Servizio Riscossione Contributi

Riscossioni 2008

Ultimo aggiornamento del 13 gennaio 2009

Avviso per le stazioni appaltanti - 23 dicembre 2008
A decorrere dal 13 gennaio 2009 i sistemi SIMOG e Riscossione saranno allineati alle disposizioni di cui alla deliberazione 30 luglio 2008 (in vigore il 1° settembre 2008). L’entità della contribuzione a carico della stazione appaltante va commisurata all’importo complessivo posto a base di gara. Nel caso di gare suddivise in lotti l’importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara, ivi compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall’obbligo di richiesta del CIG (inferiori a € 20.000 per appalti di servizi e forniture e € 40.000 per appalti di lavori).
A ciascuna gara, indipendentemente dalla suddivisione in lotti, verrà assegnato un numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, che dovrà essere utilizzato esclusivamente dalla stazione appaltante per il pagamento del contributo dovuto. Il valore del contributo dovuto dalle Stazioni appaltanti sarà calcolato automaticamente dal Sistema SIMOG sulla base del valore complessivo dichiarato in sede di creazione della gara, in relazione alle fasce di contribuzione di cui all’art. 2 della deliberazione 24 gennaio 2008.
Le stazioni appaltanti dovranno, comunque, procedere ad acquisire il CIG per i lotti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 20.000 e per i lotti di lavori di importo pari o superiore a € 40.000. Restano confermate le regole per il calcolo e il versamento del contributo dovuto dagli operatori economici.


Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati.
Con deliberazione del 24 gennaio 2008 (pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008) l'Autorità ha determinato, per l'anno 2008, l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento. L'Autorità ha, altresì, approvato le seguenti istruzioni operative rivolte agli anzidetti soggetti in merito all'applicazione della deliberazione del 24 gennaio 2008 ed, in particolare, sulle modalità di funzionamento del Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG).


A. Note generali
Le disposizioni di cui alla deliberazione del 24 gennaio 2008 si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. 163/2006, d'ora innanzi "Codice", ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del CIG le seguenti fattispecie:

  • le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del Codice;
  • l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
  • i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice.


La deliberazione del 30 luglio 2008, entrata in vigore il 1° settembre 2008, modifica la deliberazione del 24 gennaio 2008, entrata in vigore il 1° febbraio 2008, e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in poi. Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull'Albo Pretorio ove previsto dal Codice.


B. Modalità e termini di versamento della contribuzione

B1. Stazioni Appaltanti
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori o opere pubbliche ovvero all'acquisizione di servizi e forniture debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedono alla richiesta di accreditamento presso il sistema, utilizzando le funzionalità di anagrafe dell'Autorità all'indirizzo https://anagrafe.avcp.it. Il Responsabile RSSA si connette al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), sul sito dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it. Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova  procedura comunicata dal RSSA un numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, e determina l’importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti l’importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara, ivi compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall’obbligo di richiesta del CIG (inferiori a € 20.000 per appalti di servizi e forniture e € 40.000 per appalti di lavori).
Successivamente il RSSA dovrà provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l’importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura. La stazione appaltante non è tenuta alla richiesta del CIG per lotti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per lotti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.
La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
La stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro 30 giorni dalla data di creazione della gara. Sono esonerati dal pagamento del contributo le procedure il cui importo complessivo a base di gara è inferiore a 150.000 euro; l'importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’I.V.A.


Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

   1. versamento online, collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine (a riprova dell'avvenuto pagamento, il Servizio di riscossione contributi invia per e-mail una ricevuta, reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”)
   2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) tramite: bollettino postale, bonifico bancario, postagiro oppure mandato informatico. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

  • il codice fiscale della stazione appaltante;
  • il numero della garache identifica la procedura.

Qualora il pagamento non venga effettuato attraverso il Servizio di riscossione contributi, gli estremi del versamento devono essere comunicati collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it . Le stazioni appaltanti possono effettuare il pagamento cumulativo dei contributi relativi alle gare perfezionate  in un dato periodo e, comunque, con cadenza almeno trimestrale. Infatti, è attiva presso il Servizio riscossione contributi un’area riservata al “pagamento cumulativo”, che consente di procedere al saldo di tutte le “gare pagabili”.

B2. Operatori economici

Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure attivate dai soggetti di cui al precedente punto B1 vengono a conoscenza del CIG a cui intendono prendere parte attraverso l'avviso pubblico, la lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di offerta.
Gli operatori economici devono versare il contributo, nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 24 gennaio 2008, per ogni singolo lotto a cui intendono partecipare. Non è dovuta contribuzione qualora il valore del lotto a cui intendono partecipare sia inferiore a € 150.000.


Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

   1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
   2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

  • il codice fiscale del partecipante;
  • il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

   3. per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

  • il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
  • il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.


Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi i devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it. La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

B3. Società organismi di attestazione
Le SOA sono tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La SOA deve indicare, quale causale del versamento, la dicitura "Contributo SOA" seguita dalla propria denominazione. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello fac-simile di richiesta.

C. Contatti
È disponibile un servizio unificato di help desk per l'assistenza agli utenti del sistema SIMOG e per le fasi di pagamento. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.080.909 ed ai seguenti indirizzi e-mail:

assistenza.riscossione@avlp.it - per informazioni relative alle procedure di pagamento

assistenza.simog@avlp.it- per informazioni relative all'acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti.                                              



D. Risposte ai quesiti frequenti


D1. Da quando entra in vigore la delibera per l’anno 2008?
R1. La delibera per l’anno 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008, entra in vigore dal 1° febbraio 2008 e ha efficacia per tutti i bandi di gara pubblicati successivamente a quella data, ovvero, nel caso di gara senza pubblicazione di bando, dalla data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

D2. È ancora possibile eseguire il versamento sul c/c 871012?
R2. No, non è più possibile eseguire il versamento sul c/c n° 871012, occorre utilizzare esclusivamente il c/c postale n° 73582561 intestato a "AUT.CONTR.PUBB.".

D3. Gli operatori economici possono eseguire il versamento tramite bonifico bancario?
R3.
Al momento non è ammessa tale forma di pagamento.

D4. Entro quale termine le stazioni appaltanti debbono eseguire il pagamento?
R4.
Le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro 30 giorni dalla data di creazione della gara. Le stazioni appaltanti possono effettuare il pagamento cumulativo dei contributi relativi a tutte le gare attivate in un dato periodo e, comunque, con cadenza almeno trimestrale. Infatti, è attiva presso il Servizio riscossione contributi un’area dedicata al “pagamento cumulativo”, che consente di procedere al saldo di tutte le “gare pagabili”.

D5. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'Autorità?
R5.
Per modificare il proprio profilo presso il sistema di anagrafe, si deve selezionare la voce “Registrazione in anagrafe” disponibile sull’home page del sito dell’Autorità http://www.avcp.it ed accedere con le proprie credenziali. Nel menu principale selezionare la voce "Gestione stazioni appaltanti" e inserire il codice fiscale della stazione appaltante di riferimento. Il servizio proporrà un elenco delle stazioni appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito. Cliccando sul nome della stazione appaltante di interesse è possibile proseguire modificando i propri profili di utenza e confermando le modifiche.

D6. Come deve comportarsi la stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull'avviso pubblico, lettera d'invito, ecc.?
R6.
La stazione appaltante deve procedere a pubblicare un avviso di rettifica.

D7. Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, dall’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo, sono esonerate anche dal pagamento del contributo all’Autorità previsto nella deliberazione del 24 gennaio 2008?
R7.
No, perché il versamento della contribuzione è condizione per poter partecipare alla procedura di selezione del contraente e, quindi, presentare la relativa offerta.

D8. Il CIG deve essere richiesto anche nel caso di appalti verso Enti pubblici?
R8.
Sì, gli Enti pubblici che si pongano nel mercato come operatori economici al fine di partecipare ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture, debbono versare il contributo all'Autorità, secondo le modalità stabilite nella deliberazione del 24 gennaio 2008.

D9. La stazione appaltante deve richiedere un CIG anche quando deve stipulare un contratto di sponsorizzazione?
R9.
Sì, la stazione appaltante deve richiedere il CIG in quanto il contratto di sponsorizzazione è soggetto al contributo poiché per il relativo affidamento il Codice prevede l’applicazione dei noti principi del Trattato. L’Autorità pertanto è tenuta a vigilare anche su questo genere di affidamenti non rientrando gli stessi fra quelli esclusi espressamente dal legislatore.

D10. Quali fattispecie sono escluse dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del CIG?
R10.
Sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo e della richiesta del CIG unicamente le seguenti fattispecie:
  • le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2006;
  • l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
  • i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 163/2006;
  • i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro;
  • i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.


D11. La richiesta del CIG e il versamento del contributo all’Autorità è dovuto anche per i contratti di cui agli articoli nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31 del D. Lgs. n. 163/2006?
R11.
Sì, la delibera è applicabile anche ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30 e 31 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del citato Codice, l’Autorità vigila anche sui contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 163/2006.

D12. Se la stazione appaltante è un organismo nazionale operante all’estero, cioè bandisce una procedura di affidamento da espletare in un Paese estero (quale USA, Giappone, Cina, Sud America) sussiste l’obbligo della richiesta del CIG e del versamento del contributo?
R12.
Sì, in quanto il presupposto giustificativo in ragione del quale un soggetto, pubblico o privato, è obbligato a richiedere il CIG e a versare il contributo è la sua riconduzione o meno ai soggetti elencati dall’art. 1 della delibera del 24 gennaio 2008, che ricadono quindi sotto la vigilanza dell’Autorità. Di conseguenza, la circostanza che l’oggetto della procedura di selezione sia da svolgere su un mercato estero, non esime dalla richiesta del CIG e dal pagamento della contribuzione né la stazione appaltante italiana né gli operatori economici italiani ed esteri partecipanti alla procedura stessa, ove la norma applicata sia il D. Lgs. n. 163/2006. Eccezione all’obbligo di versamento del contributo e della richiesta del CIG è rappresentato dai contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, segretati, che esigono particolari misure di sicurezza e aggiudicati in base a norme internazionali di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice dei Contratti.

D13. Se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera deve versare la contribuzione?
R13.
No, se un operatore economico italiano partecipa ad una procedura di selezione attivata da una stazione appaltante estera non deve versare la contribuzione.

D14. Come ci si deve comportare nel caso in cui l’operatore economico non sia italiano?
R14.
Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, sono tenuti al versamento del contributo nel caso di procedure di scelta del contraente disciplinate dal D. Lgs. n. 163/2006.

D15. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall'art. 3, comma 3, della deliberazione 24 gennaio 2008? Possono rateizzare il pagamento dell'importo dovuto?
R15.
Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello fac-simile di richiesta

D16. Il contributo deve essere versato anche per contratti affidati in economia?
R16.
Si. Il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata all'esecuzione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro. L'art. 2 della deliberazione stabilisce le somme da versare secondo classi di importo.

D17. Negli appalti di lavori a cosa si riferisce l'importo a base di gara: all'importo delle lavorazioni più l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza oppure all'importo complessivo del quadro economico dell'intervento?
R17.
L'importo a base di gara deve intendersi comprensivo gli oneri della sicurezza.

D18. Ai fini dell'individuazione della soglia va tenuto conto dell'IVA?
R18.
No. L'importo a base di gara è sempre da intendersi al netto dell'IVA.

D19. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all'art. 1, lett. b) della deliberazione sono ugualmente tenuti a tale versamento?
R19.
Sì, i soggetti di cui all’art 1, lett. b) sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo. Per gli operatori economici la dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta.

D20. In caso di procedure ristrette in quale fase l'operatore economico deve pagare la somma: nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell'offerta?
R20.
Deve avvenire a seguito dell'invito, con l’esibizione di quanto indicato al punto B2 delle istruzioni operative, unitamente ai documenti relativi all'offerta. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta.

D21. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento?
R21.
Ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione del 24 gennaio 2008 è ininfluente la collocazione finanziaria del contributo.

D22. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?
R22.
Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima.

D23. In caso di consorzio di imprese, chi deve eseguire il versamento del contributo?
R23.
In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di ATI.

D24. È possibile ammettere quale dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo da parte degli operatori economici l'autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento?
R24.
È possibile ammettere tale forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere visione dell'originale del versamento: è, comunque, opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle lettere di invito, oltre a richiamare l'obbligo di provvedere al versamento, pena l'esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali gli operatori economici debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo.

D25. È ammessa per gli operatori economici l'integrazione dell'importo del versamento successivamente all'invio dell'offerta?
R25.
Se i termini per l’invio dell’offerta non sono ancora decorsi, l’operatore economico può eseguire un nuovo versamento per l’intera somma dell’importo corretto dandone evidenza alla stazione appaltante e, successivamente, richiedere il rimborso dell’importo inferiore erroneamente versato. Laddove, invece, i termini per la presentazione dell’offerta siano già decorsi, l’operatore economico non è ammesso alla gara e non ha diritto a rimborso.

D26. Abbiamo eseguito il versamento presso gli uffici postali, ma non abbiamo comunicato gli estremi al Servizio riscossione contributi, può la stazione appaltante escluderci dalla gara?
R26.
Le stazioni appaltanti non possono per tale motivo escludere gli operatori economici dalla gara. Comunque si ribadisce l’invito agli operatori economici ad autocertificare il pagamento del bollettino postale al Servizio riscossione contributi.

D27. Abbiamo eseguito il versamento presso gli uffici postali, ma ci siamo accorti di aver riportato male il CIG (o di averlo omesso): possiamo essere esclusi dalla gara?
R27.
Il CIG vale ad identificare univocamente la gara alla quale si riferisce il contributo; in caso di mancata o errata indicazione del CIG nella causale di versamento, è facoltà della stazione appaltante (sulla scorta di quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006) richiedere l’integrazione della documentazione presentata in sede di offerta con apposita autodichiarazione. Laddove la stazione appaltante ritenga di escludere l’operatore economico, quest’ultimo non ha diritto a rimborso. Ove l’errore venga rilevato prima della produzione dell’offerta (e comunque entro la data di scadenza di presentazione delle offerte) gli operatori economici possono eseguire l’autodichiarazione comunicando gli estremi del versamento, compreso il CIG corretto, direttamente al sistema di Riscossione sul sito http://www.avcp.it ed inviare alla stazione appaltante la ricevuta rilasciata dal sistema ad esito dell’operazione debitamente sottoscritta.

D28. Il contributo deve essere versato anche per le procedure di affidamento o acquisto con ditte esclusiviste?
R28.
Sì. Le disposizioni di cui alla deliberazione 24 gennaio 2008 si applicano a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, relativi sia ai settori ordinari che ai settori speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.

D29. Come deve essere calcolato l’importo del contributo se non è previsto un importo presunto o una base d’asta?
R29.
Gli operatori economici e le stazioni appaltanti calcolano il contributo in ragione dell’importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008 dell’Autorità.

D30. La ricevuta di conferma dell’avvenuta autocertificazione rilasciata dal Servizio riscossione contributi in esito alla comunicazione degli estremi del versamento effettuato presso l’ufficio postale può essere inserita, unitamente alla la ricevuta del pagamento, nella documentazione di gara?
R30.
Sì.

D31. Nella causale del bollettino postale di pagamento del contributo all’Autorità oltre ai dati obbligatori, ovvero CIG e codice fiscale dell'operatore economico, possono essere inseriti eventuali altri dati richiesti dalla stazione appaltante?
R31.
Sì, ma soltanto nel caso che la stazione appaltante lo richieda espressamente.

D32. Nel caso di procedura negoziata conseguente a gara risultata deserta è obbligatorio chiedere un nuovo CIG e procedere al pagamento del contributo nuovamente?
R32.
Sì, poiché trattasi di una nuova procedura di gara.

D33. Abrogata
(si veda risposta a quesito frequente n. 32)

D34. Se nel bando di gara per un servizio o una fornitura è previsto un periodo di 24 mesi e l’importo presunto posto a base di gara è espresso su base annuale, quale importo va considerato per il calcolo del contributo da versare all’Autorità?
R34.
Deve essere preso in considerazione il valore complessivo dell’affidamento: ai fini del versamento del contributo si dovrà quindi calcolare l’importo totale presunto, per tutto il periodo dell’affidamento, effettuando le opportune proporzioni per ricondurre all'intera durata del contratto l’importo parziale posto a base di gara.

D35. Se un operatore economico versa il contributo tramite bonifico bancario sul c/c postale dell'Autorità, (indicando esplicitamente nella causale il CIG giusto ed il codice fiscale dell'azienda) può essere escluso dalla gara?
R35.
No, salvo che nel bando emanato dalla stazione appaltante qualifichi questa fattispecie come causa di esclusione. Ciò nonostante, nel Servizio riscossione contributi dell’Autorità non è prevista per gli operatori economici la modalità di versamento della contribuzione tramite bonifico bancario. Pertanto, nel ricordare che tale modalità di pagamento non è ammessa per gli operatori economici, si esortano le stazioni appaltanti a riportare esplicitamente nei bandi che le modalità di versamento del contributo accettate sono quelle pubblicate sul sito dell’Autorità.

D36. Le proroghe di contratti o convenzioni esistenti, sono sottoposte al pagamento di un nuovo contributo, ove venga stipulato un nuovo contratto?
R36.
Solo il rinnovo dà vita ad un contratto che può considerarsi “nuovo” e, quindi, è doveroso il pagamento della contribuzione. La proroga, invece, sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione accestiva all’atto di affidamento. In tal caso, quindi il pagamento di un nuovo contributo non è dovuto. Pertanto, nei limiti di ammissibilità di proroghe secondo la normativa vigente (molto ristretti), si ritiene che in presenza di un nuovo contratto derivante quindi da una nuova procedura il contributo sia dovuto.

D37. Qual è la procedura per ottenere il rimborso dell'importo versato ma non dovuto?
R37.
La richiesta motivata per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D38. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento del bando?
R38.
Per la stazione appaltante, non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per gli operatori economici è ammesso il rimborso. Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l'avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D39. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di annullamento della gara?
R39.
Per la stazione appaltante non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Per gli operatori economici non è ammesso rimborso; il versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.

D40. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di gara deserta?
R40.
Per la stazione appaltante non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o all'acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa. Non si procede al rimborso all'operatore economico che abbia partecipato alla gara e non sia risultata aggiudicataria, in quanto il versamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.

D41. E’ possibile richiedere il rimborso per un pagamento superiore?
R41.
È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D42. E’ possibile richiedere il rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte?
R42.
È previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per gli operatori economici; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda motivata tramite fax (n. 06/36723289) all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Direzione generale contabilità e finanza - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia dei due versamenti effettuati. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate in formato IBAN del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.

D43. E’ possibile richiedere il rimborso del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?
R43.
No, non si dà luogo al rimborso della contribuzione agli operatori economici che decidono di non partecipare alla gara.

D44. Abrogata
(si veda risposta a quesito frequente n. 27)

D45. Stiamo avviando una procedura per lotti con importo complessivo posto a base di gara pari (o superiore) a € 150.000. Tutti i lotti componenti sono esclusi dall’obbligo di contribuzione e di richiesta del CIG poiché di importo inferiore alle soglie previste (€ 20.000 per servizi e forniture; € 40.000 per lavori). Siamo tenuti a registrare la gara e a pagare il contributo?
R45.
Sì, è necessario registrare la gara sul sistema Simog e provvedere al pagamento del contributo nella misura prevista con riferimento all’importo complessivo posto a base di gara. Non è invece obbligatorio procedere alla richiesta dei CIG per i singoli lotti componenti la gara.

D46. Stiamo avviando una procedura per lotti con importo complessivo posto a base di gara pari (o superiore) a € 150.000. Tutti i lotti componenti sono esclusi dall’obbligo di contribuzione e di richiesta del CIG poiché appartenenti alle fattispecie di cui alla sezione A (Note generali) delle Istruzioni operative. Siamo tenuti a registrare la gara e a pagare il contributo?
R46.
No, la stazione appaltante non è tenuta a registrare la gara sul sistema Simog e a pagare il contributo.

D47. Stiamo avviando una procedura per l’acquisizione di beni e/o servizi con importo complessivo posto a base di gara inferiore a € 20.000 (ovvero di lavori con importo complessivo posto a base di gara inferiore a € 40.000). Siamo tenuti a registrare la gara?
R47.
No, la stazione appaltante non è tenuta a registrare la gara sul sistema Simog, né pagare il contributo.

D48. Abbiamo avviato una procedura non articolata in lotti e abbiamo già ottenuto il “numero gara” dal sistema Simog: siamo comunque obbligati a richiedere il CIG?
R48.
Sì, la stazione appaltante è tenuta a richiedere il CIG.