Massime classificate per il nodo "Prezzo più basso"

Parere di Precontenzioso n. 9 del 13/02/2013 - rif. PREC 246/12/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 82, 83 - Codici 2.1, 82.1, 83.1
La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto (tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso), e la scelta dei criteri più adeguati (tra quelli esemplificativamente indicati dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante,e sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne nel caso in cui, in relazione alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da travisamento di fatto.
Parere di Precontenzioso n. 3 del 06/02/2013 - rif. PREC 194/12/L d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
Ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del d. P.R. n. 207/2010 (che riproduce il previgente art. 90, comma 2, del d.P.R. n. 554/ 1999), “il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”. La lettura della norma porta a concludere che con essa si è stabilito un criterio di chiusura, volto a dare prevalenza, in tutti i casi di discordanza fra i dati indicati in calce al modulo di offerta (riferiti sia al prezzo sia alla percentuale di ribasso), al ribasso percentuale indicato in lettere in modo tale da precludere alla Commissione di gara ogni intervento correttivo sull’offerta, ai fini dell’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2003 n. 4145). Pertanto,in applicazione della regola sancita dal menzionato art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Parere di Precontenzioso n. 185 del 07/11/2012 - rif. PREC 180/12/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 82, 86 - Codici 122.1, 82.1, 86.1
Per gli appalti di lavori pubblici sotto soglia, da aggiudicarsi con procedura negoziata al prezzo più basso, trova applicazione, in via eterointegrata, l’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e pertanto, essendo le offerte ammesse inferiori a 10, la stazione appaltante non può applicare l'esclusione automatica, ma il procedimento di verifica di cui all’art. 86 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.
Parere di Precontenzioso n. 162 del 10/10/2012 - rif. PREC 126/12/F d.lgs 163/06 Articoli 68, 82 - Codici 68.1, 82.1
E’ illegittima la disciplina di gara relativa alla fornitura di ricambi per autobus, nella parte in cui imponga ai concorrenti di formulare il ribasso percentuale sui listini di un determinato produttore in vigore al momento dell’ordine di acquisto, e laddove, inoltre, imponga soltanto ai fornitori di ricambi non originali la stipula di una polizza assicurativa supplementare, di massimale alquanto elevato, a garanzia del buon funzionamento dei prodotti.
Parere di Precontenzioso n. 131 del 25/07/2012 - rif. PREC 84/12/L d.lgs 163/06 Articoli 53, 82 - Codici 53.1.2, 82.1
In ordine alla redazione del progetto esecutivo, nel caso di un appalto indetto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), la disciplina è prevista dall’articolo 169 del DPR n. 207/2010 che al comma 2 dispone “qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.” In merito alla documentazione posta a base di gara, poiché l’appalto prevede il corrispettivo “a corpo” e l’offerta di prezzo, mediante la cosiddetta “offerta a prezzi unitari”, ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del DPR n. 207/2010, che comporta l’obbligo per i concorrenti di “integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.”
Parere di Precontenzioso n. 115 del 19/07/2012 - rif. PREC 46/12/L d.lgs 163/06 Articoli 82, 83 - Codici 82.1, 83.1
In caso di gara d’appalto aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, diversamente che nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non si può invocare il principio della segretezza delle offerte economiche, non esistendo una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e di quella dell’offerta economica .
Parere di Precontenzioso n. 110 del 27/06/2012 - rif. PREC 109/12/S d.lgs 163/06 Articoli 82, 86 - Codici 82.1, 86.1
È conforme alla normativa di settore il procedimento di verifica dell’anomalia, all’esito del quale la stazione appaltante ha ritenuto complessivamente congrua ed attendibile l’offerta presentata dalla aggiudicataria, avendo la stessa fornito adeguate giustificazioni al riguardo di quanto richiestole. In particolare, l’esito positivo della verifica di anomalia compiuta dalla stazione appaltante deve investire l’offerta nella sua globalità e nella considerazione complessiva e cumulativa di tutte le sue componenti unitariamente considerate.
Parere di Precontenzioso n. 102 del 27/06/2012 - rif. PREC 61/12/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 82 - Codici 2.1, 82.1
In caso di offerte uguali, il sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, esperibile solo qualora non sia possibile l’esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale, in quanto consente all’Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell’appalto alle migliori condizioni di mercato. In virtù di tale principio, non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all’esperimento migliorativo, stante che l’art. 77 R.D. n. 827/1924 (contenuto nel regolamento di contabilità generale dello Stato, che trova applicazione generalizzata indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara, in quanto non è stato abrogato né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti, con la conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara (così: TAR Sicilia Palermo, II, 17 maggio 2001, n. 739) inibisce tale procedura solo “ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta”. (cfr parere AVCP 19/11/2009 n. 133; T.A.R. di Palermo-2^ Sezione, con sentenza 9 maggio 2005, n. 733)
Parere di Precontenzioso n. 18 del 23/02/2012 - rif. PREC 206/11/F d.lgs 163/06 Articoli 64, 68, 82 - Codici 64.1, 68.1, 82.1
E’ legittima la previsione, nel bando di gara, dell’aggiudicazione della fornitura al massimo ribasso in considerazione del fatto che il capitolato d’appalto definisce, in modo puntuale ed analitico, le caratteristiche, i dettagli e gli standards qualitativi della fornitura, riservando alla fase del collaudo la verifica della rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche contenute nel capitolato d’appalto.
Parere di Precontenzioso n. 205 del 10/11/2011 - rif. PREC 279/10/L d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (nei termini di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 554/1999), vi è l'obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantità delle lavorazioni dedotte dagli elaborati grafici di progetto. Se il termine assegnato dalla stazione appaltante per compilare la lista delle categorie non appare manifestamente irragionevole o sproporzionato, anche alla luce della natura della procedura e delle conseguenti esigenze di rapidità manifestate dalla stazione appaltante, la procedura stessa non può ritenersi illegittima.
Parere di Precontenzioso n. 166 del 23/09/2010 - rif. PREC 20/10/L d.lgs 163/06 Articoli 73, 82 - Codici 73.1, 82.1
La disposizione di cui all’art. 90, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, prevede in sostanza una regola di “chiusura” del sistema per rimuovere le incongruenze interne dell’offerta, in modo da definirne esattamente i contenuti ai fini dell’esecuzione del contratto; e infatti la norma regolamentare in esame prevede che la prescritta operazione di verifica – affidata alla stazione appaltante – si svolga in un momento successivo all’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 luglio 2003, n. 4145). In tale ottica, pertanto, va ribadito che dal disposto dell’art. 90, comma 7 del D.P.R. n. 554/1999, interpretato in coerenza con quanto prescritto nel precedente comma 6, è desumibile il principio di valenza generale secondo cui “l’elemento dell’offerta che assume carattere vincolante per la stazione appaltante è il ribasso percentuale” (TAR Abruzzo, Pescara 14 marzo 2007 n. 325), che costituisce, pertanto, il dato decisivo di riferimento in base al quale, non solo si identifica l'offerta (comma 6), ma si effettua (“dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto”, comma 7) la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (cfr. ad es. Consiglio Stato, Sez. V, 10 novembre 2003, n. 7134).
Parere di Precontenzioso n. 128 del 07/07/2010 - rif. PREC 50/10/L d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, ossia con un procedimento di tipo automatico che non implica valutazioni discrezionali, è senz’altro consentita la rinnovazione dell’esame comparativo delle offerte pervenute, ancorché già conosciute dalla Commissione di gara, ponendosi l’effettiva esigenza di garantire la segretezza delle offerte solo nella diversa ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove si riconoscono alla Commissione di gara ampi poteri valutativi discrezionali.
Parere di Precontenzioso n. 124 del 07/07/2010 - rif. PREC 119/09/S d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
I provvedimenti in autotutela relativi all’ammissione e/o all’esclusione dalla gara di concorrenti, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, consentono la rinnovazione della valutazione comparativa delle offerte presentate, ancorché già conosciute dalla Commissione di gara, senza necessità di una loro ripresentazione.
Deliberazione n. 65 del 16/07/2009 d.lgs 163/06 Articoli 82, 83 - Codici 82.1, 83.1
L’utilizzo del criterio del prezzo più basso è ammesso nelle gare di appalto solo nelle ipotesi in cui la lex specialis non lascia all’iniziativa delle imprese concorrenti margini di definizione dei contenuti dell’appalto, predefinisce e descrive tutti gli elementi progettuali e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate, individuando in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicché l’unica variabile in questo caso è costituita dal prezzo, rimesso appunto all’offerta di ciascun concorrente. Pertanto, ogniqualvolta l’oggetto del contratto sia oltremodo elementare e standardizzato (determinazione n. 5 del 2008) si giustificherà la scelta del criterio del prezzo più basso; al contrario, qualora l’oggetto del contratto sia più articolato, di talché occorrerà tenere conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, la scelta dovrà orientarsi verso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Parere sulla Normativa del 12/02/2009 - rif. AG3-09 d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
Relativamente al criterio del prezzo più basso, di cui all’ art. 82 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il legislatore ha introdotto, anche se indirettamente, il divieto delle offerte in aumento. Infatti il comma 2 dell’articolo in esame sancisce che l’applicazione del criterio del prezzo più basso presuppone comunque che il prezzo offerto sia inferiore rispetto a quello posto a base di gara. In altri termini, non si tratta di un’aggiudicazione a favore del prezzo più basso fra quelli offerti in senso assoluto, ma a favore dell’offerta che indica il prezzo più basso a condizione che la stessa sia inferiore all’importo posto a base di gara. Un differente importo a base di gara, infatti, potrebbe dar luogo ad una più ampia partecipazione alla gara, con ciò consentendo all’Amministrazione di poter confrontare più offerte e, nel contempo, garantendo il rispetto del principio di concorrenza nel mercato.
Deliberazione n. 149 del 22/05/2007 - rif. PREC108/07 d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
E’ possibile per l’amministrazione – in sede di autotutela – riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificato l’errore. Ciò soprattutto laddove le stesse modalità della gara - aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso - non sono tali da alterare le condizioni con il riesame delle offerte non considerate nella precedente sessione di lavoro della commissione né sotto l’aspetto della segretezza né sotto quello della continuità delle operazioni (Consiglio di Stato sez. V 11.5.2006 n. 2612).
Deliberazione n. 19 del 24/01/2007 - rif. PREC7/07 d.lgs 163/06 Articoli 82 - Codici 82.1
In una gara da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso l’esigenza della segretezza dell’offerta opera sino al momento in cui le relative buste entrano nella disponibilità dell’amministrazione, onde evitare che ciascuna impresa venga a conoscenza del ribasso della concorrente, ma non oltre.