È inammissibile l’affidamento diretto, ex art. 125 co. 8 D.Lgs n. 163/2006, di lavori aggiuntivi collegati a quelli già in corso alla stessa impresa esecutrice dei lavori dell’appalto principale, nonché l’affidamento di lavorazioni extracontrattuali già eseguiti e non preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, nel rispetto dell’art. 132 del Codice.
Il cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D. Lgs. n.163/2006 è una procedura negoziata nella quale, secondo quanto previsto dall’art. 331 del Regolamento, le stazioni appaltanti devono assicurare il rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. Figura centrale nel sistema dell’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture è il responsabile unico del procedimento.
Il combinato disposto dell’art. 122, commi 7 e 7 bis con l’art. 57, comma 6 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non consente, in materia di procedure negoziate, di costituire ed utilizzare elenchi o albi di imprese dai quali attingere per i singoli affidamenti. Una simile possibilità, infatti, non solo non è prevista in tali disposizioni, ma in linea generale non è ammessa per i contratti pubblici di lavori, come precisato nell’art. 40, comma 5, del Codice, ai sensi del quale “è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia”. L’unica eccezione a tale divieto riguarda, dunque, (oltre a quanto disposto per la procedura ristretta semplificata) gli affidamenti in economia.
Nelle procedure di acquisizione di servizi in economia trova applicazione l’art. 125 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il cui comma 14 stabilisce, tra l’altro, che “I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice e dal regolamento”. Quindi, non necessariamente la stazione appaltante, al fine di chiarire i dubbi circa il costo della sicurezza, è tenuta ad applicare in modo pedissequo la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici in tema di verifica dell’anomalia delle offerte, a meno che ciò non sia espressamente previsto dai documenti di gara.
Deliberazione n. 4 del 28/01/2009
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1
Il ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario deve essere opportunamente limitato e motivato; la previsione, pertanto, di lavori da affidarsi in economia nell’ambito di un appalto, ove non adeguatamente motivata, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi alle ordinarie procedure concorsuali, come nel caso di esecuzione di infissi in legno.
Deliberazione n. 22 del 28/05/2008
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1
Costituiscono affidamenti in house gli affidamenti in economia con il sistema dell’amministrazione diretta, che sono contemplati entro precisi limiti economici, trattandosi di ipotesi di autoproduzioni sottratte al mercato.
La mancata sottoscrizione priva il documento presentato della necessaria acquiescenza, richiesta al contraente in ordine agli elementi minimi che deve avere la fornitura. Nel caso di una procedura adottata in economia, considerato che l’avviso informale di gara si pone come capitolato speciale, è evidente che la mancata sottoscrizione sia da considerarsi un’omissione sostanziale e la conseguente esclusione risulta conforme alla normativa di settore.
Deliberazione n. 1 del 17/01/2008
d.lgs 163/06 Articoli 125, 28, 64 - Codici 125.1, 28.1, 64.1
Il frazionamento di un intervento ai fini dell’affidamento mediante cottimo fiduciario non è conforme al disposto dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n.163 ai sensi del quale nessun progetto d'opera, né alcun progetto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato
Deliberazione n. 1 del 17/01/2008
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1
Non è conforme al disposto dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino 200.000 euro, richiedendo la norma che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.
E’ conforme alla normativa di settore l’annullamento d’ufficio in via di autotutela della delibera che dispone, nonostante la carenza dei requisiti previsti dall’art. 125, l’esecuzione di lavori in economia mediante cottimo fiduciario.
Per l’affidamento di incarichi di progettazione di valore inferiore a 20.000 € le Stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, previa espressa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia.
Deliberazione n. 298 del 08/11/2007
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1
Non è conforme la previsione di un importo, per i lavori in economia inseriti nei quadri economici del progetto di variante e della perizia di completamento, superiore alla percentuale del 10% prevista all’art. 44, comma 3 lett. b) del D.P.R. 554/99.
Deliberazione n. 141 del 10/05/2007
d.lgs 163/06 Articoli 123, 125 - Codici 123.1, 125.1
La istituzione e gestione di elenchi di cui agli articoli 123, comma 1 e 125, comma 8 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è soluzione facoltativa riconosciuta alla stazione appaltante al fine di agevolare l’operato della stessa, che in tal modo può più facilmente e celermente individuare i contraenti idonei, evitando le prescritte pubblicità ed indagini di mercato, da disporre di volta in volta per gli specifici appalti, ed i conseguenti relativi oneri. Pertanto, trattandosi di un’opzione riconosciuta dalla norma alle stazioni appaltanti al fine di semplificare l’adempimento di forme di pubblicità stabilite dalla legge, appare incongruo nonché contrario all’esigenza della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione, far gravare sugli operatori i costi della redazione e tenuta degli elenchi ufficiali.
Deliberazione n. 112 del 13/12/2006
d.lgs 163/06 Articoli 125, 91 - Codici 125.1, 91.1
In merito alla rilevante questione dell’applicabilità agli incarichi di progettazione dell’art 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante la disciplina di lavori, servizi e forniture “in economia”, e in particolare della parte finale del comma 11, che per servizi (e forniture) di importo inferiore a 20.000 euro consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, in linea generale si osserva che difficilmente il servizio tecnico della progettazione in materia di lavori pubblici può essere ricompreso tout court tra i servizi in economia. Ciò sia perché l’affidamento della progettazione è sottoposto a specifica ed autonoma disciplina, dove le regole si diversificano a seconda che l’importo stimato del compenso superi o meno la soglia di 100.000 euro, sia perché l’acquisizione in economia deve essere preceduta dall’assunzione di specifico provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell’economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all’oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate dal comma 10 del suddetto art. 125.Alla luce di tali limiti, non si può escludere che una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività, possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l’affidamento in economia del servizio della progettazione, a condizione che tale riconduzione avvenga ragionevolmente nel pieno rispetto degli ambiti applicativi delineati dal citato comma 10 dell’art. 125.(Cfr. art. 125, D.Lgs. n. 163/2006)
Deliberazione n. 69 del 13/09/2006
d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1
Le s.a. non possono ricorrere all’istituto della risoluzione in danno dell’appaltatore inadempiente per eludere le prescrizioni tassative relative all’utilizzo della procedura di cottimo fiduciario.