Il progetto è l’espressione, in termini grafici, descrittivi, tecnici e tecnologici della risposta del progettista alla domanda del committente e, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, costituisce opera dell’ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, che descrive e rappresenta l’opera da eseguire come concepita dal/gli suo/i autore/i per mezzo di atti definiti, soluzioni, elaborati e scelte, ciascuno rappresentativo di una trasposizione documentale dell’idea progettuale. La ratio della norma è chiara: bisogna che sia identificabile in modo inequivocabile l’autore del progetto di un’opera, colui che l’ha ideata e di cui è e deve essere il solo responsabile, anche di fronte alla legge. La normativa vigente in materia ha confermato e rafforzato la precedente legge n. 109/94 e s.m.i. circa la differenziazione fra il concetto di incarico di progettazione vera e propria e quello di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, anche in termini di disciplina di affidamento, che segue iter diversi. Ciò al fine di evitare qualsiasi ambiguità sia sulla paternità di un progetto, sia sulle responsabilità in capo a chi lo ha prodotto.Come ha evidenziato l’Autorità nella Determinazione n. 3/2004, la legge contempla la possibilità, per le attività che accedono alla progettazione in senso proprio, ove la S.A. non disponga di sufficienti professionalità per la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, che sia possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un’adeguata professionalità e da professionisti esterni; in questi casi, però, è di fondamentale importanza «la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti ed il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell’ambito dell’unitario progetto».
Ai sensi dell’art. 253 del d. P. R. n. 207/2010, risulta corretto l’operato di una stazione appaltante che abbia estromesso dalla gara una A.T.P. per la presenza , al suo interno, del giovane professionista, previsto dalla norma richiamata, sprovvisto della necessaria abilitazione alla firma del progetto tecnico oggetto della gara stessa .
È in contrasto con la normativa di settore l’affidamento, in base a convenzione, di incarichi professionali a tecnici esterni all’Amministrazione e, in ogni caso, a soggetti diversi da quelli previsti dall’art.33 del Codice dei contratti pubblici (SIIT, centrali di committenza, amministrazioni provinciali; cfr. deliberazione Avcp n. 11/2008), atteso che il ricorso al mercato con procedura ad evidenza pubblica è contemplato solamente in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti.
In virtù del principio tempus regit actum, i requisiti di partecipazione per l’affidamento dei contratti di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e la formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica devono essere regolati dalla stazione appaltante tenendo conto della normativa vigente al momento di pubblicazione della gara. Pertanto, è illegittimo il bando di gara per l’affidamento di servizi tecnici che pubblicato successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 richiami le disposizioni del D.P.R. n. 554/1999, anziché quelle del D.P.R. 207/2010, nella fissazione dei requisiti di ammissione e nella formula utilizzata per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica.
Per poter partecipare all’affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione, atteso che la norma parla soltanto di “presenza” di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale, non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associarlo al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. alle stesse procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia prevista la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo da almeno cinque anni, ma senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali. La giurisprudenza amministrativa, ha chiarito come la prescrizione di cui trattasi, relativa alla necessaria presenza nella compagine del raggruppamento di un “giovane professionista”, risponda ad evidenti finalità di carattere “promozionale”, onde garantire allo stesso la possibilità di svolgere un utile apprendistato e arricchire il proprio bagaglio curricolare, ma non comporti l’obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347). Il requisito che richiede nelle gare per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che i raggruppamenti temporanei garantiscano la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni, non viene interpretata letteralmente come un obbligo posto a pena di esclusione
Non è conforme al D.lgs. n. 163/2006 il bando di gara qualificato come affidamento di servizi di consulenza specialistica laddove abbia ad oggetto anche servizi di progettazione, in considerazione del fatto che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche non è contemplata nel quadro normativo nazionale.
Deve ritenersi che l’obbligo per i singoli professionisti di rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice sia conforme a legge, in considerazione dell’intuitu personae che caratterizza la prestazione professionale. Conseguentemente, la violazione di tale onere, palesato anche nel disciplinare di gara, ma derivante direttamente dalla fonte primaria (art. 38 citato) determina la legittima esclusione del concorrente dalla gara. Peraltro, a sostegno dell’assunto, il primo comma dell’art. 46 D.Lgs 163/2006 stabilisce che “Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. Ciò significa che la stazione appaltante è tenuta a chiedere una integrazione documentale tutte le volte che i documenti presentati necessitano di essere chiariti o completati. Tuttavia, se, come nel caso di specie, vi è una totale omissione di certificazione da parte dei professionisti partecipanti alla selezione, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante è da ritenersi legittima, atteso che, come afferma il Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6965: “Il rimedio della regolarizzazione documentale, di cui all'art. 46, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non si applica al caso in cui l'impresa concorrente abbia integralmente omesso la produzione documentale prevista dal precedente art. 38”.
In una gara d’appalto di servizi di progettazione in cui si richieda al professionista il possesso di specifica esperienza pregressa nei cd. “servizi di punta”, è conforme alla lex specialis la sua esclusione laddove questi non comprovi l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare. La ratio sottesa al requisito del servizio di punta, consiste nell’aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati, e non già servizi identici a quelli da affidare (cfr. pareri n.190/2011,n.189/2010,e n. 97/2010). Al riguardo, valgono anche le considerazioni svolte nella determinazione n. 5/2010 in cui si stabilisce che, per quanto riguarda la richiesta di servizi di cui all'art. 252 del d. P. R. n. 207/2010 ", non si possono considerare solo i servizi aventi identica natura rispetto a quello posto in gara, poiché il legislatore (art. 90 del D.lgs. 163/06), in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di riferimento, lo ha fatto in maniera "unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo".
In forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 90 co. 4 del D. Lgs. n. 163/2006, i dipendenti della società in house che operino come progettisti, al pari dei progettisti dipendenti degli enti locali, possono sottoscrivere progetti con il mero requisito dell’abilitazione, poiché esercitano, sotto il profilo funzionale, un’attività professionalmente qualificata, ma non di libera professione che deve essere assimilata alla progettazione interna dell’amministrazione locale.
L’art. 206 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che si applicano ai settori speciali esclusivamente determinati articoli della parte II del Codice dei contratti, chiarendo il carattere tassativo delle disposizioni in esso richiamate e, quindi, il divieto di applicazione analogica o estensiva di ulteriori disposizioni della parte II; ciò indurrebbe a ritenere che ne restano escluse le norme sulle attività di progettazione di cui all’ art. 90. Tuttavia, non si può altrettanto coerentemente prescindere dalla considerazione che, nell’ambito dei predetti settori, debbano essere osservati alcuni indefettibili principi concorrenziali, desumibili dal Trattato UE, quali la trasparenza e la par condicio; pertanto, risulterà applicabile il principio generale del divieto di partecipazione in base al quale chi partecipa alla redazione del progetto non può successivamente partecipare ad appalti o concessioni, potendosi trovare in una posizione di vantaggio. La valutazione in merito al divieto di partecipazione deve, quindi, fondarsi su una oggettiva posizione di vantaggio del concorrente rispetto agli altri.
La stazione appaltante ha annullato l’iniziale procedura di gara revocando l’aggiudicazione a causa di errori dalla medesima commessi in particolare per la mancata esplicitazione nel bando degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’evenienza che il TAR abbia riconosciuto la correttezza dell’annullamento in autotutela del bando e dei conseguenti atti non esclude, tuttavia, le responsabilità del progettista che, nella redazione del quadro economico dell’intervento, non ha estrapolato gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; si rileva al riguardo una carente diligenza nella predisposizione degli elaborati economici di progetto. Così come si rilevano profili di responsabilità per il RUP che ha omesso o non ha adeguatamente svolto la verifica degli elaborati suddetti ai sensi dell’art. 47 del d. P. R. 554/99.
I Consorzi di bonifica sono disciplinati dal r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, dall'art. 862 codice civile, dalla l. 25 luglio 1952 n. 991 (sui consorzi di bonifica montani) e, per quanto di specifico interesse in questa sede, dalla L.R. Puglia 13 marzo 2012, n. 4. Ad ogni modo, la personalità giuridica di diritto pubblico del Consorzio di bonifica è pacifica in dottrina e in giurisprudenza che, in particolare, qualifica normalmente detti consorzi quali enti pubblici economici. Con particolare riferimento al diritto dei contratti pubblici, peraltro, si rileva che i Consorzi di bonifica sono elencati nell’allegato III del d. lgs. n. 163/2006, recante elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari. In virtù di tale previsione il Consorzio di cui trattasi è, fino a prova contraria, un organismo di diritto pubblico e, pertanto, un’amministrazione aggiudicatrice. Si ritiene che il Consorzio di Bonifica, in virtù dell’esplicita previsione dell’art. 90, co. 1, lett. b) possa stipulare, con alcune limitazioni di cui melius infra, le convenzioni di cui all’art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con i soggetti indicati dalla disposizione: “i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica”. Si ritiene, però, che l’art. 90, co. 1 lett. b), debba oggi essere interpretato alla luce della legislazione e della giurisprudenza comunitaria in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche o, con diversa espressione, PPP – partenariato pubblico - pubblico. Le condizioni richieste dall’ordinamento comunitario potrebbero ricorre in tutti i casi in cui l’attività di progettazione svolta congiuntamente dal Consorzio e dagli uffici tecnici comunali riguardi la realizzazione di opere pubbliche che siano comunque strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali attribuite al Consorzio medesimo dalla legge. Si ritiene che possano rientrare tra i lavori e le attività di interesse comune la difesa del suolo e le opere di ingegneria naturalistica da candidare per l’ottenimento di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali. È appena il caso di specificare, però, che si ritiene di escludere che possa sussistere interesse del Consorzio a svolgere la suddetta attività di progettazione nel caso di opere ricadenti in un ambito geografico esterno rispetto a quello del comprensorio. L’attività di progettazione, infatti, deve essere svolta non solamente nell’interesse e su incarico del comune di volta in volta interessato, ma anche nell’interesse del Consorzio che contribuendo alla realizzazione di determinate opere realizza gli interessi la cui cura gli è stata attribuita dalla legge. Parimenti, è necessario che la convenzione con il Consorzio, in conformità con la Risoluzione del Parlamento Europeo citata, preveda espressamente il divieto di esternalizzazione da parte del Consorzio dell’attività di progettazione.
Sotto il profilo della frammentazione degli incarichi va rilevato, in generale, che contrasta con l’art. 17, comma 14, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - anche alla luce della determinazione n. 30/2002 dell’Autorità - l’operato dalla stazione appaltante che non stima preventivamente ed in via unitaria l’importo totale degli incarichi di progettazione e direzione lavori, venendo in tal modo ad operare un frazionamento ingiustificato degli stessi. La stima in via separata degli incarichi di progettazione è, invece, giustificata in caso di differente tempistica dei finanziamenti”. Tale posizione ricalca, peraltro, analoghi pronunciamenti giurisprudenziali in cui, con riferimento all’art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è stato affermato che la priorità, ivi prevista, dell’affidamento dell’attività di direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione (come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt’al più, essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l’affidamento diretto.
Qualora la lex specialis commini espressamente l’esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando preclusa all’interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell’inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell’adozione del bando (cfr. AVCP Pareri n. 215 del 17.09.2008 e n. 262 del 17.12.2008). Pertanto, in una procedura di affidamento di servizi di progettazione, è conforme al principio di par condicio dei concorrenti ed alla lex specialis l’esclusione del concorrente dalla gara per la mancata dimostrazione del requisito dei servizi appartenenti alla classe I categoria B e per l’insufficienza del fatturato con riferimento al quinquennio 2005 – 2009, richiedendo il bando di gara, in maniera chiara ed univoca, la qualificazione in Classe I, Categoria B e non anche, alternativamente, in Categoria C ed escludendo espressamente, dal quinquennio di riferimento per la dimostrazione del fatturato, l’anno 2010.
La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata. Ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista, e la responsabilità di quest’ultimo rimane impregiudicata quando è fatto divieto di avvalersi del subappalto (ad eccezione di alcune attività, cfr. articolo 17, comma 14-quinquies, legge n. 109/1994 cit.). Peraltro, la consulenza alla progettazione non appare riconducibile alle attività a supporto del responsabile unico del procedimento.
Nel caso l’affidamento degli incarichi di progettazione sia riferito sempre ad un medesimo intervento l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto, e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare. Non è conforme all’art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 100.000 euro effettuato dalla stazione appaltante senza dare “adeguata pubblicità” all’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale. Detta pubblicità, infatti, deve essere “funzionale”, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento in relazione all’entità e all’importanza dell’incarico.
L’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente. Peraltro, non ottemperare alle suddette prescrizioni comporterebbe anche una manifesta violazione della normativa comunitaria, che dispone esplicitamente: “nessun insieme di servizi da appaltare può essere frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione” e, con riferimento agli incarichi di progettazione, stabilisce che “in caso di ripartizione del servizio in più lotti ai fini della determinazione degli onorari si deve tener conto della somma del valore dei singoli lotti” (cfr. Direttiva 92/50/CEE).
Per l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione non trova applicazione la normativa sugli appalti di lavori pubblici, in quanto gli stessi non rientrano nella classificazione giuridica dei contratti passivi, bensì comportano un vantaggio economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica amministrazione mediante un risparmio di spesa, ferma restando -per la scelta dello sponsor- l’applicabilità dei principi del Trattato nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
La sponsorizzazione tecnica, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 26 del Codice dei contratti pubblici, va distinta dalla sponsorizzazione pura o di puro finanziamento (soggetta alle norme di contabilità pubblica), nella quale invece lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari e non anche allo svolgimento di altre attività.
Il servizio concernente la redazione del piano urbanistico attuativo di cui alla L. R. Campania n. 5 del 8.2.2005 è un servizio distinto rispetto a quelli elencati dagli artt. 91 D.Lgs. n. 163/2006 e 50 D.P.R. 554/99, con la conseguenza che non trova applicazione, in tal caso, la disciplina speciale dettata dal legislatore per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, ivi compresa l’indicazione da parte del raggruppamento concorrente del nominativo di un “giovane professionista” come collaboratore abilitato alla professione da meno di cinque anni, come risulta dal combinato disposto dell’art. 90 comma 7 D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 554/1999 (cfr. deliberazione Avcp n.385/2001, richiamata dalla determinazione Avcp n. 5/2010, Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria).
Non è corretto determinare l’importo a base dell’affidamento tenendo conto del ribasso derivante dalla negoziazione con un professionista individuato preventivamente e fiduciariamente
La materia degli affidamenti degli incarichi professionali per l’esecuzione di opere pubbliche, nella provincia di Trento, è regolata dall’art. 20 della L.P. n. 26/1993 e dagli artt. 8 e 9 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 12/10/leg del 12 settembre 1994, così come modificato dal Decreto del Presidente della Provincia n. 15/17/leg, del 22 luglio 2009. Per tutto ciò che non è espressamente regolato da tali norme resta vigente l’applicazione della normativa statale di riferimento. E' noto che, in ragione dell'art. 2 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché della c.d. "clausola di salvaguardia” contenuta nell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, le norme del Codice dei contratti pubblici non hanno determinato una diretta abrogazione di leggi provinciali preesistenti, ma solo un obbligo di adeguamento "secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione". Al riguardo, si deve rilevare che l'art. 8, primo comma, n. 17 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, attribuisce alle province autonome di Trento e di Bolzano competenza legislativa primaria in materie specificamente enumerate, tra le quali rientra anche quella dei "lavori pubblici di interesse provinciale" e che detta espressa previsione di una competenza propria nella materia in questione nonché l'ampiezza della stessa sono tali da comportare una maggiore autonomia delle province autonome così come delle regioni a statuto speciale rispetto a quella assicurata alle regioni a statuto ordinario dal novellato Titolo V della Costituzione. Il predetto Titolo V, infatti. non contempla un ambito materiale, nel settore dei lavori pubblici, che possa considerarsi di competenza regionale, tanto che la Corte Costituzionale ha più volte affermato, con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni a statuto ordinario che, in mancanza di un'espressa indicazione costituzionale nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubbl ici "non integrano una vera e propria materia ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono" (sentenza n.303/2003) e, pertanto, possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Quanto sin qui rappresentato, tuttavia, non significa che - in relazione alla disciplina dei contratti di appalto che incidono nell'ambito territoriale della provincia autonoma di Trento – la legislazione provinciale sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non possano trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel D.Lgs. n. 163/2006. Lo stesso art. 8 dello Statuto speciale, sopra citato, prevede infatti che la potestà legislativa primaria delle province autonome deve osservare i limiti previsti dall'art. 4 dello Statuto medesimo, il quale stabilisce che la potestà legislativa regionale, ma anche quella provinciale, deve esplicarsi "in armonia con la Costituzione e principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica". Ebbene, in merito deve rilevarsi come tra gli obblighi internazionali sia senza dubbio da annoverarsi il rispetto dei principi generali del diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità europea, ora ridenominato, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, di quelle che tutelano la libera concorrenza. Può altresì evidenziarsi che, come ha già avuto modo di precisare la Corte Costituzionale, la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e) dell'art. 117 Cost. "non può che riflettere quella operante in ambito comunitario" (sentenza n. 401/2007). Nello specifico settore degli appalti, peraltro, assumono rilevanza particolare le norme che, come quelle in materia di affidamento di incarichi professionali in rilievo nel caso di specie, disciplinando la fase procedimentale prodromica alla stipulazione del contratto, si qualificano per la finalità perseguita di assicurare la concorrenza "per" il mercato. Si tratta di disposizioni che, sul piano comunitario, e, conseguentemente, anche sul piano dell'ordinamento statale tendono a tutelare essenzialmente i principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (artt. da 28 a 32; da 34 a 37; da 45 a 54; da 56 a 66 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già artt. da 23 a 31 e da 39 a 59 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). Ne discende, in conclusione sul punto, che disposizioni contenute nella normativa statale in materia di affidamento di incarichi professionali dettate a tutela della concorrenza come l’art.29, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 sulla scelta del metodo di calcolo del valore stimato dell'appalto, che non può essere fatta al fine di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria, e come l’art. 91, comma l del Codice medesimo, che impone l’applicazione delle disposizioni sui contratti di rilevanza comunitaria per l'affidamento di incarichi professionali di importo pari o superiore a 100.000 euro, se non possono imporsi tout court nell’ambito territoriale della provincia di Trento, in quanto adottate nell’esercizio di una potestà legislativa statale, sussistendo in materia una competenza primaria della provincia medesima specificamente attribuita dallo Statuto di autonomia, nondimeno si impongono in quanto costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo a tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie.
