazione esibita dall’impresa concorrente si riferisca alle categorie di cui al d. P. R. n. 34 o alle categorie di cui al nuovo Regolamento.
Deliberazione n. 12 del 08/02/2012 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituenti sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti. Occorre però che la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Tale ipotesi, che costituisce una deroga all’impossibilità di applicare un principio di assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate, produce una più ampia partecipazione di soggetti alle gare ed è necessario prevederla nel bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara. Come puntualizzato dall’Autorità (Parere n. 116/2007), per quanto attiene all’equiparazione della categoria OG11 alle categorie specializzate corrispondenti per tipologia ed importo, il principio di assorbenza è applicabile esclusivamente alla categoria generale OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, la S.A. può consentire la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11.
Parere di Precontenzioso n. 151 del 14/09/2011 - rif. PREC 111/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
La questione controversa sottoposta all’attenzione dell’Autorità attiene alla legittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente risultato in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente e privo della qualificazione nella categoria indicata dal bando di gara come scorporabile. Ai sensi dell’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006, in virtù del quale, secondo la vigente formulazione, qualora l’incidenza delle suddette lavorazioni sia superiore alla soglia del 15% dell’importo totale dei lavori da affidare, tali lavorazioni possono essere realizzate esclusivamente da soggetti affidatari in possesso di idonea qualificazione oppure possono essere subappaltate da questi ultimi nei limiti dettati dall’art. 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006. Conseguentemente, i concorrenti in fase di gara hanno l’obbligo di dimostrare il possesso delle qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali era previsto il divieto di subappalto e che l’aggiudicatario in fase esecutiva può subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni (cfr. AVCP, Deliberazione n.70 del 6.3.2007).
Parere di Precontenzioso n. 149 del 14/09/2011 - rif. PREC 30/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
La questione controversa sottoposta all’attenzione dell’Autorità attiene alla possibilità o meno per le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 (Edifici civili ed industriali) di concorrere all’affidamento di lavori, quando il bando di gara prevede come categoria prevalente la OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi), categoria di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria. L’Autorità ha già affrontato la questione nella determinazione n. 8 del 7.5.2002 e in virtù della disposizione regolamentare di cui all’articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999 e s. m.ha ritenuto che “ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara”. Conformemente all’indirizzo espresso dall’Autorità si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che “ai sensi dell’art. articolo 74, comma 3, del DPR 554/1999, ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, trattandosi di categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni mentre solo al fine di evitare contestazioni è necessario prevedere tale possibilità nel bando (AVCP, determinazione 8/2002)” (Cons. Stato, Sez. V, 12.7.2010 n. 4481).
Parere di Precontenzioso n. 126 del 07/07/2011 - rif. PREC 05/11/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
La scelta compiuta dalla S.A. di richiedere nel bando il possesso della cat. OG11 invece della cat. OG10, facendo ricorso a un ragionevole criterio di specialità, non può essere considerata arbitraria quando essa si dimostra scelta consapevole operata in considerazione della caratteristica di un appalto avente ad oggetto l’adeguamento di impianti di pubblica illuminazione, per cui, in quanto riguardante anche la manutenzione di impianti tecnologici, tale requisito poteva essere ritenuto sufficiente ad integrare le lavorazioni richieste.
Parere di Precontenzioso n. 107 del 09/06/2011 - rif. PREC 39/11/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Secondo quanto previsto all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, il possesso dell’attestato SOA è condizione ineludibile di ammissione alle gare di evidenza pubblica indette per l’aggiudicazione di appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 Euro, mentre, per la partecipazione agli appalti di valore pari o inferiore a 150.000 Euro, è sufficiente che il concorrente sia in possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 34/2000. Ne consegue, quindi, che anche qualora il bando di gara richieda, come nella specie, la presentazione dell'attestazione rilasciata da una SOA per determinate categorie e classifiche di lavorazioni (che esimerebbe l'amministrazione da ogni ulteriore accertamento circa l'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione), nulla esclude che l'impresa che ne sia priva possa comunque partecipare all'appalto in forza dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, con il conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere direttamente all'accertamento dei requisiti tecnico-organizzativi in tale disposizione specificati.
Parere di Precontenzioso n. 101 del 09/06/2011 - rif. PREC 18/11/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
L’art. 42, comma 1, del D. L’Autorità (determinazione n. 8/02) ha già chiarito che il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è, in effetti, la sommatoria di categorie speciali e sussiste, pertanto, la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale. Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario e purché l’importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire le somme degli importi delle suddette categorie OS28 e OS30. Quindi, secondo quanto affermato in più occasioni da questa Autorità, la regola dell’assorbenza, che non si traduce nella possibilità indiscriminata per le imprese qualificate in OG di partecipare a gare i cui bandi prevedono come categoria prevalente una categoria specializzata OS, richiede che l’importo di classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.
Parere di Precontenzioso n. 82 del 05/05/2011 - rif. PREC 262/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale. Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.
Parere di Precontenzioso n. 74 del 21/04/2011 - rif. PREC 231/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Nel caso in cui l’oggetto dell'appalto sia costituito da lavori “concernenti” un palazzo di interesse storico-artistico, sottoposto come tale alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004, per la loro esecuzione, sulla base delle declaratorie di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 34/2000, non è sufficiente il possesso della qualificazione per la categoria individuata con l'acronimo OG1 (relativa agli edifici civili e industriali) occorrendo, invece, possedere la qualificazione per la categoria contrassegnata dall'acronimo OG2 (riguardante il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). Il possesso della qualificazione per la categoria OG2 è necessario, non già per il solo caso in cui sui beni vincolati si vadano ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse; poiché, invece, è la peculiarità del bene, sul quale si va ad intervenire, a richiedere la speciale qualificazione dell'esecutore indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.
Parere di Precontenzioso n. 217 del 16/12/2010 - rif. PREC 186/09/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
L’errata attribuzione della categoria prevalente costituisce un vulnus al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto, da un lato, limita la partecipazione alla gara proprio a quei soggetti che sono in possesso della qualificazione necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, e, dall’altro, consente che i lavori vengano affidati ad un soggetto privo delle capacità necessarie alla realizzazione dell’opera. Del resto, l’individuazione della categoria prevalente, alla quale appartengono le opere da appaltare, non è rimessa ad una mera discrezionalità della stazione appaltante, dovendo essa essere effettuata dal progettista sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 3 e nell’allegato A) del D.P.R. n. 34/2000.
Parere di Precontenzioso n. 207 del 18/11/2010 - rif. PREC 106/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005, n. 1901; 26 maggio 2003, n. 2857 e TAR Brescia 26 ottobre 2006, n. 1349). Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.
Parere di Precontenzioso n. 203 del 18/11/2010 - rif. PREC 61/10/L d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1.1, 40.1
Non è consentito che, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, una mandante “spenda” una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio dall’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 nell’esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso dei lavori a base d’asta. Questo, perché il criterio di verifica della “misura maggioritaria” non si identifica nel “contributo potenziale” della capogruppo alla copertura del requisito, cioè nella capacità della mandataria di assumere una quota dei lavori appaltati, da valutare sulla scorta delle qualificazioni da essa possedute, bensì occorre valorizzare il principio di corrispondenza sostanziale tra la quota di qualificazione, la quota di partecipazione all'associazione e quella di esecuzione dei lavori, desumibile dal combinato disposto dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 93, comma 4, e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell’art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.. Proprio al fine di assicurare in concreto tale corrispondenza, il requisito del possesso maggioritario in capo alla capogruppo mandataria non può essere riferito solo all’importo complessivo dei lavori, ma anche all’importo di ciascuna delle singole categorie di cui risulta composto l’appalto (in tal senso, si vedano, fra le tante, C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 306 dell’11 aprile 2008; n. 931 del 12 novembre 2008; n. 97 dell’8 marzo 2005; Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2007, n. 832 e 11 dicembre 2007 n. 6363). Peraltro, questa Autorità ha anche avuto modo di precisare che, quando all’A.T.I. partecipano due sole imprese, l’aggettivo maggioritario, che connota la percentuale del possesso dei requisiti da parte della capogruppo, indica che la mandataria deve spendere in quella specifica gara una qualifica superiore al 50 per cento dell’importo dei lavori, perché solo in tal modo essa potrà possedere anche una qualifica superiore a quella del suo unico associato (parere n. 236 del 5 novembre 2008).
Parere di Precontenzioso n. 201 del 18/11/2010 - rif. PREC 146/09/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Ai bandi di gara indetti per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un’opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), OS7 (Finiture di opere generali di natura edile) e OS8 (Finiture di opere generali di natura tecnica) - possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1. Va precisato che tale possibilità è consentita dal fatto che le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall’aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni; inoltre la stessa va consentita perché comporta una più ampia partecipazione di soggetti alle gare. Al fine di evitare contestazioni, è necessario, però che tale possibilità sia prevista dal bando che, come è noto, costituisce la lex specialis della gara (determinazione n. 8/2002).
Parere di Precontenzioso n. 182 del 20/10/2010 - rif. PREC 40/10/L d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 64 - Codici 118.1, 40.1, 64.1
Negli appalti di lavori, qualora determinate lavorazioni siano di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori e appartengano ad una delle categorie c.d. “superspecialistiche” o ad una categoria generale ad esse assimilata, l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente nella misura non inferiore al settanta per cento – come evidenziato da questa Autorità nella determinazione n. 31/2002 e nella precedente determinazione n. 25/2001 – potendo subappaltarle solo nei limiti, stabiliti dalla legge, del trenta per cento dell’importo delle lavorazioni medesime.
Parere di Precontenzioso n. 174 del 20/10/2010 - rif. PREC 120/09/L d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1.1, 40.1
Questa Autorità ha chiarito, con specifico riferimento alle Associazioni Temporanee di Impresa di tipo orizzontale, disciplinate dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, che “ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa è almeno pari al 20% dell’importo complessivo dell’appalto, mentre la partecipazione all’associazione può avvenire anche se la classifica è pari al 10 per cento” (deliberazione n. 75, del 6 marzo 2007), con ciò sottolineando, come appare incontestabile, che il dato contenuto nel regolamento di qualificazione subordina il beneficio dell’incremento al possesso del 20 per cento dell’importo dell’appalto: fattispecie che, ovviamente, non si verifica allorché la mandante partecipi all’A.T.I. in misura inferiore al 20 per cento.
Parere di Precontenzioso n. 157 del 09/09/2010 - rif. PREC 138/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1
La corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire rappresenta il presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero, come affermato più volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di qualità aziendale, è, tuttavia, ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso, infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtù della capacità riconosciuto alla certificazione di attestare la maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare.
