Massime classificate per il nodo "Ambito soggettivo"

Parere di Precontenzioso n. 209 del 19/12/2012 - rif. PREC 229/12/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 90 - Codici 37.1, 90.1.1
E’ legittima la selezione dell’offerta presentata da RTP composto da due liberi professionisti ed un co-progettista esterno al raggruppamento ed a questo legato da un rapporto di collaborazione professionale, giacché “la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell’istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge (lett. a ,comma 5 dell’art. 253 d.P.R. 207/2010) non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza” (Parere AVCP n. 84/2012)
Parere di Precontenzioso n. 228 del 21/12/2011 - rif. PREC 223/11/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 90 - Codici 46.1, 90.1.1
Le cause di incompatibilità che operano per l’affidamento degli incarichi di progettazione sono di stretta interpretazione in quanto limitative della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, con conseguente impossibilità di un’estensione analogica a fattispecie non espressamente contemplate dalla normativa (cfr. Tar Piemonte 1510/2008 e CdS., Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 561). Pertanto, non sussiste incompatibilità ex lege (o comunque rilevante ex art. 46 comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 ai fini dell’esclusione dalla gara) tra il ruolo di partecipante in qualità di socio accomandante e quello di direttore dei lavori degli stessi, atteso chela direzione lavori costituisce una fase diversa e successiva rispetto sia alla progettazione che alle relative attività di supporto alla progettazione.
Deliberazione n. 51 del 20/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.1
Sulla base del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, disciplinante l’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, le opere di carattere eminentemente idraulico esulano dalle competenze professionali degli architetti. È stato anche chiarito dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza 22 maggio 2000, n. 2938) che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, rientra nella competenza dei soli ingegneri ed esula da quella degli architetti.
Deliberazione n. 37 del 07/02/2007 d.lgs 163/06 Articoli 90, 91 - Codici 90.1.1, 91.1.1
Con riguardo ad incarichi di importo stimato superiore a 100.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, la scelta operata dalla Stazione appaltante di escludere le società di ingegneria dal novero dei soggetti legittimati a partecipare alla gara si ritiene non giustificata dalla normativa vigente e inammissibile, in quanto viola i principi comunitari di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi nonché il principio di irrilevanza delle forme, sottolineato dalla giurisprudenza. (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2002, n. 505).Le giustificazioni addotte dalla Stazione appaltante, consistenti nel fatto che gli incarichi riguardano esclusivamente la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, appaiono quanto meno infondate, atteso che la stessa normativa (art. 17, comma 7, nel testo vigente nella Regione Siciliana) ha confermato il principio della personalità dell’incarico, assicurato dalla sottoscrizione dei progetti da parte di soggetti iscritti all’albo professionale, ed esteso l’obbligo di indicazione nominativa alla persona fisica incaricata della integrazione delle varie prestazioni specialistiche.
Deliberazione n. 107 del 13/12/2006 d.lgs 163/06 Articoli 1, 90 - Codici 1.2, 90.1.1
In presenza di società a capitale pubblico-privato non si delinea la fattispecie della c.d. “amministrazione indiretta”, in forza della quale la stazione appaltante persegue i propri compiti per mezzo di un soggetto sul quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Come precisato dal giudice comunitario (sentenza Corte di Giustizia CE dell’11.1.2005 n. 26), infatti, la sussistenza di una partecipazione, anche minoritaria, di soggetti privati al capitale della società alla quale partecipa anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quelle che essa esercita sui propri servizi.Il c.d. “in house providing” è una modalità di affidamento eccezionale e residuale rispetto alla regola generale della gara ed è consentito solo nel caso in cui la società affidataria, partecipata interamente dall’ente pubblico, costituisca un ente strumentale di quest’ultimo. Conseguentemente, le società a capitale misto pubblico-privato non possono essere affidatarie, in via diretta e senza gara, di negozi giuridici; in particolare per quanto attiene all’attività di progettazione, che è di esclusivo appannaggio dei soggetti identificati nell’articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 391/2002). Le suddette società non possono altresì espletare le funzioni di stazioni appaltanti, essendo stato abrogato l’istituto della concessione di committenza, da ritenersi definitivamente espunto dal quadro dei sistemi di realizzazione delle opere pubbliche in relazione al chiaro divieto contenuto nell’art. 19, comma 3, della citata legge n. 109/1994 e s.m.
Deliberazione n. 107 del 13/12/2006 d.lgs 163/06 Articoli 118, 90 - Codici 118.1, 90.1.1
Elemento cardine della normativa sui lavori pubblici in materia di affidamento di incarichi di progettazione è la necessità di ricondurre la responsabilità della progettazione ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. E’ pertanto fatto divieto di avvalersi del subappalto, ad eccezione di alcune attività, come specificato nell’articolo 17, comma 14quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. Sotto questo profilo non sembra potersi riconoscere la possibilità di effettuare affidamenti di progettazione definiti di “co-progettazione”.La determinazione n. 3/2004 di questa Autorità ha dettato gli indirizzi per consentire alle S.A. di individuare quelle attività che afferiscono direttamente alla progettazione vera e propria e quelle che afferiscono all’attività di supporto tecnico amministrativo alla progettazione. Relativamente all’attività di progettazione in senso stretto viene riconosciuta a favore delle S.A. la possibilità di costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un’adeguata professionalità e da professionisti esterni, laddove non siano ravvisabili oppure non siano disponibili o sufficienti le professionalità necessarie alla predisposizione di tutti gli elaborati progettuali.