Il progetto è l’espressione, in termini grafici, descrittivi, tecnici e tecnologici della risposta del progettista alla domanda del committente e, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, costituisce opera dell’ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, che descrive e rappresenta l’opera da eseguire come concepita dal/gli suo/i autore/i per mezzo di atti definiti, soluzioni, elaborati e scelte, ciascuno rappresentativo di una trasposizione documentale dell’idea progettuale. La ratio della norma è chiara: bisogna che sia identificabile in modo inequivocabile l’autore del progetto di un’opera, colui che l’ha ideata e di cui è e deve essere il solo responsabile, anche di fronte alla legge. La normativa vigente in materia ha confermato e rafforzato la precedente legge n. 109/94 e s.m.i. circa la differenziazione fra il concetto di incarico di progettazione vera e propria e quello di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, anche in termini di disciplina di affidamento, che segue iter diversi. Ciò al fine di evitare qualsiasi ambiguità sia sulla paternità di un progetto, sia sulle responsabilità in capo a chi lo ha prodotto.Come ha evidenziato l’Autorità nella Determinazione n. 3/2004, la legge contempla la possibilità, per le attività che accedono alla progettazione in senso proprio, ove la S.A. non disponga di sufficienti professionalità per la predisposizione di tutti gli elaborati progettuali, che sia possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un’adeguata professionalità e da professionisti esterni; in questi casi, però, è di fondamentale importanza «la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti ed il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell’ambito dell’unitario progetto».
È in contrasto con la normativa di settore l’affidamento, in base a convenzione, di incarichi professionali a tecnici esterni all’Amministrazione e, in ogni caso, a soggetti diversi da quelli previsti dall’art.33 del Codice dei contratti pubblici (SIIT, centrali di committenza, amministrazioni provinciali; cfr. deliberazione Avcp n. 11/2008), atteso che il ricorso al mercato con procedura ad evidenza pubblica è contemplato solamente in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti.
Costituisce un’ipotesi di subappalto di servizi professionali di ingegneria e architettura, vietato dall’art. 91, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, l’affidamento di una attività specifica mediante conferimento di un incarico di consulenza da hoc a liberi professionisti, che non siano né soci né direttori tecnici né facenti parte dell’organico dell’affidatario - in qualità di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi dello stesso - né associati con lo stesso in un R.T.I., costituito o costituendo.
Nelle procedure selettive volte all’affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell’istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.t.i. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006).
La potestà di avvalimento – che consente a un concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto – costituisce un principio, di fonte sia comunitaria che nazionale, avente portata generale, in quanto esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata 18/2004 (art. 47, par. 2, nonché art. 48, par. 3) e disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che l'assenza di espresse previsioni al riguardo nella "lex specialis" di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso di tale facoltà nella sua più ampia portata (Consiglio Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3762). Precisato ciò, occorre rilevare che l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 è inequivoco nell’ammettere la possibilità di avvalimento anche ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese. Il primo comma del citato articolo 49, infatti, consente l’avvalimento al "concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34" (al riguardo, cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2004, n. 8145; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 12 aprile 2005, n. 230). A sua volta l’art. 91 del Codice dei contratti pubblici, nel dettare disposizioni specifiche per l’affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, sopra e sotto la soglia di € 100.000,00, richiama le disposizioni contenute nella parte seconda dello stesso Codice, tra le quali è ricompreso anche l’art. 34. Non si può pertanto dubitare che l’istituto dell’avvalimento costituisca uno strumento generale utilizzabile anche dai Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (società di professionisti, società di ingegneria o professionisti singoli), né dell’ammissibilità dell’avvalimento c.d. "esterno", che si realizza nel caso in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di un imprenditore terzo, oltre che di quello cd. "interno", che si concretizza nell’ipotesi in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di imprese partecipanti all’A.T.I. (cfr., in tal senso, con specifico riferimento all’applicabilità ai servizi di progettazione, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7054).
La potestà di avvalimento – che consente a un concorrente, per comprovare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara d'appalto ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, di far riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti necessari all'esecuzione dell'appalto – costituisce un principio, di fonte sia comunitaria che nazionale, avente portata generale, in quanto esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata 18/2004 (art. 47, par. 2, nonché art. 48, par. 3) e disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 49 del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che l'assenza di espresse previsioni al riguardo nella "lex specialis" di gara non costituisce affatto motivo di impedimento al suo utilizzo, ma al contrario legittima i concorrenti a far uso di tale facoltà nella sua più ampia portata (Consiglio Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 , n. 3762). Precisato ciò, occorre rilevare che l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 è inequivoco nell’ammettere la possibilità di avvalimento anche ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese. Il primo comma del citato articolo 49, infatti, consente l’avvalimento al "concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34" (al riguardo, cfr. Consiglio Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2004, n. 8145; T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, 12 aprile 2005, n. 230). A sua volta l’art. 91 del Codice dei contratti pubblici, nel dettare disposizioni specifiche per l’affidamento degli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo, sopra e sotto la soglia di € 100.000,00, richiama le disposizioni contenute nella parte seconda dello stesso Codice, tra le quali è ricompreso anche l’art. 34. Non si può pertanto dubitare che l’istituto dell’avvalimento costituisca uno strumento generale utilizzabile anche dai Raggruppamenti Temporanei di Professionisti (società di professionisti, società di ingegneria o professionisti singoli), né dell’ammissibilità dell’avvalimento c.d. "esterno", che si realizza nel caso in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di un imprenditore terzo, oltre che di quello cd. "interno", che si concretizza nell’ipotesi in cui il Raggruppamento si avvalga di capacità di imprese partecipanti all’A.T.I. (cfr., in tal senso, con specifico riferimento all’applicabilità ai servizi di progettazione, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2009, n. 7054).
Ai sensi dell’art. 91, comma 3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , l’affidatario non può avvalersi del subappalto per la redazione delle relazioni geologiche. Il legislatore, nell’escludere le relazioni geologiche dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito di certo un’esigenza di tutela dell’amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa). In una procedura per l’affidamento di servizi di progettazione cui partecipi un RTP, qualora il geologo non faccia parte della compagine sociale, è evidente che la redazione della relazione geologica verrebbe di fatto affidata ad un terzo, in violazione della richiamata norma che vieta per tale attività il subappalto.
Deliberazione n. 60 del 17/12/2008
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3
I Dipartimenti universitari non hanno, tra i fini istituzionali loro propri, quello di prestare servizi su un determinato mercato contro retribuzione, essendo, invece, preposti ad attività di formazione e di ricerca e non le caratteristiche funzionali per essere annoverati tra gli «operatori economici» di cui all’art. 3, comma 22 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, neanche secondo la nozione assunta a livello comunitario. Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all’allegato III, annovera le Università solo tra gli enti committenti, e come tali tenuti all’applicazione del Codice dei contratti, ma non anche tra i soggetti dell’art. 32 né tra quelli dell’art. 33 e dell’art. 90.
La partecipazione a gare d’appalto o l’affidamento diretto di incarichi ai Dipartimenti universitari, godendo gli stessi di finanziamenti pubblici, consentirebbero loro di formulare offerte o di chiedere corrispettivi anticoncorrenziali, sì da alterare il libero gioco della concorrenza nel mercato.
I Dipartimenti universitari non possano partecipare né a gare per l’erogazione dei servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura né, a fortiori, essere affidatari diretti dei suddetti incarichi, quand’anche attraverso accordi ex art. 15 della legge n. 241/90, la cui applicazione non può che avvenire secondo un’interpretazione conforme ai principi comunitari (primo fra tutti quello di libera concorrenza) richiamati dallo stesso art. 1 della medesima legge.
Dall’esame coordinato dell’art. 91, comma 3, e dell’art. 90, comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si evince che lo status giuridico caratterizzante il rapporto tra il geologo ed il soggetto affidatario possa essere sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata, attraverso forme di collaborazione coordinata o continuativa. Rimangono, pertanto, esclusi dalle previsioni normative i rapporti di consulenza professionale “ad hoc”, che possono configurarsi nello specifico come forma di subappalto, esplicitamente vietata nei casi previsti dalle disposizione citate, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell’affidamento dell’incarico (cfr. determinazione 3/2008).
La previsione del bando di gara che limita in generale ed in astratto alla competenza esclusiva degli ingegneri le attività di progettazione di impianti ex legge 5 marzo 1990, n. 46 non è conforme al riparto delle competenze professionali, dovendosi riconoscere anche al perito industriale l’attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in materia impiantistica, nel rispetto dei limiti della competenza riconosciutagli dall’ordinamento professionale (r.d. 11 febbraio 1929, n. 275) con riguardo alla natura degli impianti da progettare.