Parere di Precontenzioso n. 156 del 09/09/2010 - rif. PREC 137/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1
La corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire rappresenta il presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero, come affermato più volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di qualità aziendale, è, tuttavia, ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso, infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtù della capacità riconosciuta alla certificazione di attestare la maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare.
Parere di Precontenzioso n. 155 del 09/09/2010 - rif. PREC 136/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 75 - Codici 40.1, 75.1
La corrispondenza tra le lavorazioni certificate e le lavorazioni da eseguire che rappresenta il presupposto per avvalersi della riduzione della cauzione. Difatti, se è vero, come affermato più volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di qualità aziendale, è, tuttavia, ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (cfr. TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005). Solo in questo caso, infatti, la certificazione in esame è in grado di “sostituire” in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della Stazione Appaltante in virtù della capacità riconosciuto alla certificazione di attestare la maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell'impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare.
Parere di Precontenzioso n. 145 del 22/07/2010 - rif. PREC 124/10/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
In virtù di quanto disposto all’art. 40, co. 4, lett. f del Codice dei contratti e dall’art. 15 bis del D.P.R. 34/2000 la durata di efficacia dell’attestazione SOA è complessivamente di cinque anni, purché prima dello scadere del terzo anno dalla data del rilascio dell’attestazione (almeno 60 giorni), l’impresa si sottoponga a verifica e questa dia esito positivo. Solo in questo caso, infatti, gli effetti della verifica, decorrono dalla data di scadenza del triennio e, quindi, l’impresa rimane in possesso della qualificazione senza soluzione di continuità (cfr. parere n. 99 del 8 ottobre 2009). Invece, ove la verifica sia compiuta dopo il predetto triennio, benché abbia esito positivo, i suoi effetti decorrono dalla ricezione della comunicazione sul relativo esito, che l’impresa interessata ha ottenuto. Ciò significa che, decorso inutiliter il termine della verifica triennale, l’attestazione originaria non è più efficace, e, il concorrente resta privo del requisito di qualificazione fino al rilascio di una nuova attestazione. Conseguentemente l’impresa medesima non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo (cfr. AVCP Determinazione n. 6 del 21 aprile 2004, parere n. 227 del 9 ottobre 2008).
Parere di Precontenzioso n. 92 del 13/05/2010 - rif. PREC 178/09/S d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
In una procedura per l’affidamento di un servizio di pulizia, è conforme alla normativa di settore e non realizza una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta la previsione del bando di gara che attribuisca un determinato punteggio al piano di addestramento del personale.
Parere di Precontenzioso n. 71 del 15/04/2010 - rif. PREC 144/09/S d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Costituisce principio consolidato quello per cui la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto. L'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara vanno, dunque, valutate con riguardo all'oggetto dell'appalto ed alle sue specifiche peculiarità, per cui la richiesta di un determinato requisito va correlata al concreto interesse dell’amministrazione a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento.
Deliberazione n. 10 del 25/02/2010 - rif. VISF/GE/09/44355 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
Il bando di gara non può operare un’illegittima commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. La distinzione, come richiamato dall’Autorità nella Determina 4/2009, è stata recentemente confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I., 24 gennaio 2008, causa C – 532/06 e, nell'ordinamento interno, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie, del 1 marzo 2007, “Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio”.
Deliberazione n. 95 del 22/10/2009 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
Nell'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta, qualora si ricorra al sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione non può operare una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, che contrasta, peraltro, con la normativa comunitaria e con la normativa nazionale di riferimento. In una procedura per l’affidamento di un servizio di cure domiciliari assistenziali, il criterio della pregressa esperienza sul territorio ai fini dell'attribuzione del punteggio, pur rappresentando un indice della capacità dell'operatore di prestare il servizio, non può essere considerato quale modalità di svolgimento del servizio e, quindi, non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.
Deliberazione n. 83 del 07/10/2009 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
Nell'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta, qualora si ricorra al sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione non può operare una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, che contrasta, peraltro, con la normativa comunitaria e con la normativa nazionale di riferimento. Elementi che, come la capacità finanziaria e la certificazione di qualità, riguardando la capacità dell'operatore di eseguire il servizio oggetto dell'appalto, possono essere richiesti esclusivamente ai fini della selezione dei concorrenti, e non successivamente come criterio per valutare l'offerta.
Parere di Precontenzioso n. 86 del 10/09/2009 - rif. PREC 63/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
In forza di quanto disposto dall’art. 1, commi 3 e 4 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dalla normativa devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.
Deliberazione n. 48 del 21/05/2009 d.lgs 163/06 Articoli 3, 40 - Codici 3.1, 40.1
Quando le prestazioni oggetto del contratto consistono in una attività di manutenzione che si caratterizza non già per essere un prestazione continuativa e positiva di fare da effettuarsi con l’assiduo e periodico intervento di personale specializzato, strumentale con l’attività di controllo dell’efficienza dell’opera o degli impianti tecnologici in essa presenti, bensì per l’esecuzione di una serie di interventi, non inconsistenti sul piano funzionale e strutturale, nonché rilevanti sotto l’aspetto economico, previamente e puntualmente individuati dalla stazione appaltante, laddove questi interventi incidano sulla realtà fisica dell’opera, modificandola, ne deriva che l’appalto debba essere qualificato come appalto di lavori e non appalto di servizi. In tal caso le imprese partecipanti debbono possedere idonea qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Deliberazione n. 44 del 07/05/2009 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
La costituzione di un elenco di imprese artigiane, ai fini del riconoscimento di un marchio di “qualità artigiana”, da utilizzare nell’ambito di procedure per l’affidamento di lavori pubblici ai fini della dimostrazione del possesso di specifiche competenze ed esperienze nel settore dell’edilizia, non è compatibile con il vigente sistema di qualificazione, così come sancito dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La formazione di un simile elenco può esplicare i suoi effetti solo nell'ambito dei rapporti tra privati.
