Nonostante l’avvenuta abrogazione dell’istituto del contratto aperto di manutenzione ad opera del d. P .R. n. 207/2010, in conseguenza della presenza nel Codice dei contratti pubblici di analoga previsione dell’accordo quadro con un solo operatore economico è, tuttavia, consentito all’autonomia negoziale accostare i due istituti, fissando nell’accordo quadro le clausole che connotano il contratto aperto di manutenzione, fermi restando i limiti di compatibilità con la vigente disciplina di settore.
Anche se l’art. 3 comma 13 del codice dei contratti definisce l’accordo quadro come “un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo é quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.”, lasciando intendere che, in via generale, solo la definizione dei prezzi e non anche delle quantità è lo scopo della procedura, è anche vero che si è fatto riferimento alla modalità prevista dall’art. 59 comma 4 ovvero all’accordo quadro in cui tutte le condizioni sono fissate già in partenza e che pertanto, non vi è necessità, come negli accordi quadro incompleti (art. 59 comma 8), di riaprire il confronto competitivo nell’ambito del quale sia anche ricompresa la puntuale definizione delle quantità. In sostanza appare implicita nella scelta dell’accordo quadro a condizioni complete la volontà dell’amministrazione aggiudicatrice di definire ex ante tutti gli aspetti contrattuali e quindi anche quelli legati ai quantitativi oggetto dell’accordo stesso.
In caso di accordo quadro, tale tipologia contrattuale rientra nel novero dei contratti aperti e, ai fini della relativa stipulazione,è necessario che siano definiti i prezzi unitari da porre a base dell'affidamento. Sempre con riguardo alla medesima problematica, si deve censurare il comportamento di una stazione appaltante che ha omesso di definire, lotto per lotto, i valori da porre a base d’asta. Si osserva, inoltre, come un’attenta e puntuale analisi dei prezzi di mercato e di quelli praticati presso altre amministrazioni per gli stessi prodotti debba essere svolta preliminarmente alla procedura di affidamento, in fase di predisposizione della documentazione di gara, e non in una fase successiva, proprio per arrivare ad una corretta ed adeguata stima del prezzo base.
L’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, contemplante l’accordo quadro da affidare ad un solo operatore economico in cui le condizioni contrattuali siano già tutte fissate, prevede che la competizione si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell’accordo quadro e che non vi è necessità di una successiva riapertura del confronto concorrenziale come richiesto, invece, nel caso del c.d. “accordo quadro incompleto” in cui non tutte le condizioni sono fissate in partenza (art. 57, comma 8, del Codice). In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice deve definire ex ante tutti gli aspetti contrattuali e quindi anche quelli legati ai quantitativi oggetto dell’accordo stesso.
Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti e, ai fini della relativa stipulazione, è necessario che siano stabiliti i prezzi unitari da porre a base dell’affidamento e la descrizione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. Nel caso di accordo quadro con un solo operatore - dove già nell’appalto di individuazione del contraente si affidano le prestazioni previste, senza necessità di avviare un confronto competitivo, alle condizioni individuate dal bando - le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendosi considerare tale accordo un contenitore nel quale far convergere le necessità di volta in volta rinvenute dall’Amministrazione.