Quand’anche la lettera di invito o il bando di gara non prevedano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 51, c. 5 del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 554, secondo cui i raggruppamenti temporanei di professionisti, di società di ingegneria ovvero di società di professionisti devono prevedere la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, trattandosi di norme imperative, sono comunque suscettibili di eterointegrare la lex specialis e quindi di comportare l’esclusione dalla procedura in caso di mancato rispetto da parte dei concorrenti.
Deliberazione n. 12 del 02/04/2008
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3
L’affidamento di incarichi professionali ad un dirigente pubblico non è conforme al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in quanto il dipendente pubblico a tempo pieno non può esercitare libera professione e quindi non può ritenersi soggetto annoverabile tra quelli contemplati dall’art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (liberi professionisti singoli o associati).
L’applicazione del principio comunitario della libera prestazione di servizi e della tutela della concorrenza nonché del rispetto del paritetico esercizio della professione da parte di tutti i titolari della funzione, singoli o comunque associati, porta a ritenere che non si rilevano elementi atti a suffragare il diniego del riconoscimento della forma aggregativa di cui all’istituto del raggruppamento temporaneo anche in riferimento ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, così come avviene per i consorzi stabili operanti nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In una procedura per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, per quanto riguarda il possesso dei requisiti e la loro relativa dimostrazione, tenuto conto che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, ciascun soggetto raggruppato deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato. Non è ammissibile, pertanto, che la capacità del raggruppamento sia dimostrata sulla base dei requisiti in capo alla mandataria, anche se gli stessi, da soli, sono sufficienti a coprire quanto richiesto dalla disciplina di gara.
Al di là del nomen utilizzato nelle associazioni di professionisti, il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non è di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di una attività professionale, ma semplice collegamento funzionale di attività che restano a tutti gli effetti individuali. La partecipazione ad una selezione di uno studio associato comporta, pertanto, la sottoscrizione dell’istanza da parte di tutti i singoli professionisti.
Deliberazione n. 301 del 08/11/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3
La progettazione di un edificio da destinare ad uso civile, consistente in una struttura portante in cemento armato di un volume complessivo di 4900 mc, è di competenza esclusiva dei tecnici laureati, trattandosi di attività non riconducibile ai canoni di minore complessità progettuale propri delle attribuzioni del geometra. La progettazione a firma di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti, pertanto, deve considerarsi illegittima e può configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Inoltre, in siffatte circostanze, l’Amministrazione non può liquidare alcun compenso al progettista geometra, in mancanza del titolo legittimante, con la conseguenza che l’eventuale dazione di compenso professionale, anche in parte, può configurarsi come indebita.
Deliberazione n. 298 del 08/11/2007
d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1.3
Non è conforme la redazione e la firma del progetto da parte di un solo professionista qualora l’incarico sia stato affidato a due professionisti costituiti in raggruppamento.
Stante il carattere tassativo dell'elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, contenuto nell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., risulta non conforme al dettato normativo l'affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società in base all'autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.
Ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) dell’art. 90 nel rispetto dei principi del Trattato. I principi di derivazione comunitaria impongono sia la previa individuazione di criteri obiettivi nella valutazione delle offerte sia l’obbligo di motivare la scelta. Le prescrizioni di cui agli articoli 90 e 91 devono essere rispettate in toto, senza la possibilità di effettuare limitazioni procedurali o soggettive.
L’elenco dei soggetti aventi diritto ad essere affidatari di incarichi di progettazione, di cui all’art. 17 L. 109/94 ha carattere tassativo. Pertanto non è conforme alla norma l’affidamento di detti incarichi a dipartimenti universitari, fatta salva la possibilità per gli stessi di costituire apposite società, in base all’autonomia riconosciuta alle Università dalla legge 168/1989.
Le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le società professionali nonché i consorzi stabili di società d'ingegneria e professionali di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Autorità. I soggetti di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99 entro 30 giorni dalla loro costituzione, mentre quelli già operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del DPR 554/99, che intendano partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 50 del DPR 554/99, sono tenute agli obblighi di comunicazione entro 30 giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi. Non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorità, infine, le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonché gli studi professionali.