Parere di Precontenzioso n. 30 del 26/02/2009 - rif. PREC380/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
In materia di cessione d’azienda, affinché si possa correttamente parlare di trasferimento di azienda o di un suo ramo è necessario che il relativo contratto di cessione sia redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze che i contraenti abbiano effettivamente proceduto ad un trasferimento di azienda o di un ramo di essa, circostanza che sussiste se il cedente ha trasferito in toto la propria organizzazione o una sotto-organizzazione e non singole sue parti e se, per effetto di tale trasferimento, ne sia rimasto privo (cfr. determinazione 05 giugno 2002, n. 11).
Deliberazione n. 2 del 15/01/2009 d.lgs 163/06 Articoli 14, 40, 56 - Codici 14.1, 40.1, 56.1
L’appalto che prevede esclusivamente la realizzazione di “Isole Ecologiche Interrate”, e non anche un più ampio intervento di riqualificazione urbana, va classificato come appalto di forniture avente ad oggetto forniture di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e installazione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale classificazione permane anche qualora, per particolari situazioni tecniche, la quota percentuale dei lavori dovesse superare il cinquanta percento dell’importo totale, dato il carattere chiaramente accessorio dei lavori stessi (art. 14, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). I lavori accessori necessari per la realizzazione del cavo e della vasca di contenimento devono essere classificati come OG1. Non sussistono i presupposti per il ricorso ad una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art.57, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/06, in quanto, sebbene le imprese operanti in tale settore siano ancora poche e spesso titolari di diritti di esclusiva sembra possibile definire l’oggetto del contratto in termini di prestazioni o requisiti funzionali, facendo applicazione del principio di equivalenza, senza dover esclusivamente far riferimento a prodotti coperti da diritti di esclusiva.
Parere di Precontenzioso n. 264 del 17/12/2008 - rif. PROT316/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dell’articolo 1, comma 3 e 4 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Parere di Precontenzioso n. 254 del 10/12/2008 - rif. PREC260/08/S d.lgs 163/06 Articoli 40, 49 - Codici 40.1, 49.1
Secondo quanto espressamente disposto dalla normativa, l’avvalimento è stato previsto limitatamente ai casi di ricorso ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero della attestazione della certificazione SOA. Nulla è stato disposto, dunque, dal legislatore in merito alla possibilità di avvalersi da parte di un operatore economico dei requisiti soggettivi, tra i quali rientrano anche le certificazioni di qualità. Quest’ultime, infatti, sono volte ad assicurare che l’impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertato da un organismo qualificato. Per quanto riguarda i raggruppamenti, è stato ritenuto che il requisito soggettivo deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili.
Parere di Precontenzioso n. 238 del 05/11/2008 - rif. PREC324/08/L d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1
I concorrenti, in fase di gara, hanno l’obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le quali era previsto il divieto di subappalto e l’aggiudicatario, in fase esecutiva, può subappaltare, a soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni, fino al 30% dei loro singoli importi, le lavorazioni delle categorie scorporabili non subappaltabili (cfr. determinazioni 25/2001 e 31/2002).
Parere di Precontenzioso n. 220 del 25/09/2008 - rif. PREC205/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
L’obbligo di possedere la certificazione di qualità sussiste soltanto quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00. Si deve ritenere che la S.A. non possa richiedere, quale requisito di ammissione alla gara, il possesso della qualità aziendale ad imprese che vi partecipano con una classifica di qualificazione inferiore alla III. (cfr. determinazione n. 29/2002).
Parere di Precontenzioso n. 219 del 25/09/2008 - rif. PREC262/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 150.000, nonché a garantire la stazione appaltante in ordine all’affidabilità dell’impresa certificata.
Parere di Precontenzioso n. 206 del 31/07/2008 - rif. PREC258/08/L d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1
Per quanto attiene alla qualificazione delle associazioni di tipo misto, l’importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell’importo e le altre per almeno il 10 per cento, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria scorporabile (cfr. determinazione 25/2001).
Parere di Precontenzioso n. 206 del 31/07/2008 - rif. PREC258/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 55 - Codici 40.1, 55.2
La fase di prequalificazione, connotata da reciproca collaborazione fra stazione appaltante e concorrenti, deve comunque rispondere alla funzione di riscontrare l’effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando, con la conseguenza che la mancanza di uno o più di questi preclude l’accoglimento della richiesta di invito, né è possibile verificarne la ricorrenza nella successiva fase concorsuale di presentazione dell’offerta. In particolare, per quanto attiene agli appalti di lavori, è necessario che le imprese che hanno presentato richiesta di invito dimostrino il possesso della prescritta qualificazione.
