Massime classificate per il nodo "Valutazione proposta"

Deliberazione n. 1 del 16/01/2013 - rif. Fascicolo 1302/2011 d.lgs 163/06 Articoli 154, 155 - Codici 154.1, 155.1
Anche nelle procedure selettive di project financing va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o di una fornitura o della realizzazione di un'opera, sia prima che dopo l'aggiudicazione perché, in ogni caso, non vi è capacità di agire dell'Ente in tal senso ed, inoltre, si realizzerebbe una palese violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche.
Deliberazione n. 1 del 16/01/2013 - rif. Fascicolo 1302/2011 d.lgs 163/06 Articoli 154, 155, 2 - Codici 154.1, 155.1, 2.1
La procedura selettiva di project financing si articola in due fasi chiaramente distinte: la fase preliminare dell’individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all’affidamento della concessione. “La scelta del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore” (cfr. Cons. Stato, 1 aprile 2010, n. 2155) diversamente, la fase selettiva è finalizzata all’affidamento della concessione e, quindi, presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell’evidenza pubblica.
Deliberazione n. 57 del 09/06/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 154 - Codici 154.1
Quanto ai limiti entro cui consentire l’apporto di modifiche al progetto preliminare, è consentito ai concorrenti presentare eventuali e possibili varianti ma nessuna vera e propria soluzione alternativa che si discosti dalle scelte generali operate dalla stazione appaltante configurandosi come un’alternativa progettuale. Le modifiche devono limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali, nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base (Determinazione n. 1 del 22 Gennaio 2003) a garanzia dell’equilibrio del PEF quale elemento essenziale della proposta del Promotore e per tutelare il privato dalle scelte unilaterali dell’amministrazione. Occorre quindi fare riferimento all’equilibrio del PEF, il quale può essere assicurato solamente se vengono rispettate
Deliberazione n. 11 del 26/01/2011 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 154 - Codici 154.1
La procedura ex art. 37 quater L. 109 (ora art. 155 D.lgs. 163/06) si incentra sul confronto tra l’offerta del promotore e le due migliori offerte selezionate con la gara ovvero dell’unica offerta pervenuta, configurando “l’apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non limitato dalla struttura formalmente più rigida della licitazione privata” (Determinazione n. 1/2003). Il confronto concorrenziale parte dal progetto preliminare corredato del Piano Economico Finanziario (PEF) presentato dal promotore stesso, eventualmente modificato dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 37 quater, comma 1 lett. a), L.109/94 (ora art. 155, comma 1 lett.a), D.Lgs. 163/06). Il PEF costituisce il documento che individua e chiarisce le ragioni giustificatrici dell’offerta e che perciò racchiude in sé tutti gli elementi per la valutazione e l’apprezzamento, da parte della P.A., dei ribassi offerti. La validità economico-finanziaria del progetto costituisce il presupposto stesso dell’intera operazione di project financing (cfr. Determinazione n.1/2009). Non è dunque ammissibile la sottrazione del piano economico finanziario - che questi equilibri spiega e giustifica - ad una seria valutazione di sostenibilità da parte della stazione committente anche in fase di gara. La S.A. deve condurre un esame dell’equilibrio economico finanziario contenuto nel PEF alla luce delle evenienze sopravvenute al fine di accertare la sostenibilità dell’offerta prima di addivenire all’aggiudicazione. All’esito del rifiuto da parte delle imprese competitrici di addivenire alla stipula della convenzione alle condizioni di cui alle offerte presentate ed attesa l’urgenza - da documentare debitamente – sarebbe corretto avviare una procedura negoziata senza bando, invitando almeno tre operatori economici (tra cui quelli che hanno partecipato alla prima fase della gara stessa), ponendo a basa di gara il progetto alle condizioni (tecnico-economiche) rivisitate alla luce delle evenienze sopravvenute. Una rinegoziazione con l’impresa competitrice che si risolva in sostanza in un nuovo affidamento, appare in violazione della par condicio tra i concorrenti ex art. 29 della direttiva 2004/18 e art. 2 del D.Lgs. 163/06.
Deliberazione n. 110 del 17/04/2007 - rif. PREC92/07 d.lgs 163/06 Articoli 153, 154 - Codici 153.1, 154.1
L’Amministrazione può chiedere al promotore integrazioni e/o chiarimenti nel caso in cui la coerenza del piano economico finanziario, in relazione agli elementi di cui all’articolo 85, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, non sia ritenuta sufficientemente e chiaramente attestata; ugualmente possono essere richieste integrazioni e chiarimenti in presenza di un asseveramento incompleto (Atto Regolazione n. 34/2000). Posto che l’articolo 37-bis reca una elencazione analitica dei contenuti indefettibili delle proposte dei promotori, da ritenersi contenuti strutturali della stessa, in relazione ad essi la possibilità di integrazione è limitata alla documentazione già tempestivamente prodotta (Cons. St. n. 1802/2005). L’asseveramento è un esame critico ed analitico del progetto presentato dal promotore che attesta la coerenza degli elementi che compongono il piano economico finanziario e viene reso con un atto rilasciato dall’istituto di credito. Ciò che rileva è la sua riferibilità al piano economico finanziario indipendentemente dall’inserimento materiale del medesimo nello stesso documento (Atto di regolazione n. 14/2001).