L’esecuzione di un’opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere. In merito alla scelta di frazionare gli appalti le stazioni appaltanti devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva. Ciò al fine di evitare un inutile dispendio di denaro pubblico nel caso in cui le restanti parti dell’intervento non vengano realizzate nonché di contrastare l’artificioso frazionamento, tendente a far rientrare l’intervento nelle soglie massime indicate dalla legge per ricorrere a procedure di scelta del contraente che limitano la concorrenza. Quando un’opera costituente un’unità strutturale e funzionale viene eseguita affidando separatamente parti distinte di essa non si può neanche parlare di suddivisione dell’opera in lotti, ma piuttosto di “scorporamento degli appalti” o esecuzione mediante appalti parziali. Tale istituto non può trovare applicazione per le opere a caratteristiche tecniche comuni (come la costruzione di un edificio), ma soltanto quando l’appalto “scorporato” richieda una particolare specializzazione tecnica o artistica come ad esempio nel caso di cui all’art.19, comma 1 quater della legge n. 109/94 e s.m., relativo ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici. In merito all’opposta scelta di accorpare in un’unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, le stazioni appaltanti devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare. Al contrario, l’accorpamento di lavori non è giustificato quando ciascun intervento presenta in realtà caratteristiche ed esigenze differenziate, alle quali si potrebbe ben fare fronte con appalti separati di minore importo senza per questo comprometterne la efficiente realizzazione.
Deliberazione n. 59 del 17/12/2008
d.lgs 163/06 Articoli 126, 153 - Codici 126.1, 153.1
L’omessa indicazione del costo stimato di ciascun intervento, sia nel programma che nell’avviso successivamente emanato non appare conforme alla disciplina positiva. Il programma dei lavori pubblici non rappresenta una mera elencazione di opere, essendo stabilito (dall’art. 14 della legge 109/1994) che esso costituisce “momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni …” e che tali studi “individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche”. Pertanto, per ciascun intervento, devono essere indicate le finalità, la localizzazione, eventuali problematiche di ordine ambientale, paesaggistico ed urbanistico, la stima dei costi, le eventuali risorse disponibili.
Non è conforme al dettato normativo un avviso indicativo nel quale non siano riportati gli elementi essenziali indicati dall’art. 80 del DPR 554/99, in particolare l’importo dei lavori, la tipologia delle commesse, la località dell’esecuzione dell’intervento. L’inserimento di un intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell’amministrazione vale solo a rendere pubblica l’intenzione di riservare al finanziamento privato determinati interventi e non può essere considerato equipollente all’emanazione dell’avviso indicativo.
Prevedere termini diversi per la presentazione delle offerte, rispetto a quelli normativamente stabiliti, può determinare una restrizione della partecipazione ed alterare le regole della concorrenza.
Anche se al momento della emanazione dell’avviso la normativa regionale vigente (legge 109/1994 recepita in Sicilia con LL.RR. nn. 7/2002, 7/2003, 20/2003 e 14/2005) non prevedeva alcun obbligo di specificare nell’avviso i criteri di valutazione, si ritiene che nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza e della trasparenza, sanciti dal diritto comunitario e nazionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque conformarsi alla novella normativa introdotta dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, permettendo così agli aspiranti promotori di valutare meglio il loro interesse a partecipare alla procedura.
Lo studio di fattibilità è un elemento della documentazione programmatoria dei lavori pubblici, contenenti dati tecnici, gestionali, economico –finanziari dell’opera, che si colloca temporalmente in un momento antecedente all’avvio della progettazione e che si rapporta ad essa come presupposto e non come parte integrante.
Deliberazione n. 28 del 16/07/2008
d.lgs 163/06 Articoli 126 - Codici 126.1
La programmazione di un servizio, una fornitura o un’opera è uno degli aspetti principali che consente di mettere in atto per tempo l’iter procedurale nel rispetto delle norme di evidenza pubblica, definendo al meglio le modalità di esecuzione.
Deliberazione n. 217 del 27/06/2007
d.lgs 163/06 Articoli 126 - Codici 126.1
Rientra nella competenza del Consiglio Comunale, e non in quella della Giunta, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell’elenco annuale. Per i lavori di importo fino ad € 1.000.000 l’inserimento è subordinato alla previa approvazione dello studio di fattibilità dell’intervento, per quelli di importo superiore è invece necessaria l’approvazione del progetto preliminare.