Parere di Precontenzioso n. 192 del 10/07/2008 - rif. PREC233/08/L d.lgs 163/06 Articoli 34, 38, 40 - Codici 34.3, 38.1, 40.1
Premesso che i consorzi tra imprese artigiane dimostrano la propria capacità tecnica mediante la qualificazione dell’intero consorzio, le imprese consorziate (singolarmente considerate) chiamate ad eseguire lavori, devono essere in possesso dei requisiti moralità generale e non anche della capacità tecnica.
Parere di Precontenzioso n. 114 del 17/04/2008 - rif. PREC17/08/L d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
È conforme alla normativa di settore la clausola del bando di gara che richieda che i requisiti di qualificazione siano posseduti dai partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara.
Parere di Precontenzioso n. 103 del 09/04/2008 - rif. PREC105/08/L d.lgs 163/06 Articoli 121, 2, 4, 40 - Codici 121.1, 2.1, 4.1, 40.1
Anche in riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione ai quali si impone comunque l’applicazione dei principi di parità di trattamento e tutela della concorrenza sanciti dal Trattato CE, il pubblico funzionario e le stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni di diritto interno in contrasto con i principi comunitari, quali per esempio quelle contenute in una legge regionale che neghino o limitino il ricorso all’avvalimento.
Parere di Precontenzioso n. 92 del 20/03/2008 - rif. PREC434/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
Con riferimento al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non è conforme ai principi comunitari, che postulano una netta separazione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e gli elementi oggettivi dell’offerta proposta, il bando di gara che, ai fini dell’aggiudicazione, preveda la valutazione non di elementi rigorosamente oggettivi riferiti all’offerta, ma di elementi “soggettivi” riferiti ai proponenti, dovendosi evitare una commistione tra le due fasi: quella della selezione dei partecipanti alla gara e quella della valutazione delle offerte.
Parere di Precontenzioso n. 83 del 20/03/2008 - rif. PREC480/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
I criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.
Parere di Precontenzioso n. 67 del 06/03/2008 - rif. PREC9/08/L d.lgs 163/06 Articoli 121, 2, 4, 40 - Codici 121.1, 2.1, 4.1, 40.1
Anche in riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in relazione ai quali si impone comunque l’applicazione dei principi di parità di trattamento e tutela della concorrenza sanciti dal Trattato CE, il pubblico funzionario e le stazioni appaltanti disapplicano le disposizioni di diritto interno in contrasto con i principi comunitari, quali per esempio quelle contenute in una legge regionale che neghino o limitino il ricorso all’avvalimento.
Deliberazione n. 4 del 23/01/2008 d.lgs 163/06 Articoli 40, 68 - Codici 40.1, 68.1
Non è conforme alla disciplina in materia di contratti pubblici, la clausola del bando di gara che impone ai concorrenti il possesso o la disponibilità di attrezzature aventi predeterminate e dettagliate caratteristiche, quale requisito ulteriore rispetto all’attestato di qualificazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2000, n. 34. La possibilità di richiedere ai concorrenti, in aggiunta al requisito della qualificazione, la disponibilità di determinate attrezzature, costituisce un’ipotesi eccezionale che deve essere connotata da ragionevolezza e proporzionalità, eventualmente legata a particolari caratteristiche del lavoro da svolgere, fermo restando che, in ossequio ai principi desumibili dall’art. 16 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, non possono essere elencate nel dettaglio le caratteristiche delle attrezzature richieste.
Parere di Precontenzioso n. 157 del 20/12/2007 - rif. PREC303/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione delle imprese di recente costituzione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, bisogna considerare gli anni di effettiva esistenza dell’ impresa. Pur se limitatamente agli anni di effettiva esistenza, i requisiti di partecipazione previsti dal bando devono essere comunque dimostrati dall’ impresa neo costituita; pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività.
Parere di Precontenzioso n. 145 del 13/12/2007 - rif. PREC298/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 64 - Codici 118.1, 40.1, 64.1
L’indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente l’elenco delle lavorazioni che esso può eseguire direttamente, ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione (quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26, OS32, OS34) e quelle che, invece, può seguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione. Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. L’Autorità ha, peraltro, precisato che le categorie altamente specializzate sono tali per indicazione normativa e non è riconosciuta alcuna facoltà alla stazione appaltante ovvero al progettista di effettuare valutazioni discrezionali al riguardo (cfr. determinazione 25/2001).
Parere di Precontenzioso n. 141 del 13/12/2007 - rif. PREC334/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
L’attribuzione di punteggio in ragione del possesso della certificazione ISO, non tiene in conto che quest’ultima, riguardando la capacità dell’operatore di eseguire il servizio oggetto dell’appalto, può essere richiesta esclusivamente ai fini della selezione dei concorrenti, e non successivamente come criterio per valutare l’offerta. Pertanto, il bando che confonda i requisiti di partecipazione con un criterio di valutazione dell’offerta non risulta essere conforme alla normativa di settore
Parere di Precontenzioso n. 139 del 13/12/2007 - rif. PREC506/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Il bando di gara deve indicare non soltanto l’importo complessivo dell’intervento nonché la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l’intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente, soltanto però se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10% dell’importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000. Si intende per lavoro autonomo un lavoro che, indipendentemente dalla categoria che identifica l’intervento dal punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare la sua funzione.