Il servizio di elaborazione del documento preliminare programmatico di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico al relativo processo di partecipazione, pur essendo riconducibile ai servizi indicati nell’Allegato II A, categoria 12, al Codice dei contratti pubblici, non rientra tra quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria, pertanto allo stesso non è applicabile la “disciplina speciale” di cui all’art. 90 ss D.Lgs. 163/2006 ma quella “ordinaria” di cui all’art. 20 del Codice.
Non può dubitarsi che il concetto di operatore economico si estenda anche ai progettisti e che pertanto l’istituto dell’avvalimento costituisca uno strumento generale applicabile anche ai servizi di progettazione.
Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell’appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.
La relazione geologica deve obbligatoriamente essere prevista fra la documentazione progettuale in tutti i casi in cui vi sia espressa previsione normativa in tal senso; per i restanti interventi, la relazione geologica è da considerarsi indispensabile elemento di progetto, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 554/99, fatto salvo un contrario avviso del responsabile del procedimento, debitamente motivato; il bando di gara per l’affidamento della progettazione dovrà, di conseguenza, riportare l’indicazione della necessità o meno della relazione geologica per la realizzazione dell’intervento. Tale relazione, qualora prevista secondo quanto indicato precedentemente, deve essere redatta esclusivamente da un geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (determinazione Autorità n. 3 del 27.2.2002).
Nella fase di affidamento degli incarichi, la progettazione deve essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono e la stima del corrispettivo, indispensabile per individuare le modalità di selezione del progettista, deve comprendere tutti i servizi tecnici che si intende affidare all’esterno (cfr. Determinazioni n. 18/2001 e n. 2/2002).
Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 90, co. 1 del d.Lgs. 163/06 tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro. Ne deriva che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti possono essere dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. La logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta”, infatti, è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.
Il servizio concernente la redazione e la revisione delle norme tecniche di attuazione di un PRG non rientra tra quelli elencati dagli artt. 91 d.lgs. n. 163/2006 e 50 d.P.R. n. 554/99. Appare più corretto ricondurre tali servizi tra quelli attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica, atteso che l’urbanistica comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio. Tali servizi sono ricompresi dal legislatore nell’Allegato II A al codice dei contratti pubblici e, quindi, in conformità a quanto disposto dall’art. 20 d.lgs. n. 163/2006, sono soggetti integralmente al codice stesso.
Ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 incorre nel divieto ivi sancito il partecipante alla procedura di affidamento di lavori che abbia predisposto o abbia avuto modo di conoscere, anche indirettamente, la progettazione preliminare, in quanto è sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all’intervento, a costituire un vulnus al principio della par condicio.
Costituisce una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, l’aver fissato i requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione in maniera difforme rispetto all’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999 (applicabile fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti), ed in particolare in modo più restrittivo. Un bando di gara che prenda in considerazione o i soli servizi di progettazione o i soli servizi di direzione dei lavori e, per la figura del direttore dei lavori, richieda esclusivamente l’esperienza professionale acquisita nello svolgimento dei servizi di direzione contrasta con la norma citata la quale, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica ed organizzativa, ritiene utile l’esperienza acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui all’art. 50 del medesimo D.P.R..
L’Autorità, con la determinazione n. 5/2010, ha precisato che nel caso dei servizi tecnici si possono verificare due ipotesi: l’appalto prevede l’affidamento di servizi appartenenti ad una sola classe e categoria; l’appalto prevede l’affidamento di servizi appartenenti a più classe e categorie. Nel primo caso, possono partecipare all’appalto concorrenti singoli e raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale. Nel secondo caso, possono partecipare concorrenti singoli e concorrenti in raggruppamento di tipo verticale o misto. Si precisa che, nel caso di raggruppamenti orizzontali, il requisito di cui all’articolo 65, comma 4 del d.P.R. n. 554/1999 per la mandataria riguarda una percentuale di requisiti minimi, che la stazione appaltante può fissare entro il limite massimo del 60%. Le mandanti devono coprire la restante quota del limite stabilito per la mandataria. (…) Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la mandataria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37, comma 2, del Codice, deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori di maggiore importo e, pertanto da considerarsi la classe e categoria principale in termini economici, e ognuna delle mandanti deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria dei lavori che intende progettare. Sulla base di quanto sopra evidenziato, in caso di raggruppamento di tipo misto, qualora il bando preveda una prestazione principale e più prestazioni secondarie, deve essere presente per ogni classe e categoria un concorrente che possieda i requisiti nella percentuale almeno pari a quella indicata nei documenti di gara come requisiti minimi della mandataria.
Costituisce una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza la fissazione di requisiti tecnici e professionali minimi di accesso dei candidati che prenda in considerazione i soli servizi di “direzione dei lavori”, quindi in maniera più restrittiva rispetto all’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999. Tale norma infatti, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa, ritiene utile l’esperienza pregressa acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria.
La caratteristica precipua del concorso di progettazione è, quella di individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione e, proprio in considerazione di ciò, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 554/1999, la valutazione delle proposte progettuali presentate in tale concorso deve essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi indicati nell’allegato C al medesimo D.P.R. n. 554/1999, in forza del quale sono oggetto di coerente valutazione, accanto agli elementi di qualità della proposta progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), unicamente gli ulteriori profili di natura “quantitativa” inerenti all’opera da costruire, volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell’intervento. Invece, nell’appalto di progettazione, oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato, ossia alla redazione di un progetto. Pertanto, la prestazione professionale richiesta ben può essere oggetto di valutazioni economico-temporali inerenti lo specifico opus commissum, cioè la redazione di un progetto, tendendo la procedura, in questo caso, alla selezione di un soggetto cui affidare la progettazione di dettaglio nei vari livelli di cui si compone.
Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente, conosce un'applicazione per così dire"attenuata" nel settore dei servizi, in quanto si ritiene che qualora l'offerta tecnica non consista in un progetto o in un prodotto ma si sostanzi invece in una attività, un facere, la stessa ben potrà essere valutata anche sulla base di criteri quali la pregressa esperienza e la professionalità così come emergenti dai curricula professionali. E' legittimo dunque che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale, e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilità e dunque della qualità stessa dell'offerta tecnica. La possibilità di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali incontra, però, il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi; l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla valutazione dei curricula professionali è infatti solo uno degli elementi valutabili e pertanto non può assumere un rilievo eccessivo. In una procedura per l’affidamento di incarichi di progettazione, è stata ritenuta sproporzionata la previsione del bando che riconosceva fino a quindici punti per la pregressa esperienza dei concorrenti.
Nei bandi di gara per l’affidamento di incarichi di progettazione è necessario indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e alla categoria (o alle classi e alle categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e alle categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi (cfr. determinazione 30/2002).
I criteri di valutazione dell’offerta, così come i requisiti di partecipazione alla gara, che privilegiano direttamente o indirettamente le imprese locali, si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. La clausola del bando per l’affidamento di un incarico di progettazione che preveda l’attribuzione di un punteggio premiale per il candidato che abbia progettato interventi nell’ambito del comprensorio idraulico di un particolare corso d’acqua, appare in contrasto con i suddetti principi e suscettibile di avvantaggiare ingiustamente i professionisti locali.
Non sono consentite modalità di affidamento dell'attività di progettazione alternative a quelle individuate dalla legge.
Non è possibile, a pena di nullità, affidare incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi professionali ai finanziamenti dell'opera (Determinazione dell'Autorità n. 4/2007).
L'Amministrazione deve indicare preventivamente nel bando non solo i requisiti minimi richiesti ai professionisti nella fase di ammissione alla selezione, commisurati alla tipologia e al valore degli incarichi, ma anche i criteri per la scelta dei professionisti.
Deliberazione n. 20 del 11/03/2009
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
La progettazione deve essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. Pertanto, non è conforme alle norme vigenti in materia di affidamento di incarichi di progettazione l’operato della stazione appaltante che, dapprima, ha praticato il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche e poi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, di coordinamento della sicurezza, con affidamenti tra loro separati, senza riguardo della regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinare le modalità d’affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi, aventi la natura di organismo edilizio, avrebbe dovuto essere ispirata ad un maggior coordinamento.
Deliberazione n. 19 del 26/02/2009
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante che ha bandito una gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura l’integrazione dei requisiti di partecipazione ovvero la fissazione di requisiti di partecipazione più rigorosi di quelli espressamente previsti dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 in ordine al fatturato globale.
La scelta del criterio sulla base del quale effettuare l’aggiudicazione per l’affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori rientra nella discrezionalità tecnica delle stazioni appaltanti, che devono valutarne l’adeguatezza rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza; tuttavia, per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, il criterio più indicato appare quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi. (cfr. determinazione n. 5 del 8 ottobre 2008 e la determinazione n.4 del 29 marzo 2007)
Relativamente ai parametri cui le stazioni appaltanti possono avvalersi nella fissazione dei singoli criteri di valutazione dell’offerta, è censurabile la commistione tra criteri di valutazione, che devono attenere alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, e requisiti di partecipazione, in applicazione di un sicuro principio di derivazione nazionale e comunitario.
La “cantierizzazione”, ove richiesta, è attività posta a carico dell’appaltatore e consiste nella redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale dell’esecutore. In altri termini, la stessa costituisce l’insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che l’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non prevede facciano parte del progetto esecutivo. La cantierizzazione non è, quindi, una componente del progetto esecutivo e si traduce nella produzione della documentazione che l’appaltatore elabora per tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi (cfr. determinazione 4/2001).
Deliberazione n. 41 del 24/09/2008
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Non è conforme alla vigente normativa l’artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio.
Segnatamente, viola il generale principio di buona amministrazione il frazionamento dell’incarico di progettazione qualora l’incarico di progettazione definitiva del II stralcio comprenda anche la progettazione esecutiva riunificata del I e II stralcio giacché suscettibile di determinare un danno erariale pari alla spesa erogata per la progettazione preliminare e definitiva del I stralcio.
All’affidamento dell’incarico di collaudo, in quanto servizio attinente all’architettura e all’ingegneria diverso dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: in tal senso si esprime anche lo schema di regolamento in corso di emanazione all’articolo 280 (cfr. determinazione 6/2007).
Deliberazione n. 9 del 20/02/2008
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Non è conforme alla disciplina del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l’affidamento diretto allo stesso professionista di diversi incarichi tecnici ancorchè riferiti ad un medesimo edificio, ove relativi a lavori differenti da quelli previsti nel progetto redatto in conseguenza dell’incarico originario. Per l’affidamento di tali ulteriori incarichi devono essere espletate le procedure di evidenza pubblica previste dalla D.Lgs. n. 163/2006.
Deliberazione n. 2 del 17/01/2008
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Non costituisce esercizio abusivo della professione da parte di un geometra l’ipotesi in cui il medesimo, ai fini dell’affidamento e dell’espletamento di servizi tecnici relativi ad un’opera di consistenza economica e fisica modesta, abbia costituito un’associazione di professionisti con un ingegnere e quest’ultimo sottoscriva singolarmente il progetto (Cort. Cost. n. 199/1993; Cons. St. n. 6004/2004 e n. 348/2001).
Deliberazione n. 316 del 20/12/2007
d.lgs 163/06 Articoli 118, 90 - Codici 118.1, 90.1
Per “elaborati specialistici” – che, ai sensi dell’art. 91, comma 3, sono sottratti ala divieto di subappalto gravante sugli incarichi di progettazione – devono intendersi gli elaborati afferenti a competenze specialistiche diverse da quelle necessarie per lo svolgimento della prestazione principale. Pertanto, in caso di incarico di sistemazione idrologica, la verifica idrologica, in quanto attività “elaborativa” intrinsecamente connessa allo svolgimento dell’incarico principale, non può essere subappaltata allo scopo di rendere accessibile l’incarico principale a professionalità diverse da quelle ad esso deputate.
