Massime classificate per il nodo "Risoluzione del rapporto ed effetti"

Deliberazione n. 4 del 17/01/2007 d.lgs 163/06 Articoli 158 - Codici 158.1
L’art. 37octies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. dispone che nei casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Con il subentro si è voluto assegnare una tutela ai finanziatori dell’opera che altrimenti rischierebbero, a seguito della risoluzione, di perdere i ricavi del progetto. Il fine perseguito è quello di mantenere in vita il contratto, unica garanzia per i finanziatori di conseguire il loro utile. Pertanto per “enti finanziatori” si devono intendere tutti i soggetti che concorrono all’iniziativa mettendo a disposizione del promotore il c.d. capitale di debito, cioè il capitale che un’impresa prende a prestito ad esempio dalle banche o da altri soggetti creditori e sul quale paga un tasso di interesse fisso o variabile, mentre non sembra potersi ricomprendere nella definizione il fideiussore, cioè colui che garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.