Parere di Precontenzioso n. 137 del 13/12/2007 - rif. PREC296/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 64 - Codici 118.1, 40.1, 64.1
L’indicazione sulla non obbligatorietà o sulla obbligatorietà della qualificazione serve a fornire al concorrente l’elenco delle lavorazioni che esso può eseguire direttamente ancorché non sia in possesso della corrispondente qualificazione (quelle a qualificazione non obbligatoria: le categorie OS1, OS6, OS7, OS8, OS23, OS26, OS32, OS34) e quelle che, invece, può seguire soltanto se in possesso della corrispondente qualificazione. Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto. L’Autorità ha, peraltro, precisato che le categorie altamente specializzate sono tali per indicazione normativa e non è riconosciuta alcuna facoltà alla stazione appaltante ovvero al progettista di effettuare valutazioni discrezionali al riguardo (cfr. determinazione 25/2001).
Parere di Precontenzioso n. 124 del 22/11/2007 - rif. PREC454/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
Per quanto attiene al permanere della validità dell’attestazione SOA per tutta la durata del procedimento di gara, si rappresenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto. Peraltro, non si può attribuire alla verifica triennale un mero valore ricognitivo, in quanto la società di attestazione deve effettuare una attività istruttoria tesa ad accertare il permanere in capo al richiedente dei requisiti di qualificazione, avente efficacia costitutiva.
Parere di Precontenzioso n. 122 del 22/11/2007 - rif. PREC397/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Il principio dell’assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali, pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario (cfr. determinazione n.8/2002).
Parere di Precontenzioso n. 121 del 22/11/2007 - rif. PREC396/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 64 - Codici 118.1, 40.1, 64.1
Alle categorie a qualificazione obbligatoria, anche se di importo superiore al 15 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, non comprese nell’elenco delle categorie altamente specializzate, qualora siano indicate nel bando di gara come categorie scorporabili, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 109/1994 e s.m., mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso non potrebbe né eseguire direttamente le lavorazioni, né essere autorizzato a subappaltarle.
Parere di Precontenzioso n. 118 del 22/11/2007 - rif. PREC223/07 d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1.1, 40.1
Se in una associazione orizzontale la somma delle classifiche possedute dalle imprese copre l'importo dei lavori della categoria prevalente, il raggruppamento è qualificato, ma è altresì necessario che la mandataria, sulla base della classifica posseduta nella categoria richiesta dal bando, rispetto all'importo dell'appalto, copra una percentuale di lavori pari almeno al 40 %, mentre le mandanti almeno pari al 10%. L’incremento premiale di un quinto della classifica è applicabile alle mandanti, soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell’importo complessivo dell’appalto ed alla mandataria, soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell’importo complessivo dell’appalto.
Parere di Precontenzioso n. 116 del 22/11/2007 - rif. PREC212/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Per quanto attiene all’equiparazione della categoria OG11 alle categorie specializzate corrispondenti per tipologia ed importo, il principio di assorbenza è applicabile esclusivamente alla categoria generale OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30, la S.A. può consentire la partecipazione anche alle imprese qualificate in categoria OG11. Nel caso in cui la qualificazione richiesta sia la OG11, questa non può essere dimostrata mediante la qualificazione nelle singole categorie di opere specializzate.
Parere di Precontenzioso n. 105 del 15/11/2007 - rif. PREC490/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 53, 91 - Codici 40.1, 53.1.2, 91.1.1
Nell’appalto integrato, i requisiti richiesti al progettista (e quindi all’impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono quelli previsti dalla normativa in materia di gare di progettazione che non può che essere posta in relazione al titolo IV del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora l’importo della progettazione esecutiva previsto nel bando di gara sia pari o inferiore a euro 100.000 – stante che la normativa in materia di gare di progettazione non prevede per tale caso specifici requisiti – l’operatore in possesso di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione o l’associazione di una impresa in possesso di qualificazione di sola costruzione, hanno entrambi requisiti sufficienti per partecipare alla gara.
Parere di Precontenzioso n. 88 del 08/11/2007 - rif. PREC432/07 d.lgs 163/06 Articoli 116, 40 - Codici 116.1, 40.1
Il requisito della qualificazione, risultante dall’attestazione SOA, deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l'impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell'appalto, anche nel caso di affitto di ramo d’azienda. Quest’ultimo comporta, infatti, il trasferimento degli eventuali contratti stipulati con riferimento all’attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa cedente: ciò significa che in capo all'impresa cedente, al momento del conferimento del ramo d’azienda, devono permanere i requisiti di partecipazione posseduti alla data della partecipazione alla gara d'appalto.
Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/11/2007 - rif. PREC417/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1
Il divieto di subappalto per le lavorazioni appartenenti alle categorie generali, di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, opera solo quando sia previsto espressamente dal bando di gara (cfr. determinazioni 25/2001 e 31/2001).
Parere di Precontenzioso n. 104 del 08/11/2007 - rif. PREC417/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1
Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l’autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.
Parere di Precontenzioso n. 103 del 08/11/2007 - rif. Prec359/07 d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1.1, 40.1
Negli appalti di lavori, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è ammissibile la partecipazione di una associazione temporanea di tipo orizzontale costituita alternativamente: da una mandataria e da mandanti in possesso di qualificazione per la categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari al 40% ed al 10% dell’importo complessivo dell’intervento; da una mandataria e da mandanti in possesso di qualificazione nella categoria prevalente ed in tutte o alcune delle categorie scorporabili rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10% dell’importo della categoria prevalente, oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l’associazione orizzontale non è specificamente qualificata, nonché dei singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l’associazione è specificamente qualificata (cfr. determinazione 25/2001).
Parere di Precontenzioso n. 103 del 08/11/2007 - rif. Prec359/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Nel caso di bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6, OS7 e OS8 - possono partecipare (purché espressamente previsto nel bando di gara), oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, poiché le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni.
Parere di Precontenzioso n. 53 del 17/10/2007 - rif. PREC340/07 d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1
Per quanto riguarda la qualificazione delle associazioni temporanee di tipo misto, la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40 per cento dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume l’esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 10 per cento dell’importo cui deve far fronte l’intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell’intero importo della categoria prevalente. Inoltre, la mandante che assume lavori nella categoria scorporabile deve possedere la qualificazione con riferimento a detta categoria. L'incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, infine, è applicabile alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell'importo della categoria prevalente (in relazione alla quale è stata costituita la sub associazione orizzontale).
Parere di Precontenzioso n. 53 del 17/10/2007 - rif. PREC340/07 d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1
Ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, se l’associazione possiede i requisiti prescritti per la partecipazione all’appalto, può associare altra impresa, qualificata anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da quest’ultima non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni dalla stessa possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che assumerà.
Parere di Precontenzioso n. 44 del 17/10/2007 - rif. PREC256/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40 - Codici 118.1, 40.1
Le categorie a qualificazione non obbligatoria, oltre al fatto che possono essere eseguite dall’aggiudicatario ancorché privo di qualificazione, sono sempre subappaltabili e scorporabili, pur se di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto. In caso di subappalto va, però, tenuto presente che esso può essere effettuato soltanto nei riguardi di soggetti in possesso della corrispondente qualificazione. Va, inoltre, ricordato che il concorrente qualora, per proprie scelte imprenditoriali, volesse comunque subappaltare tali lavorazioni o volesse in sede esecutiva essere in condizione di subappaltarle, deve farne oggetto di specifica precisazione nella dichiarazione sostitutiva allegata alla offerta o alla domanda di partecipazione, in quanto il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione e l’autorizzazione è condizionata da una specifica richiesta effettuata in sede di gara.
Parere di Precontenzioso n. 60 del 04/10/2007 - rif. PREC388/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, in considerazione del combinato disposto dei comma 3 e 4, art. 1 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Parere di Precontenzioso n. 58 del 04/10/2007 - rif. PREC236/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 83 - Codici 40.1, 83.1
La Stazione appaltante, nell’individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta. Il possesso della certificazione UNI EN ISO riguarda la capacità dell’operatore di eseguire il servizio oggetto dell’appalto, e può essere richiesta esclusivamente ai fini della selezione dei concorrenti, e non successivamente come criterio per valutare l’offerta.
Parere di Precontenzioso n. 25 del 03/10/2007 - rif. PREC206/07 d.lgs 163/06 Articoli 37, 40 - Codici 37.1, 40.1
L’incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, è applicabile alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell’importo complessivo dell’appalto ed alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell’importo complessivo dell’appalto.
Parere di Precontenzioso n. 15 del 27/09/2007 - rif. PREC182/07 d.lgs 163/06 Articoli 118, 40, 64 - Codici 118.1, 40.1, 64.1
Qualora nell’appalto siano presenti lavorazioni di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria – quali la OS32- sono subappaltabili e/o scorporabili, nonché eseguibili dall’aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni.
Parere di Precontenzioso n. 15 del 27/09/2007 - rif. PREC182/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
L’individuazione di determinate lavorazioni quali “autonomi lavori”, è finalizzata al rispetto dell’articolo 73, commi 2 e 3, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che prevede l’obbligo di indicare nel bando di gara le lavorazioni a se stanti, qualora di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’intervento e comunque di importo superiore a 150.000 euro. Ne discende che non è possibile chiedere la qualificazione specialistica per eseguire lavori di non rilevante importo, anche se ricompresi nel predetto 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, tanto più quando la categoria specializzata è a qualificazione non obbligatoria.
Parere di Precontenzioso n. 3 del 20/09/2007 - rif. PREC180/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Le pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria specializzata OS24, mentre le pavimentazioni sportive di qualsiasi tipo e materiale (ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi al coperto ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata OS6, stante la prevalenza della lavorazione di finitura di opera generale (cfr. determinazione 29/2002).
Deliberazione n. 241 del 12/07/2007 - rif. PREC150/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 43 - Codici 40.1, 43.1
Ove non diversamente specificato, la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema di qualità si riferiscono a tutte le categorie oggetto di attestazione, dunque il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato qualora il relativo certificato sia stato rilasciato da un organismo accreditato SINCERT per il settore EA 28 (Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi).
Deliberazione n. 237 del 12/07/2007 - rif. PREC145 - 146/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
Nel caso in cui il bando di gara richieda di indicare il medico competente, con la specificazione dei dati identificativi del soggetto e degli estremi dell’atto di nomina, è legittima l’esclusione per documentazione incompleta di un concorrente, che ha indicato i prescritti estremi in relazione ad un soggetto che, al momento della partecipazione alla gara, non rivestiva più la carica richiesta a pena di esclusione dalla disciplina di gara. Né la nomina di un secondo soggetto in un momento successivo – che si configura quale integrazione ex post con conseguente violazione del principio di par condicio - può essere considerata integrazione documentale.