L’art. 118 comma 12 del d.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale non configura subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, non è applicabile ai servizi tecnici la cui disciplina è contenuta nella norma speciale recata dall’art. 91 dello stesso decreto. Una interpretazione diversa, infatti, condurrebbe al risultato paradossale di escludere dal divieto di subappalto tutti i servizi di ingegneria affidati a liberi professionisti.
Incorre nel divieto di cui al c. 8 dell’art. 90, d. lgs 12 aprile 2006, n. 163, il partecipante alla procedure di affidamento di lavori che abbia predisposto o abbia avuto modo di conoscere, anche indirettamente, la progettazione preliminare, in quanto è sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all’intervento, a costituire un vulnus al principio della par condicio.
Deliberazione n. 306 del 06/12/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Termini troppo brevi per la redazione dei progetti costituiscono una limitazione della partecipazione alla gara, stante la estrema difficoltà di produrre in tempi troppo stretti gli elaborati progettuali previsti dai bandi di gara, contrariamente al principio generale di favorire la massima partecipazione e la concorrenza e determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione. In base a tali considerazioni, a prescindere da una valutazione dell'effettiva urgenza e dalla fissazione di termini, comunque compatibili con le prestazioni richieste, è necessario che le s.a. effettuino un attento controllo del livello qualitativo dei progetti presentati in termini ristretti e sviluppati per ottenere il finanziamento e non ritengano idonee, in particolare, progettazioni prive di adeguati rilievi ed indagini, la cui mancanza può determinare, in fase di esecuzione, sostanziali modifiche delle previsioni tecniche ed economiche, con conseguenti oneri spesso rilevanti.
Deliberazione n. 299 del 08/11/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Non è conforme alla normativa di settore il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche e la successiva scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza. Procedere ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, costituisce una violazione della regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità d’affidamento.
L’indicazione della quota di corrispettivo imputabile all’attività di coordinamento della sicurezza è essenziale ai fini dell’individuazione dell’importo globale della progettazione per l’individuazione della corretta procedura di affidamento del servizio. Tale attività costituisce una prestazione specialistica nell’ambito della progettazione, da eseguirsi a cura di un professionista all’uopo abilitato. Ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dal d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Peraltro, in assenza di esplicita clausola di bando, i concorrenti non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 in relazione al coordinamento della sicurezza.
Deliberazione n. 225 del 11/07/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90, 94 - Codici 90.1, 94.1
Non è conforme alla normativa di settore il differimento di talune attività progettuali alla fase esecutiva dei lavori, prevedendole, nel capitolato speciale d’appalto, tra gli oneri a carico dell’appaltatore. Così operando potrebbe verificarsi, in mancanza di una scrupolosa attenzione da parte della stazione appaltante, che tali prestazioni finiscano con l’essere pagate due volte: al progettista incaricato dalla stazione appaltante e al progettista incaricato dall’impresa appaltatrice dei lavori.
Deliberazione n. 182 del 12/06/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
La direzione lavori, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione e la contabilità dei lavori, sono attività tecniche amministrative connesse alla progettazione. Tali servizi rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione, prima dell’ex art.17 della Legge n. 109/94 e s.m.i. ed ora degli artt. 90 e 91 del d.lgs n 163 del 12 aprile 2006 e quindi degli artt. 50 e 66 del D.P.R.554/1999 in quanto non compresi tra gli articoli abrogati dall’art. 256 dello stesso Codice.
Deliberazione n. 144 del 10/05/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
L’affidamento della progettazione preliminare separatamente dalla progettazione definitiva ed esecutiva determina un artificioso frazionamento dell’incarico, come tale contrario alla disciplina di settore.
Le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di ingegneria ed architettura sia con il criterio del prezzo più basso sia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se tale ultimo criterio appare più indicato in relazione alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione, la cui natura richiede spesso la valutazione di aspetti qualitativi ed innovativi. Nel primo caso per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è possibile, ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del Codice, procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del Codice, mentre per quelli di importo superiore a tale soglia si deve applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale prevista dagli articoli 86-88 del Codice. In caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invece, si applica per i contratti di qualsiasi importo, l’articolo 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte. In tal caso le stazioni appaltanti possono utilizzare i fattori ponderali indicati dal comma 3, dell’art. 64, del D.P.R. n. 554/99, anche per gli appalti sopra soglia.
Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, disciplina le situazioni di controllo e di collegamento con riferimento sia al momento della partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici (art. 34, comma 2), sia alla incompatibilità per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle successive gare d’appalto o di concessione dei lavori progettati (art. 90, comma 8);
L’art. 2359 c.c., oltre ad individuare le fattispecie di controllo societario, stabilisce, al terzo comma, anche le ipotesi di collegamento presunto, individuando due distinte soglie di partecipazione azionaria che fanno supporre l’esercizio di un’influenza notevole di una società sull’altra, a seconda che la società abbia o meno azioni quotate in borsa; qualora si verifichi il ricorrere di una delle due fattispecie suindicate, non vi è alcun bisogno di ulteriori indagini e il collegamento, basato su elementi presuntivi inderogabili, si considera come accertato;
L’art. 2359 c.c., terzo comma, non esaurisce tutte le possibili fattispecie di collegamento fra concorrenti, rilevanti ai fini dell’esclusione dalle gare pubbliche; esistono, infatti, altre situazioni che possono dar origine ad ipotesi di collegamento sostanziale, il cui principale fattore sintomatico è la riconducibilità di due o più offerte ad un medesimo centro decisionale o di interessi.
Deliberazione n. 49 del 20/02/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., la progettazione assume la forma di progetto integrale, dove tutte le parti, architettoniche, strutturali ed impiantistiche, debbono coesistere, di modo che per la progettazione di tali opere, l’esigenza di uno stretto coordinamento si pone come regola inderogabile anche sul piano logico e cronologico oltre che tecnico. Non è conforme a tale disposizione l’operato della stazione appaltante che ha praticato prima il frazionamento dell’attività progettuale nelle sue componenti specialistiche, quindi la scissione degli incarichi di progettazione architettonica, impiantistica, coordinamento della sicurezza, procedendo ad affidamenti tra loro separati, sul piano cronologico e negoziale, senza riguardo alla regola di sommare i corrispettivi dei vari servizi tecnici per determinarne le modalità di affidamento e senza tenere nel debito conto che l’attività progettuale degli interventi (aventi la natura di organismo edilizio) doveva essere ispirata ad un maggior coordinamento. Valgono al riguardo le considerazioni contenute nella determinazione n. 13/2000, ove con richiamo all’art. 17, commi 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è affermato il principio che la progettazione non può essere espletata da più soggetti esterni alla S.A., se non riuniti in associazione o in raggruppamento, e nella determinazione n. 2/2002, ove nel dichiarare la legittimità di gruppi di progettazione composti congiuntamente da tecnici interni ed esterni all’amministrazione, si ammette al contempo, per tale ipotesi specifica, la possibilità di affidare separatamente le singole parti specialistiche (strutture, impianti etc.) a distinti professionisti esterni. L’apparente contraddizione tra i due testi è risolta dalla valutazione delle condizioni e dei limiti per derogare alla regola generale dell’indivisibilità del progetto. Infatti, il principio generale affermato dall’Autorità è che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria, tanto in relazione all’insieme delle fasi progettuali quanto in relazione al complesso delle componenti specialistiche che vi afferiscono. E ciò nel senso che non è consentito, in linea generale, dividere la prestazione in più parti, a meno che tale scelta non sia adeguatamente motivata e sia indicata già nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il divieto di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici posto dal legislatore a carico di chi sia stato affidatario di incarichi di progettazione e di supporto alla progettazione relativi alla medesima gara rappresenta un principio di carattere generale applicabile anche alle concessioni di servizi pubblici ed è volto ad evitare che si realizzi una qualsiasi commistione tra progettista dei lavori pubblici ed esecutore egli stessi che possa rivelarsi astrattamente pregiudizievole della par condicio dei concorrenti e potenzialmente dannosa per la stazione appaltante interessata a che la scelta del contraente si realizzi sulla base della libera concorrenza tra i concorrenti. Pertanto, la circostanza che, al momento della pubblicazione del bando, il soggetto che ha preso parte ad attività di supporto alla progettazione non rivestisse più alcun incarico direttivo all’interno del futuro aggiudicatario dell’appalto non assume rilevanza dal momento che la commistione delle cariche, che si è verificata nel corso dell’espletamento dell’incarico di supporto alla progettazione comporta la sussistenza del ragionevole dubbio sul fatto che l’impresa aggiudicataria dell’esecuzione possa essere a conoscenza di problematiche progettuali dell’appalto.
Nell’ambito della valutazione delle offerte per l’affidamento di servizi di progettazione, il ricorso al confronto a coppie, che consiste nel confronto di due progetti per volta al fine di stilare una graduatoria attraverso il sistema di valutazione e calcolo previsto nell’Allegato A del dPR 21 dicembre 1999, n. 554, non riduce l’obbligo di indicare in via preventiva i criteri da seguire nella valutazione o, per lo meno, di motivare i singoli punteggi assegnati. Pertanto, non si può prescindere dalla compilazione di schede individuali, da cui muove poi il confronto a coppie, con conseguente necessità della motivazione dei punteggi assegnati attraverso tale metodo (CdS, sentenza 30 agosto 2005, n. 4423).
L’omissione dell’indicazione nei verbali di gara delle operazioni effettuate, in ordine al confronto a coppie, per la valutazione dei punteggi delle offerte, costituisce violazione del principio di trasparenza e correttezza dell’agire amministrativo, ineludibile in tutte le procedure di gara a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte del privato interessato, al quale deve essere consentito di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante.
Deliberazione n. 112 del 13/12/2006
d.lgs 163/06 Articoli 90, 92 - Codici 90.1, 92.1
La disciplina in materia di incarichi di progettazione prevede che le modalità di affidamento degli stessi siano rapportate al valore presunto della prestazione. Ne consegue che per l’individuazione della procedura di scelta dell’affidatario è sempre necessario stimare preventivamente l’importo della prestazione da affidare. Sotto il profilo normativo tale esigenza è rappresentata nell’art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che definisce i criteri e le modalità con cui deve essere effettuata la stima, sia ai fini della gara sia ai fini della definizione del compenso contrattuale.Atteso che il valore stimato dell’incarico costituisce presupposto indefettibile della procedura adottata per la selezione del professionista, tale valore - in ossequio al principio di trasparenza, che si traduce nell’obbligo di motivazione e di adeguata pubblicità - deve essere indicato, anche in via presuntiva negli atti indittivi e di pubblicità di detta procedura, sia che si tratti di gara formale preceduta da bando sia che si tratti di semplice avviso pubblico o di lettera di invito, come avviene nel caso di gare informali.l’Autorità ha ribadito più volte (da ultimo con la Determinazione n. 1 del 19/01/2006) la necessità che le stazioni appaltanti indichino nelle procedure di conferimento degli incarichi, gli elementi essenziali della prestazione e il relativo importo presunto, che costituisce fra l’altro, un fattore su cui si svolge la competizione, in rapporto al criterio di aggiudicazione prescelto dal committente. Tale necessità resta invariata anche in vigenza delle nuove norme introdotte dal Codice degli appalti. Deve, pertanto, ritenersi insufficiente il semplice richiamo all’applicazione delle tariffe professionali da effettuarsi ex post, ad avvenuta redazione del livello progettuale, ancor più alla luce dell’abrogazione dei minimi tariffari sancita dal decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con legge n. 248/2006.(Cfr. art. 92, D.Lgs. n. 163/2006)
Deliberazione n. 112 del 13/12/2006
d.lgs 163/06 Articoli 90, 91 - Codici 90.1, 91.1
In merito all’affidamento della sola progettazione definitiva da parte della S.A., l’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, (che riproduce l’art. 17, comma 14sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.) prevede che la progettazione definitiva ed esecutiva siano di norma affidate al medesimo soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente svolta. Pertanto, sebbene la legge indichi una pregiudiziale a favore dell’unitarietà degli incarichi di progettazione, è possibile l’affidamento separato della progettazione definitiva ed esecutiva, ma con previa ed adeguata motivazione del RUP.L’affidamento ad un soggetto unico può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. Resta abrogata - già dalla legge n. 62/2005, art. 24 - la priorità che la legge n. 109/1994 e s.m. (art. 17, comma 14) assegnava all’affidamento congiunto della progettazione e direzione lavori, per cui nell’ordinamento vigente le due prestazioni possono essere svolte da soggetti diversi. Ciò appare confermato anche dal disposto dell’art. 91, comma 6, del Codice dei contratti. Permane, in ogni caso, la regola per cui, per la determinazione delle modalità di affidamento, si deve tener conto dell’importo complessivo di tutte le prestazioni da affidare allo stesso professionista, come si evince dal disposto dell’art. 92, comma 1, parte finale, del D.Lgs. n. 163/2006, ove è previsto che, ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.(Cfr. artt. 91 e 92, D.Lgs. n. 163/2006)
Deliberazione n. 110 del 13/12/2006
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Nel richiamare le fonti normative da cui discende l'ordinamento professionale che disciplina le competenze del geometra (R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 -Legge 16 novembre 1939, n. 2229 Legge 2 marzo 1949 n. 144 - Legge 5 novembre 1971 n. 1086) appare opportuno evidenziare come, in base all'art. 16 R.D. 11.2.1929 n.274, la competenza dei geometri é limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, rurali e di edifici per uso d'industrie agricole nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte. Pertanto, con specifico riferimento alle strade, la competenza del geometra è limitata alle prestazioni professionali inerenti viabilità rurale ed interpoderale, strade di lottizzazione, strade di cantiere; è inoltre competenza del geometra l'effettuazione di operazioni topografiche, fotogrammetriche ed operazioni catastali in generale.
La suddetta normativa, non modificata dalla Legge 5.11.1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri alla previgente ripartizione di competenza, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili quali strade comunali (opere pubbliche d'importanza).
Occorre precisare che il geometra può partecipare, nelle attività che esulano dal suo campo professionale, alle operazioni tecniche di sua competenza, dietro esplicita dichiarazione del suo contributo, collaborando con figure tecniche di altre categorie professionali competenti ed incaricate del progetto.
Deliberazione n. 107 del 13/12/2006
d.lgs 163/06 Articoli 10, 90 - Codici 10.3, 90.1
Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. è da ritenersi illegittima l’assunzione in capo al medesimo soggetto delle funzioni di RUP e di progettista per appalti di importo superiore a 500.000 euro.
Deliberazione n. 100 del 28/11/2006
d.lgs 163/06 Articoli 90, 91, 92 - Codici 90.1, 91.1, 92.1
Nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento, secondo quanto specificato dall’Autorità (ad es. con la deliberazione n. 70 del 22 giugno 2005), l’Amministrazione non può procedere al pagamento degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e per altre attività indicate dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1994 e s.m. e ora confermate dall’art. 92 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.L’affidamento degli incarichi professionali con delibera di Giunta comunale è in contrasto con le disposizioni dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.. Tali disposizioni prevedono, infatti, che l’adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti all’attuazione dei procedimenti sono di competenza della dirigenza e che agli organi di governo dell’amministrazione competono le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.Per il conferimento degli incarichi professionali le vigenti disposizioni prevedono l’adozione di procedure di evidenza pubblica diverse in relazione al valore del servizio. Come costantemente precisato dall’Autorità nelle proprie deliberazioni, per la definizione della procedura da seguire la stima deve considerare il valore complessivo di tutti i servizi che si intendono affidare all’esterno, in quanto il frazionamento del servizio per eludere gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative non è consentito.
Deliberazione n. 77 del 17/11/2006
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1
Le vigenti disposizioni legislative, generali e settoriali, assegnano ai dirigenti la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso. Anche da parte della giurisprudenza amministrativa, peraltro, è stato precisato in più occasioni che le determinazioni relative al conferimento degli incarichi di progettazione cui all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., competono ai dirigenti e non all’organo di governo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 64/1999; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1250/2000) per il decisivo ancorché sintetico rilievo che “se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure (d’appalto) …… ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell’iter procedurale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario” (così testualmente, Cons. Stato, Sez. V, n. 548/99).
Deliberazione n. 78 del 24/10/2006
d.lgs 163/06 Articoli 2, 90 - Codici 2.1, 90.1
Quando in fase di progettazione vi sono state carenze, riguardanti il godimento delle opere da realizzare da parte delle persone diversamente abili, che hanno comportato la conseguente necessità di provvedere in corso d’opera alle opportune modifiche per rientrare nei limiti della speciale normativa applicabile (D.P.R. n. 503/96 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236), è da ritenersi che un siffatto operato della Stazione appaltante non abbia garantito la qualità della progettazione delle opere richiesta dalla normativa di settore e non può escludersi che da ciò discenda un ipotetico aggravio per il pubblico erario. Tale violazione risulta, tuttavia, attenuata in presenza di indicazioni “imposte” con il proprio parere dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
Deliberazione n. 49 del 11/07/2006
d.lgs 163/06 Articoli 54, 90 - Codici 54.1, 90.1
La clausola di un bando di gara di appalto che prevede un esonero assoluto di responsabilità della stazione appaltante per i vizi del progetto (c.d. clausola “tagliariserve”) è illegittima, atteso che l’art. 1229 c.c. dichiara nullo il patto con cui il creditore accetti preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità per dolo o per colpa grave, in quanto l’adempimento verrebbe a dipendere, in sostanza, dal mero arbitrio dell’obbligato. L’inserimento della clausola unilaterale di cui trattasi, pattiziamente imposta all’offerente come condizione per la sua partecipazione alla gara, è infatti diretta a trasformare surrettiziamente in aleatorio il contratto de quo, di natura sillagmatica. Del tutto diverso da quello della clausola in questione è il contenuto dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. Detta norma regolamentare richiede al partecipante alla gara l’attestazione di aver esaminato il progetto, di aver visionato i luoghi, di aver preso conoscenza di ogni altra circostanza e di ritenere i lavori realizzabili, il progetto adeguato e il prezzo offerto remunerativo. In detta attestazione non è insita alcuna rinunzia del concorrente ai diritti contrattuali che, in caso di aggiudicazione, potrebbero derivargli per fatto e colpa di controparte (quale indubbiamente è la imperfetta redazione degli elaborati progettuali).