L’adozione di una procedura di affidamento in via d’urgenza, con conseguente riduzione dei termini ex art. 70 D.Lgs n. 163/06, risulta essere in contraddizione con una successiva proroga dei termini di ricezione delle offerte che evidenzi come l’urgenza non sarebbe stata tale se solo la stazione appaltante si fosse dotata di un’adeguata programmazione.
Nel caso di appalto di lavori di importo sotto soglia e inferiore a cinquecentomila euro – salvo oggettiva complessità della prestazione oggetto del contratto (elemento che va allegato oltre che dimostrato) - la pubblicazione del bando per ventotto giorni è conforme alla normativa di settore e garantisce la partecipazione alla procedura di gara a tutti gli operatori economici interessati.
Nell’ambito della fissazione del termine di ricezione della domanda di partecipazione e dell’offerta conseguente alla rettifica del bando devono essere assicurati gli interessi dell’offerente alla corretta e tempestiva formulazione dell’offerta conseguente alla modifica sostanziale della prestazione richiesta, con quelli propri dell’amministrazione e dei partecipanti alla gara. Nel quadro di siffatto bilanciamento di interessi, deve essere verificato se la rettifica che la stazione appaltante intende apportare sia o meno sostanziale . La suddetta rettifica, peraltro, deve essere divulgata mediante forme di pubblicità non diverse da quelle richieste per l’indizione della procedura concorsuale.
Deliberazione n. 9 del 12/02/2009
d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.1
Non è giustificato il ricorso alla procedura ristretta accelerata di cui all’art. 70, co. 11, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sostenendo di non aver potuto rispettare i termini di legge per l’espletamento di una procedura ordinaria prima della scadenza dei contratti assicurativi in essere, in quanto la S.A. era perfettamente a conoscenza, fin dal momento del precedente affidamento della durata di tre anni, della data di scadenza dei contratti.
Qualora la Commissione di gara riscontri nella documentazione del concorrente elementi di scarsa chiarezza ingeneranti eventuali dubbi sulla realizzazione delle opere oggetto della gara è tenuta a chiedere gli opportuni chiarimenti.
In forza del principio del favor partecipationis e nell’interesse dell’amministrazione all’effettuazione di un confronto fra il maggior numero possibile di imprese, nel caso in cui nella documentazione contenuta nell’offerta di una impresa si rinvengano dichiarazioni tra loro contrastanti, la stazione appaltante è tenuta a procedere a chiedere chiarimenti prima di effettuare l’esclusione.