Deliberazione n. 236 del 12/07/2007 - rif. PREC143/07 d.lgs 163/06 Articoli 28, 40 - Codici 28.1, 40.1
La richiesta del possesso di requisiti sproporzionati rispetto alla tipologia e al valore dell’appalto, in quanto discriminante, comporta una indebita restrizione della concorrenza. In tal senso, se l’importo posto a base d’asta è sotto soglia, risulta impropria la richiesta - nel bando di gara - di requisiti propri di una procedura sopra soglia, sulla base della infondata considerazione della stazione appaltante secondo cui l’importo può essere considerato “prossimo” alla soglia.
Deliberazione n. 234 del 12/07/2007 - rif. PREC137/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
Il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, in caso l’impresa risulti aggiudicataria, per tutta la durata dell’appalto. Pertanto, nel caso in cui la S.A. aggiudichi l’appalto in via provvisoria ad una impresa in possesso di attestazione SOA scaduta, dunque priva della prova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria indispensabili per la partecipazione alla gara e per l’affidamento dei lavori pubblici, non ricorrono le condizioni per poter stipulare il contratto di appalto.
Deliberazione n. 106 del 04/04/2007 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara più rigorosi ed anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Unico limite a detta discrezionalità si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza (Cons. Stato n. 7460/2006, n. 7081/2005, n. 6967/2004). Il compito di individuare i criteri valutativi ai fini dell'aggiudicazione di una gara d'appalto rientra nell'ampia sfera di discrezionalità propria della stazione appaltante che, però, non può, per asserite difficoltà legate alla peculiare natura dell'appalto oggetto di gara, avvalersi di criteri discretivi non consentiti -in quanto contrastanti con la disciplina nazionale e comunitaria - e in grado di ingenerare illegittime distorsioni della concorrenza e inammissibili violazioni della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato n. 1446/2006).
Deliberazione n. 85 del 29/03/2007 - rif. PREC54/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
La determinazione n. 21/2001 specifica che la data di scadenza della certificazione di qualità risulta: o dalla indicazione esplicita della data di scadenza, o con la dizione “la validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (sei mesi o un anno) e al riesame completo con periodicità triennale”. In tal caso la scadenza è implicitamente stabilita in tre anni, decorrenti dalla data di emissione. Un certificato di qualità scaduto è da considerarsi tamquam non esset e pertanto non è consentito all’amministrazione richiedere una integrazione documentale.
Deliberazione n. 55 del 22/02/2007 - rif. PREC32/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
Il requisito dell’obbligo del possesso della qualità è da ritenersi connesso non all’importo dell’appalto bensì alla classifica della qualificazione, atteso che le attestazioni costituiscono condizione necessaria e sufficiente per eseguire i lavori fino a un certo importo. Quindi la verifica sul possesso del requisito della qualità deve essere fatta solo quando l’importo dei lavori che il concorrente intende assumere integri una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio.
Deliberazione n. 52 del 22/02/2007 - rif. PREC23/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 73 - Codici 40.1, 73.1
La certificazione di qualità è ritenuta dalla giurisprudenza un certificato di conformità CE e pertanto va fatto rientrare nella categoria dei documenti esclusi dalla autocertificazione. Inoltre, nel caso di atto rilasciato da soggetti privati, quali gli organismi di certificazione, l’interessato non ha la facoltà di avvalersi delle modalità alternative alla autenticazione di copie prevista dagli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Deliberazione n. 50 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 14, 40 - Codici 14.1, 40.1
Nel caso di appalto misto di fornitura, lavori e servizi, la prestazione più rilevante connota oggettivamente l’appalto, attribuendo carattere accessorio alle altre prestazioni che presentano, rispetto alla prima, rilievo non solo economico inferiore. Il caso di un contratto misto con la finalità prevalente della gestione del servizio pubblico rispetto alla realizzazione delle opere, comporta la necessità di applicare in via principale la disciplina contenuta nel D.Lgs. 157/95. La legge 109/94 prevede all’ultimo comma dell’art. 11 che “nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorchè accessori e di rilievo economico inferiore al 50%, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo”.
Deliberazione n. 44 del 20/02/2007 - rif. PREC30/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3
L’art. 28 del D.P.R. 34/2000 è da interpretare nel senso che le imprese prive di attestazione SOA hanno il diritto di partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, in quanto per i lavori di tale importo non è richiesta alcuna qualificazione obbligatoria. E’ in contrasto con la citata disposizione, nonché con i principi comunitari di libera concorrenza e massima partecipazione, un bando di gara per lavori al di sotto della soglia di 150.000 euro che riservi la partecipazione ad imprese in possesso di attestazione SOA.
Deliberazione n. 21 del 24/01/2007 - rif. PREC10/07 d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1
La certificazione di qualità richiesta ai fini della partecipazione ad una gara di appalto deve essere in corso di validità al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Deliberazione n. 20 del 24/01/2007 - rif. PREC8/07 d.lgs 163/06 Articoli 40, 64 - Codici 40.1, 64.1
Appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare (Cons. Stato n. 37/2007). Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza (Cons. Stato n. 7460/2006; Cons. Stato n. 7081/2005; Cons. Stato n. 6967/2004). A tal fine la ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto.