Il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l’acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto dell’ingegno, ovvero il progetto, giudicato il migliore sul piano qualitativo ed economico da un’apposita commissione in relazione a una preindicata esigenza. La Commissione giudicatrice è dunque chiamata all’esercizio di una discrezionalità tecnica valutativa al fine di individuare il progetto migliore, e pertanto, anche in tal caso, la nomina dei commissari, posteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, è giustificata dall’esigenza di impedire che i contenuti delle offerte possano essere condizionati dai presunti o ipotizzati gradimenti dei commissari, come già sottolineato dalla giurisprudenza a proposito del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosaderoghe, anche in ragione del fatto che tutela i principi costituzionali di cui all’articolo 97; si tratta di una norma diretta a impedire che i contenuti delle offerte possano essere condizionati dai presunti o ipotizzati gradimenti dei commissari e non può, in ragione della sua specificità e della conseguente natura di stretta interpretazione, assumere valenza di principio generale in materia di gare.
La disposizione dell’art. 84, comma 10, deve ritenersi correlata solo all’esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non configurandosi tale esigenza per il sistema del prezzo più basso in ragione della rilevata automaticità della scelta, che rende indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il momento di nomina della Commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell’attività della Commissione.
Nel caso in cui la S.A. decida di effettuare un concorso di idee e abbia specificato nei documenti di gara che la commissione giudicatrice deve essere composta anche da un ingegnere, tale figura professionale non è sostituibile con quella di un architetto in quanto la S.A. è tenuta a rispettare le previsioni cui si è autovincolata. Soprattutto nei casi in cui l’oggetto dell’appalto preveda attività di progettazione che gli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione e della direttiva 85/384/Cee) attribuiscono alla competenza esclusiva degli ingegneri.
Nel caso in cui la S.A. decida di effettuare un concorso di idee e abbia specificato nei documenti di gara che la commissione giudicatrice deve essere composta anche da un ingegnere, tale figura professionale non è sostituibile con quella di un architetto in quanto la S.A. è tenuta a rispettare le previsioni cui si è autovincolata. Soprattutto nei casi in cui l’oggetto dell’appalto preveda attività di progettazione che gli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione e della direttiva 85/384/Cee) attribuiscono alla competenza esclusiva degli ingegneri.
Nei concorsi di idee di cui all’art. 108 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163, qualora la fase di valutazione dei progetti sia preceduta da una fase di qualificazione dei concorrenti, è necessario che la S.A. adotti tutte le misure per garantire l’anonimato delle idee proposte. Non è conforme a tale regola la previsione del bando che richieda, insieme ai curricula, una relazione che illustri l’approccio al tema del concorso contenente schizzi e schemi grafici, in quanto idonea a ledere il principio dell’anonimato.
Come già chiarito nella determinazione n. 3 del 2000, il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l’acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto dell’ingegno, ovvero il progetto, giudicato il migliore sul piano qualitativo ed economico da un’apposita commissione in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall’appalto di servizi di progettazione nel quale l’oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista.